Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_7/2018 KI-generiert

Petition for Revision of Recusal Denial Dismissed

Geschäftsnummer 2F_7/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple who sought a revision of a prior ruling from a higher court regarding their appeal against the taxation imposed by an administrative authority. They contested the rejection of their request for the recusal of a judge involved in the proceedings related to these taxes, following a decision by a cantonal court that deemed their recusal request inadmissible. The couple subsequently requested a review of the earlier federal ruling while also challenging the handling of their recusal request and seeking compensation for damages against the administrative officials. However, their application for revision was deemed manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 30 RTF, Art. 124 LTF, art. 121 segg. LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Petition for Revision of Recusal Denial Dismissed: They contested the rejection of their request for the recusal of a judge involved in the proceedings related to these taxes, following a decision by a cantonal court that deemed their recusal request inadmissible. The couple subsequently requested a review of the earlier federal ruling while also challenging the handling of their recusal request and seeking compensation for damages against the administrative officials. However, their application for revision was deemed manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Ausstandsbegehren Rückzug des Revisionsgesuchs Einrede der Verfassungswidrigkeit Rücknahme der Nichtigerklärung Verwirkung des Rückgriffsrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 121 segg. LTF

Cited in the reasoning (point 2.1) as the legal basis for grounds for revision, which is relevant context for the inadmissibility ruling, although the inadmissibility itself is the main outcome.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the applicants based on their losing status.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_7/2018

Sentenza del 4 maggio 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Zünd, Giudice presidente,

Donzallaz, Haag,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

istanti,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,

Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Ricusa,

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 2 novembre 2017 (2C_920/2017).

Fatti:

A. Con sentenza del 2 novembre 2017 (2C_920/2017), emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza 22 settembre 2017 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con detto giudizio la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile la domanda di ricusa sottopostale da A.________ e dalla moglie B.________ nei confronti del Vicepresidente Mauro Mini nell'ambito di un procedimento che opponeva gli istanti alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e che concerneva tra l'altro l'annullamento di tasse d'ispezione e di fornitura di fotocopie poste a loro carico dall'Ufficio dei registri di Locarno. Procedimento che si è poi concluso il 12 marzo 2018 quando la Camera di diritto tributario ha respinto il gravame degli interessati e confermato le tasse contestate nonché si è dichiarata incompetente ad evadere la richiesta di risarcimento per "danno e lesione della personalità" formulata nei confronti dell'autorità di prime cure.

B. Il 17 aprile 2018 A.________ e la moglie B.________ si sono rivolti al Tribunale federale con un unico allegato nel quale contestano la sentenza del 12 marzo 2018, criticano la maniera in cui verrebbe istruita la loro domanda di ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello, chiedono la revisione della sentenza del 2 novembre 2017 nella causa 2C_920/2017 nonché riformulano la loro domanda di risarcimento nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito ( DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).

1.2. Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a tre giudici (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).

1.3. Gli istanti hanno presentato un unico allegato contro procedure e decisioni differenti. Per quanto concerne la domanda di ricusa dei giudici del Tribunale d'appello ci si limita a rinviare allo scritto del 16 ottobre 2017 del Presidente del citato Tribunale, allegato dagli istanti medesimi, in cui viene spiegato loro i passi da intraprendere. La problematica esula pertanto dall'oggetto del litigio e non va considerata. Per quanto concerne invece la domanda di revisione della sentenza 2C_920/2017 e il ricorso esperito contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario, entrambi ricadono nella competenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ( art. 30 RTF ; RS 173.110.131). Sennonché, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, gli stessi sono stati disgiunti e trattati separatamente, il ricorso esperito contro la sentenza del 12 marzo 2018 essendo stato dichiarato inammissibile con giudizio odierno separato (2C_322/2018). Oggetto di giudizio è quindi unicamente l'istanza di revisione depositata contro la sentenza emanata da questa Corte il 2 novembre 2017 (2C_920/2017).

1.4. Nel caso concreto non occorre vagliare se la domanda di revisione sia stata presentata in tempo utile ai sensi dell' art. 124 LTF . L'istanza, come ancora si vedrà, è infatti in ogni modo inammissibile.

2.

2.1. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_13/2018 del 9 aprile 2018 e rinvio).

2.2. Lo scritto degli istanti non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione si rivela pertanto manifestamente inammissibile.

3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli istanti con vincolo di solidarietà ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti, in solido.

3. Comunicazione agli istanti, alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 maggio 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud