Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2P.103/2002 KI-generiert

Attorney's Appeal Against Refusal of Judicial Disciplinary Action Dismissed for Lack of Standing

Geschäftsnummer 2P.103/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal practitioner who filed a complaint against a judge, accusing him of including false statements in decisions that upheld disciplinary fines previously imposed on the practitioner. Following multiple disciplinary actions against him for unprofessional conduct, the practitioner sought to initiate a disciplinary procedure against the judge, claiming misconduct. However, the relevant judicial authority decided not to pursue his complaint, prompting the practitioner to appeal to a higher court, alleging violations of constitutional rights. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible as the practitioner lacked the legal standing to contest the decision, which was focused on public interest rather than personal grievance.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 89 cpv. 1 OG, Art. 88 OG, Art. 83 LOG, Art. 6 CEDU, Art. 36a OG; Attorney's Appeal Against Refusal of Judicial Disciplinary Action Dismissed for Lack of Standing: 1.2 Il presente ricorso di diritto pubblico, esperito in tempo utile ( art. 89 cpv. 1 OG ) contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato su una pretesa violazione dell' art. 9 Cost. ( art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 OG ) è, in linea di principio, ammissibile.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Disziplinarstrafe Prozessrecht Richter/Staatsanwalt fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
art. 9 Cost. e 6 CEDU (segnalazione contro l'operato di magistrati)
Art. 89 cpv. 1 OG
1.2 Il presente ricorso di diritto pubblico, esperito in tempo utile ( art. 89 cpv. 1 OG ) contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato su una pretesa violazione dell' art.
Art. 88 OG
Art. 83 LOG
Secondo l'art. 83 LOG, il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della Magistratura d'ufficio o su segnalazione di un'autorità o di un terzo (cpv.
Art. 6 CEDU
2.3 Il ricorrente adduce la violazione dell' art. 6 CEDU , in quanto sarebbe stato disatteso il suo diritto ad un tribunale imparziale ed indipendente.
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

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52.2018.581 (2018-12-13) · ti
Appeal Against Archiving of Disciplinary Proceeding Lack of Standing
«…rdine e la vigilanza sull'amministrazione o su di un determinato settore professionale soggetto a regolamentazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2); che in particolare la procedura disciplinare non mira a risolvere conflitti di na…»
52.2011.287 (2011-09-07) · ti
Appeal Regarding Complainant Status in Disciplinary Proceedings
«…volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2). Non mira a risolvere conflitti di natura privata, né a dare soddisfazione alle persone…»
2P.304/2002 (2003-04-09)
Attorney Suspension Upheld for Unfounded Complaints and Defamatory Attacks
«…A.________ avverso tale pronuncia, sottolineando in particolare come il rimedio fosse al limite della temerarietà (inc. 2P.103/2002). L'8 marzo 2002 l'avv. A.________ ha presentato una denuncia penale contro i membri della Commissione di disciplina de…»
52.2011.287 · ti
Disciplinary Proceedings: Subalterns' Right to Party Status
«…volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2). Non mira a risolvere conflitti di natura privata, né a dare soddisfazione alle persone…»
52.2018.581 · ti
Appeal Regarding Legal Standing to Challenge Archival of Medical Disciplinary Proceeding
«…rdine e la vigilanza sull'amministrazione o su di un determinato settore professionale soggetto a regolamentazione (STF 2P.103/2002 del 31 maggio 2002 consid. 2.2); che in particolare la procedura disciplinare non mira a risolvere conflitti di natura…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.103/2002 /viz

Sentenza del 31 maggio 2002

II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,

Hungerbühler, Yersin,

cancelliera Ieronimo Perroud.

A.________, ricorrente,

contro

B.________, c/o Camera per l'avvocatura ed il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

art. 9 Cost. e 6 CEDU (segnalazione contro l'operato di magistrati)

(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa

il 26 marzo 2002 dal Consiglio della Magistratura

del Cantone Ticino)

Fatti:

A. L'avv. A.________ è stato patrocinatore di C.________ nell'ambito di un procedimento penale aperto a seguito di una denuncia dei fratelli D.________, assistiti dall'avv. E.________. La vertenza D.________/C.________ è stata contraddistinta da azioni, ricorsi e vicissitudini di vario genere che non occorre qui evocare. In tale ambito, a dipendenza di alcune iniziative ritenute incompatibili con la deontologia professionale, l'avv. A.________ è stato oggetto di quattro procedimenti disciplinari, di cui tre si sono conclusi con la sua condanna al pagamento di tre multe di, rispettivamente, fr. 500.--, fr. 2'000.-- e fr. 5'000.--. Le due ultime sono state confermate dal Tribunale federale con sentenze del 9 luglio 1996 (causa 2P.333/1995), rispettivamente del 5 gennaio 2001 (causa 2P.212/2000).

B. Il 7 dicembre 2001 l'avv. A.________ ha inoltrato una segnalazione contro l'operato del giudice B.________ al Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino, reo a suo avviso di aver inserito una menzogna nelle decisioni 21 agosto 1995 e 25 agosto 2000 con cui la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ticinese - di cui faceva parte detto magistrato - ha confermato le multe disciplinari di fr. 2'000.--, rispettivamente fr. 5'000.--, inflittegli dalla Commissione dell'ordine degli avvocati. Con sentenza del 26 marzo 2002, il Consiglio della Magistratura ha rifiutato di dare seguito disciplinare alla citata segnalazione.

C. Il 6 maggio 2002 l'avv. A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale. Adduce una violazione degli art. 9 Cost. e 6 CEDU.

D. Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli ( DTF 126 II 71 consid. 2, 106 consid. 1 e rispettivi richiami).

1.2 Il presente ricorso di diritto pubblico, esperito in tempo utile ( art. 89 cpv. 1 OG ) contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato su una pretesa violazione dell' art. 9 Cost. ( art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 OG ) è, in linea di principio, ammissibile.

2.

2.1 Conformemente all' art. 88 OG , il diritto di proporre un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale, essendo irrilevante la circostanza che essi avessero qualità di parte nella sede cantonale ( DTF 123 I 279 consid. 3b; 121 I 267 consid. 2). In effetti, il ricorso di diritto pubblico è un rimedio giuridico indipendente da quello esperito in sede cantonale e ha lo scopo di stabilire se la decisione querelata violi i diritti costituzionali del cittadino.

2.2 Giusta l'art. 77 cpv. 1 della legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910 (LOG), il Consiglio della Magistratura esercita il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie. Secondo l'art. 83 LOG, il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della Magistratura d'ufficio o su segnalazione di un'autorità o di un terzo (cpv. 1), il denunciante non avendo qualità di parte nel procedimento (cpv. 2). In effetti, per prassi costante, una procedura disciplinare è volta essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione; la denuncia di circostanze che giustificherebbero un intervento non basta a conferire qualità di parte ( DTF 102 Ib 81 consid. 3; Rep 1981 pag. 21 consid. 2; SJ 1988 254 ) e non permette quindi di esigere una decisione ( DTF 109 Ia 251 e riferimenti). Ne deriva che se non viene dato seguito all'istanza, come in concreto, il denunciante non è leso nei suoi interessi giuridici ( DTF 109 Ia 90 ). In effetti, scopo di una denuncia è l'adozione di sanzioni nei confronti di chi viene denunciato; essa non mira alla soppressione dei pregiudizi subiti dal denunciante, che sono le conseguenze del comportamento criticato. Ne deriva che il ricorrente, quale denunciante, non è leso nei suoi interessi giuridicamente protetti e non è quindi legittimato a inoltrare un ricorso di diritto pubblico.

2.3 Il ricorrente adduce la violazione dell' art. 6 CEDU , in quanto sarebbe stato disatteso il suo diritto ad un tribunale imparziale ed indipendente. Sennonché egli dimentica che la procedura da lui avviata contro un magistrato dinanzi ad un'autorità di vigilanza non è manifestamente una contestazione concernente l'accertamento di diritti e di doveri di carattere civile oppure la fondatezza di una accusa penale ai sensi del citato disposto. Egli non può quindi dedurre nulla da detta norma.

3.

3.1 Visto quanto precede il ricorso - il quale è ai limiti della temerarietà in quanto già in una precedente procedura che lo riguardava personalmente e conclusasi con una sentenza d'inammissibilità, il ricorrente era stato reso edotto che, in materia di denuncia contro l'operato di magistrati, al denunciante difetta la legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico (sentenza inedita del 22 dicembre 1995, causa 1P.637/1995, pubblicata in: RDAT 1996 I 6 29) - dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 88 OG .

3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e153a OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti né alla controparte, la quale non è stata invitata a presentare osservazioni ( art. 159 cpv. 1 e 2 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino e al Giudice B.________.

Losanna, 31 maggio 2002

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: