Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_20/2013 KI-generiert

Applicant Seeks Revision of Inadmissible Appeal Regarding Mooring Permit Fee

Geschäftsnummer 2F_20/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a property owner who contested a government resolution that confirmed the authorization for the special use of public domain land, which included three iron tracks used for mooring boats next to their property. The administrative court upheld the government's decision, which also imposed an annual fee for the use of this public domain. The property owner subsequently filed an appeal against this judgment, but the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to lack of adequate motivation. Following this ruling, the property owner sought a revision of the decision, but the Tribunal found that the request did not meet the criteria for revision and therefore declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 127 LTF, Art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 121 LTF, Art. 121 lett. c LTF, Art. 121 lett. d LTF; Applicant Seeks Revision of Inadmissible Appeal Regarding Mooring Permit Fee: The administrative court upheld the government's decision, which also imposed an annual fee for the use of this public domain. The property owner subsequently filed an appeal against this judgment, but the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to lack of adequate motivation. Following this ruling, the property owner sought a revision of the decision, but the Tribunal found that the request did not meet the criteria for revision and therefore declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Verletzung von Bewilligungsauflagen Prozessrecht Verwaltungsgebühr materieller Fehler strafrechtliches Revisionsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2F_20/2013

Sentenza del 30 settembre 2013

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Zünd, Presidente,

Donzallaz, Kneubühler,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Dipartimento del territorio del Cantone del Ticino, Ufficio del demanio , 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino ,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino , via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_712/2013 del 23 agosto 2013.

Fatti:

A. A.________ è proprietario della particella xxx di X.________. In corrispondenza del suo fondo, lungo il lato rivolto verso il lago Ceresio, esistono tre binari in ferro utilizzati per l'ormeggio delle barche, eretti sul demanio pubblico. Con sentenza dell'11 luglio 2013 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la risoluzione governativa emessa il 6 febbraio 2013 che, a sua volta, convalidava l'autorizzazione di uso speciale del demanio pubblico rilasciata il 5 dicembre 2011 dall'Ufficio del demanio per la durata di dieci anni, relativa ai citati manufatti, con la quale veniva inoltre richiesto il pagamento di una tassa demaniale di fr. 1'800.-- annui.

B. Il ricorso esperito da A.________ con la sentenza cantonale è stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ) dal Tribunale federale, con sentenza 2C_712/2013 del 23 agosto 2013.

C. Avverso questo giudizio A.________ ha presentato il 12 settembre 2013 un'istanza di revisione al Tribunale federale.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ).

Diritto:

1.

1.1. L'istanza di revisione è tempestiva ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ) e la legittimazione dell'istante è pacifica.

1.2. L'istante non indica nessuno dei motivi elencati all' art. 121 LTF , secondo cui la revisione può essere domandata segnatamente se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte più di quanto essa abbia domandato o altra cosa (lett. b), qualora esso non abbia giudicato su singole conclusioni (lett. c ) o, infine, se per svista non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).

1.3. Il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente di quella relativa all'asserita disattenzione della legge sui disabili oppure alla pretesa sproporzione della tassa richiesta. Ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne una presentata in maniera processualmente conforme non costituisce un motivo di revisione (sentenza 2F_12/2011 del 19 luglio 2011 consid. 2; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2

a ed. 2011, n. 8 all'art. 121). D'altra parte, dichiarando interamente inammissibile il ricorso, il Tribunale federale ha manifestamente giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza del motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 1F_16/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 3).

Si può inoltre ricordare che la revisione è inammissibile, rispettivamente non vi è alcun motivo di revisione, qualora l'esame materiale del ricorso sia stato negato sulla base di motivi di ordine processuale, per cui alcune conclusioni procedurali (domanda di prove, di sospensione, ecc.) siano rimaste indecise: in tal caso, per la revisione fa difetto la necessaria svista richiesta dall'art. 121 lett. d LTF. Neppure la revisione è data per correggere presunti errori di diritto (sentenze 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 e 5F_7/2012 del 7 settembre 2012 consid. 2.3; cfr. DTF 122 II 17 consid. 3) oppure per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

2. La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. L'istanza di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione all'istante, al Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 30 settembre 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud