Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2F_15/2020 KI-generiert

Revision of Disciplinary Decision and Recusal Attempt Dismissed

Geschäftsnummer 2F_15/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals, A.________ and B.________, contested a decision from the President of the Disciplinary Commission of Lawyers in the Canton of Ticino before the Swiss Federal Tribunal. Their prior appeal was deemed inadmissible by the administrative judge in Ticino, a decision upheld by the Federal Tribunal on June 8, 2020, due to insufficient grounds and an unfounded recusal request. They subsequently filed a request for the review of this decision, challenging the Federal Tribunal’s ruling and demanding various sanctions against the involved legal professionals. Their request for revision aimed to contest the judgment on grounds of procedural violations, but lacked the necessary motivation to be considered substantive, leading to the rejection of their revision petition.

Legislator-Regeste

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Art. 8 cpv 2 LALEF, Art. 146 Cost, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 37 LTF; Revision of Disciplinary Decision and Recusal Attempt Dismissed: Their prior appeal was deemed inadmissible by the administrative judge in Ticino, a decision upheld by the Federal Tribunal on June 8, 2020, due to insufficient grounds and an unfounded recusal request. They subsequently filed a request for the review of this decision, challenging the Federal Tribunal’s ruling and demanding various sanctions against the involved legal professionals. Their request for revision aimed to contest the judgment on grounds of procedural violations, but lacked the necessary motivation to be considered substantive, leading to the rejection of their revision petition.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Disziplinarstrafe verspätetes Ausstandsbegehren Rückzug des Revisionsgesuchs unentgeltliche Rechtspflege formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 LTF

Cited by the appellants as the ground for their review request (though the request was ultimately dismissed as inadmissible).

art. 127 LTF

Basis for evading the request for revision without exchange of briefs.

art. 34 cpv. 2 LTF

Cited to reject the idea that prior unfavorable decisions constitute grounds for bias against the court members.

art. 34 cpv. 1 LTF

Used to declare the request for exclusion (recusal) of the President and Chancellor inadmissible because it was generic and lacked substantiation.

art. 37 LTF

Cited as the procedural article whose initiation is unnecessary since the recusal request was inadmissible.

art. 42 cpv. 7 LTF

Used to reserve the right to archive new writings concerning the dispute without response.

art. 64 cpv. 1 LTF

Cited in the requests of the appellant for the non-levying of judicial costs (though the final decision cites the LFT differently to achieve the same result).

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to justify the exceptional waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_15/2020

Sentenza del 19 agosto 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Hänni,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________ e B.________,

istanti,

contro

Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino,

opponente,

Oggetto

Segnalazione contro l'operato di un avvocato,

denegata giustizia,

domanda di revisione della sentenza emanata

l'8 giugno 2020 dal Tribunale federale svizzero

(incarto 2C_362/2020).

Fatti:

A. Il 5 maggio 2020, A.________ e B.________ hanno contestato davanti al Tribunale federale la pronuncia del 27 aprile precedente, con cui la Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso da loro esperito contro una decisione del Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino.

Sollevato un certo numero di quesiti ai quali non era necessario dare risposta definitiva, con sentenza dell'8 giugno 2020 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha deciso che la domanda di ricusazione presentata contestualmente al gravame era inammissibile e che, in difetto di una motivazione sufficiente, stessa conclusione andava tratta per il gravame medesimo (causa 2C_362/2020).

B. Con istanza del 25 luglio 2020, A.________ e B.________ chiedono la revisione della citata sentenza.

In tale contesto, formulano le seguenti testuali domande: 1) si annulla la sentenza 2C_362/2020 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale; 2) è fatta intimazione al Tribunale federale di emettere la sentenza rispetto alla presentazione ricorsuale del 14 marzo 2020 senza perturbamento di giudizio di curatore inadempiente al ruolo istituzionale; 3) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare l'emissione della revisione ad altra sezione del Tribunale Federale dando indicazione preventiva della composizione di corte ed esclusione del Presidente Seiler Hans Georg e cancelliera Raffaella leronimo Perroud; 4) è fatta intimazione alla Commissione di disciplina degli avvocati di annullare le emissioni e compiegare alla Commissione per l'avvocatura per procedere alla gestione del dispositivo disciplinare con sospensione dall'incarico immediato dell'avv. C.________ e avv. F.________; 5) è fatta intimazione alla Commissione per l'avvocatura di procedere alla destituzione dell'avv. G.________ dal ruolo di Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati; 6) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare la multa disciplinare di fr. 1'000.-- all'avv. F.________ che ha turbato l'andamento della causa elevando l'inadempienza di ruolo istituzionale; 7) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare la multa disciplinare di fr. 5'000.-- all'avv. C.________ per il comportamento recidivo e contraddittorio di partecipazione nel patrocinare A.________; 8) è fatta intimazione al Servizio finanze del Canton Ticino di assegnare i risarcimenti art. 8 cpv 2 LALEF, per quanto irrimediabilmente cagionato secondo l'indennizzo ex aequo et bono qui riproposto ad personam e secundum eventum litis di fr. 5'000.-- per curatore; 9) la Confederazione assegna fr. 5'000.-- a titolo di indennità di inconvenienza per le responsabilità degli abusi di diritto art. 146 Cost. e l'accertamento della verità materiale delle violazioni dei doveri di servizio secondo art. 18-19 Lresp .; 10) non si prelevano spese giudiziarie art 64 cpv. 1 LTF .

Diritto:

1. Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito ( DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).

Confrontato con una richiesta di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2). In questo contesto, vaglia però solo le richieste relative a tale domanda (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 consid. 2).

2. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).

La domanda di "esclusione" del Presidente della II Corte di diritto pubblico e della Cancelliera Ieronimo Perroud dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto paiono ritenere gli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, non occorre quindi nemmeno avviare la procedura prevista dall' art. 37 LTF (sentenza 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3).

3. Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente l'istanza di revisione all'esame.

Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di X.________ ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC , con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi.

La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica ( art. 42 cpv. 5 LTF ) può però rimanere aperta, dato che essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito (sentenze 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 consid. 3.1 e 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 consid. 5).

4. Con sentenza 2C_362/2020, di cui viene chiesta la revisione, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è giunto alla conclusione che la domanda di ricusazione formulata contestualmente al gravame era inammissibile e che, in difetto di una motivazione sufficiente, stessa conclusione andava tratta per il gravame medesimo. Gli istanti chiedono la revisione del citato giudizio richiamandosi all'art. art. 121 LTF .

4.1. Giusta l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: in questo contesto, non basta pretendere l'esistenza del motivo di revisione, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza del Tribunale federale ( art. 42 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_7/2018 del 4 maggio 2018 consid. 2.1).

4.2. Una simile motivazione, che dev'essere relativa a quanto deciso in concreto ( DTF 118 II 477 consid. 1 pag. 478; sentenze 1F_8/2012 del 24 aprile 2012 e 5F_2/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.3.2), manca però nella fattispecie che ci occupa. Nel loro scritto, gli istanti si riferiscono infatti all' art. 121 LTF . Riguardo alla ragione della pronuncia di inammissibilità del ricorso - formulata a causa dell'assenza di una motivazione sufficiente (dopo avere constatato che in merito all'irricevibilità decretata in sede cantonale il gravame non conteneva nessuna critica d'arbitrio) - nonché riguardo all'inammissibilità della domanda di ricusazione che lo accompagnava, non sostanziano tuttavia l'esistenza di nessun motivo di revisione, né mostrano - di conseguenza - perché un suo eventuale riconoscimento comporterebbe anche la modifica del dispositivo della pronuncia in questione.

5.

5.1. Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ).

5.2. Considerate le circostanze del caso si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dagli istanti. Non si assegnano ripetibili né "indennità di inconvenienza".

5.3. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione ( art. 42 cpv. 7 LTF ; sentenza 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è inammissibile.

2. La domanda di revisione è inammissibile.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e, per conoscenza, ai curatori D.________ e avv. C.________.

Losanna, 19 agosto 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli