Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.237/2004 KI-generiert

Notary disciplinary sanction upheld for authenticating a faxed signature copy and backdating the authentication certificate.

Geschäftsnummer 2P.237/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal dismissed the notary’s public-law appeal and upheld the disciplinary admonition (ammonizione) imposed by the Cantonal Notarial Disciplinary Council, with court costs of CHF 2,000 charged to the appellant. The dispute arose from the notary’s authentication of a signature on a faxed copy of a document (rather than an original) for a commercial register filing, and from dating the authentication one day before the document’s own date, creating the appearance of an improper "blank" certification. The Court held that the lower authority’s interpretation of the relevant notarial law (art. 87 LN) was not arbitrary, reasoning that authentication requires an original, handwritten signature to ensure evidentiary value and prevent abuse—consistent with case law on faxed signatures in procedural filings—and that a coherent date sequence is necessary to protect the integrity and credibility of notarial attestations. The admonition, being the mildest available sanction, was deemed proportionate given the notary’s negligence and experience.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 88 OG, Art. 89 cpv. 1 OG, Art. 87 LN, Art. 13 CO, Art. 14 cpv. 1 CO; Notary disciplinary sanction upheld for authenticating a faxed signature copy and backdating the authentication certificate: The dispute arose from the notary’s authentication of a signature on a faxed copy of a document (rather than an original) for a commercial register filing, and from dating the authentication one day before the document’s own date, creating the appearance of an improper "blank" certification. The Court held that the lower authority’s interpretation of the relevant notarial law (art. 87 LN) was not arbitrary, reasoning that authentication requires an original, handwritten signature to ensure evidentiary value and prevent abuse—consistent with case law on faxed signatures in procedural filings—and that a coherent date sequence is necessary to protect the integrity and credibility of notarial attestations. The admonition, being the mildest available sanction, was deemed proportionate given the notary’s negligence and experience.

Schlagwörter

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Disziplinarmassnahme gegen Notar Gültigkeit der Unterschrift Gebrauch einer falschen Urkunde Vollstreckung - Vorzulegende Urkunden Bescheinigung und Zertifizierung Wahlurkunde
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a OG

Procedural basis for the simplified dismissal of the manifestly unfounded appeal.

Art. 156 cpv. 1 OG

Costs are imposed on the losing party.

Art. 153 OG

Basis for levying the court fee.

Art. 153a OG

Basis for determining the amount of the court fee.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.237/2004 /biz

Sentenza del 20 ottobre 2004

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, giudice presidente,

Betschart, Müller,

cancelliere Bianchi.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,

contro

Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (ammonizione disciplinare),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione

del 16 agosto 2004 del Consiglio di disciplina notarile

del Cantone Ticino.

Fatti:

A. L'avvocato e notaio A.________ è stato incaricato di provvedere all'iscrizione a registro di commercio di una modifica nella composizione di un consiglio d'amministrazione. A tal fine, egli ha presentato all'Ufficio dei registri di Lugano un'istanza di deposito di firma datata 12 febbraio 2004, trasmessagli dal firmatario mediante un fax del giorno precedente sul quale, con brevetto pure dell'11 febbraio, ha apposto l'attestazione di autenticità della firma che ne risulta. Il 18 febbraio 2004 l'Ufficiale dei registri ha respinto la domanda d'iscrizione ed ha segnalato il comportamento del notaio al Consiglio di disciplina notarile.

B. Preso atto della reiezione del ricorso interposto contro il rifiuto dell'iscrizione e raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione del 16 agosto 2004 il Consiglio di disciplina notarile ha sanzionato A.________ con un ammonimento. In sostanza, l'autorità gli ha rimproverato di aver dichiarato autentica una riproduzione, anziché una firma originale; ha inoltre censurato il fatto che la dichiarazione d'autenticità porti una data precedente a quella del documento in cui figura la firma autenticata.

C. Il 20 settembre 2004 A.________ ha introdotto un ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale, lamentando la violazione dell' art. 9 Cost.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. L'atto impugnato è una decisione finale di ultima istanza cantonale (art. 127 cpv. 1 della legge ticinese sul notariato, del 23 febbraio 1983; LN), che colpisce il ricorrente in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente protetti ( art. 88 OG ). Il ricorso, tempestivo ( art. 89 cpv. 1 OG ), è quindi di principio ammissibile (sentenza 2P.224/2000 del 19 dicembre 2000; in: RDAT II-2001 n. 11, consid. 1).

2.

2.1 Dalla pronuncia impugnata risulta che il ricorrente è stato ammonito, in primo luogo, per aver contravvenuto all'art. 87 LN. Questa norma disciplina l'autentica di firma, stabilisce cioè i requisiti necessari affinché il notaio possa certificare - come indica il cpv. 1 - l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, apposti su documenti concernenti rapporti giuridici che, per la loro validità, non chiedono l'atto pubblico. Tali requisiti si focalizzano sugli accertamenti necessari all'identificazione dell'autore della firma (art. 87 cpv. 1 n. 1 e n. 2 LN). Secondo il Consiglio di disciplina notarile, la dichiarazione di autenticità presupporrebbe inoltre che il notaio disponga della firma autografa originale. Una firma trasmessa per telefax, come quella autenticata nel caso concreto, non potrebbe essere considerata originale, ma soltanto una riproduzione.

2.2 Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la deduzione dell'autorità cantonale non risulta arbitraria (sulla nozione di arbitrio: DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4). Considerata la natura di atto pubblico della dichiarazione di autenticità e il particolare valore probatorio che assume (Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, in: Berner Kommentar, Vol. VI/1/1, 3a ed., Berna 1986, n. 39 ad art. 13 CO ), non è infatti infondato limitare una simile certificazione esclusivamente a firme originali. La nozione stessa di autenticità richiama invero tale principio. È proprio per garantire la veridicità materiale, e quindi la forza probante dell'attestazione notarile, che l'art. 87 LN impone esigenze severe quanto all'accertamento dell'autore e dell'origine di una firma; nella medesima ottica non è certo fuori luogo, nell'interpretazione della norma, attenersi a criteri rigorosi pure riguardo alla firma come tale. Anche la dottrina sottolinea del resto l'esigenza di originalità della firma da autenticare (Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 3317), oppure precisa che la stessa deve essere olografa, vale a dire fatta di propria mano dal firmatario ( art. 14 cpv. 1 CO ; Etienne Bourgnon, La légalisation des signatures en droit suisse et international, in: RNRF 68/1987 pag. 73 segg., in part. pag. 88). I medesimi requisiti valgono altresì per la sottoscrizione di un ricorso, in particolare dinanzi al Tribunale federale. Secondo consolidata giurisprudenza, tali condizioni non sono soddisfatte né mediante fotocopia ( DTF 112 Ia 173 consid. 1), né nel caso di trasmissione via telefax ( DTF 121 II 252 consid. 3 e 4). Non è insostenibile considerare che le ragioni di sicurezza e di prevenzione di possibili abusi alla base di questa prassi debbano applicarsi, per analogia, anche alla dichiarazione notarile di autenticità di una firma, visti gli effetti che ne derivano. Laddove biasima il notaio ricorrente per aver autenticato una firma su un documento ricevuto via fax, il giudizio cantonale resiste pertanto alle censure ricorsuali.

3.

3.1 Al ricorrente è stato in secondo luogo rimproverato di aver apposto la dichiarazione di autenticità sul retro di un'istanza di deposito di firma sulla quale figura una data posteriore. L'autentica è in effetti datata 11 febbraio 2004, mentre l'istanza porta la data del giorno seguente. Benché l'11 febbraio il ricorrente abbia in realtà autenticato la firma sulla copia del documento ricevuta via fax quello stesso giorno, secondo l'autorità cantonale egli ha comunque suscitato l'impressione di un'attestazione a priori, su un foglio bianco, nuocendo all'immagine del notaio quale pubblico funzionario.

3.2 Anche sotto l'aspetto qui in esame, occorre considerare che l'essenza stessa della procedura di autenticazione risiede nel valore probatorio che ne risulta. In particolare, in relazione alla tenuta del registro di commercio, essa ha come scopo di consentire l'iscrizione delle modifiche richieste sulla base di dati certi ed inequivocabili (Christof Bläsi, Protokolle als Anmeldungsbelege für das Handelsregister & Beglaubigung der Firmaunterschrift, in: Annuario del Registro di Commercio, 1994, pag. 81 segg., in part. pag. 88). Il brevetto notarile e il documento sottoscritto a cui si riferisce devono perciò essere chiari e coerenti, evitando, per quanto possibile, dubbi e malintesi, che intaccano l'attendibilità della certificazione. In questo senso, non è quindi esigibile soltanto che la dichiarazione di autenticità sia posteriore all'effettiva sottoscrizione del relativo atto. È altresì quantomeno sostenibile pretendere che tale dichiarazione porti una data successiva a quella in cui la sottoscrizione sembrerebbe anche solo apparentemente avvenuta. Pure in questa eventualità vi è infatti il rischio di suscitare l'impressione di un'inammissibile autenticazione "in bianco" (Christian Brückner, op. cit., n. 3255). Nel caso specifico, considerata l'incongruenza delle date di cui si è detto, non è infondato ritenere che dall'insieme degli atti risulti una tale impressione. Anche se il controverso documento non era destinato al pubblico, ma "solo" all'Ufficio dei registri, è comunque lecito dedurre che la fiducia nella funzione notarile ne risulti incrinata. Nemmeno da questo profilo il giudizio impugnato appare quindi arbitrario.

4. Tenuto conto che le pene disciplinari vanno commisurate in funzione della gravità della colpa e delle possibili conseguenze derivanti dalle mancanze ai doveri professionali (art. 127 cpv. 1 LN), l'autorità cantonale ha ritenuto adeguata, nel caso specifico, la sanzione dell'ammonizione. Anche questa valutazione è perlomeno sostenibile. Non è in effetti errato ravvisare una certa negligenza nell'agire del ricorrente, che vanta una lunga e provata esperienza quale notaio. Le regole che egli ha disatteso in materia di autentica di firma sono invero dei principi logici e basilari, che non gli potevano ragionevolmente sfuggire ed avrebbero dovuto indurlo a maggior cautela. Non è peraltro decisivo che questi principi non siano esplicitamente consacrati dal testo legale o dalla giurisprudenza pubblicata. Non porta a diversa conclusione nemmeno l'allegazione ricorsuale secondo cui le autorità preposte alla tenuta dei registri, di fronte al mancato ossequio di determinate formalità e a possibili violazioni dei doveri professionali da parte dei notai, si limitino in taluni casi a sollecitare le dovute rettifiche. Per quanto questa tesi possa apparire verosimile, questa Corte non può che limitarsi a verificare l'arbitrarietà, o meno, delle infrazioni accertate e delle sanzioni irrogate dall'autorità disciplinare cantonale. Del resto, occorre considerare che l'ammonizione è la sanzione meno grave prevista dall'art. 127 cpv. 1 LN. È quindi plausibile ritenere che, adottando questo provvedimento, l'autorità preposta abbia tenuto conto sia della pluridecennale ed ineccepibile carriera del ricorrente, sia della concreta assenza di pregiudizi rilevanti derivanti dal comportamento sanzionato.

5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela manifestamente infondato e va pertanto respinto secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG . Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente e al Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino.

Losanna, 20 ottobre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente: Il cancelliere: