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2F_13/2018 KI-generiert

Italian Citizen Residency Permit Revocation Revision Upheld Despite Recusation Challenge

Geschäftsnummer 2F_13/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual whose residence permit in Switzerland was revoked by the local authorities due to failure to meet the conditions for residency and reliance on social assistance. This decision was upheld by the cantonal government and later confirmed by the Federal Tribunal. Subsequently, the individual filed for a revision of the earlier judgment, citing procedural issues including the alleged bias of the presiding judge and raising various legal arguments regarding the application of international and constitutional law. However, the request for revision was deemed inadmissible as it was filed beyond the statutory deadline and did not adequately demonstrate the required grounds for a successful revision under Swiss federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 4 ALC, Art. 6 ALC, Art. 8 CEDU, Art. 41 LTF, Art. 124 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Italian Citizen Residency Permit Revocation Revision Upheld Despite Recusation Challenge: This decision was upheld by the cantonal government and later confirmed by the Federal Tribunal. Subsequently, the individual filed for a revision of the earlier judgment, citing procedural issues including the alleged bias of the presiding judge and raising various legal arguments regarding the application of international and constitutional law. However, the request for revision was deemed inadmissible as it was filed beyond the statutory deadline and did not adequately demonstrate the required grounds for a successful revision under Swiss federal law.

Schlagwörter

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Bewilligungsentzug Revision eines Entscheids Verbleiberecht Wiedereinbürgerung Arbeitsbewilligungen Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 ALC
Domanda inoltre la ricusa del giudice Seiler, Presidente della II Corte di diritto pubblico, che le sia nominato un avvocato d'ufficio in virtù dell' art. 41 LTF e che venga dispensata dal dovere versare un anticipo per le spese giudiziarie.
Art. 6 ALC
4 ALC e 6 Allegato I ALC per essere considerata una lavoratrice né quelle di cui agli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC per potere rimanere quale persona senza attività lucrativa.
Art. 8 CEDU
Infine l'insorgente nulla poteva dedurre dalle garanzie di cui all' art. 8 CEDU .
Art. 41 LTF
Domanda inoltre la ricusa del giudice Seiler, Presidente della II Corte di diritto pubblico, che le sia nominato un avvocato d'ufficio in virtù dell' art. 41 LTF e che venga dispensata dal dovere versare un anticipo per le spese giudiziarie.
Art. 124 LTF
121 a 123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF .
Art. 42 cpv. 2 LTF
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione ( art. 42 cpv. 2 LTF ).
Art. 128 cpv. 1 LTF
LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova ( art. 128 cpv. 1 LTF ).
Art. 121 lett. a LTF
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121 a 123 LTF e nei termini fissati all' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 126 LTF

Used to declare the request for suspension of execution moot upon issuing the decision.

Art. 127 LTF

Used to justify rejecting the request for revision without inviting written submissions because the request was inadmissible.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to justify waiving the collection of judicial costs because the request for revision was rejected in its admissible part.

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2D_17/2023 (2023-09-06)
Departure Order Confirmation Appeal Inadmissibility
«…omanda di revisione presentata contro tale giudizio è stata respinta dal Tribunale federale il 10 agosto 2018 (sentenza 2F_13/2018). A.b. A.________ non ha dato seguito al successivo ordine di partenza impartitole dalla Sezione della popolazione del…»
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«…la revoca è diventata definitiva (al riguardo, cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018). Il 23 agosto 2018, A.________ ha quindi notificato la propria partenza all'estero, prevista per il…»
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«…la revoca è diventata definitiva (al riguardo, cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018). Il 23 agosto 2018, A.________ ha quindi notificato la propria partenza all'estero, prevista per il…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2F_13/2018

Sentenza del 10 agosto 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Stadelmann, Haag,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_204/2017 del 12 giugno 2018.

Fatti:

A. Il 27 febbraio 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di cui era titolare A.________, cittadina italiana, per esercitare un'attività lucrativa dipendente. Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 7 ottobre 2015, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio del 9 gennaio 2017.

B. Il 12 giugno 2018 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, nella composizione ordinaria di tre giudici, ha respinto il ricorso esperito il 13 febbraio 2017 da A.________ contro la sentenza cantonale. La Corte adita ha giudicato, in sostanza, che la ricorrente non poteva appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per beneficiare di un'autorizzazione di soggiorno UE/ALES siccome non adempiva più le condizioni poste dai combinati art. 4 ALC e 6 Allegato I ALC per essere considerata una lavoratrice né quelle di cui agli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC per potere rimanere quale persona senza attività lucrativa. Inoltre, dal profilo del diritto interno, la revoca contestata appariva giustificata, siccome l'interessata aveva fatto capo all'aiuto sociale, e rispettava anche il principio della proporzionalità. Infine l'insorgente nulla poteva dedurre dalle garanzie di cui all' art. 8 CEDU .

C. Contro la sentenza del Tribunale federale del 12 giugno 2018 A.________ ha introdotto il 23 luglio 2018 una domanda di revisione con cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, "la riforma integrale/revocazione/interpretazione e rettifica" nonché l'annullamento di tutti gli atti impugnati. Domanda inoltre la ricusa del giudice Seiler, Presidente della II Corte di diritto pubblico, che le sia nominato un avvocato d'ufficio in virtù dell' art. 41 LTF e che venga dispensata dal dovere versare un anticipo per le spese giudiziarie.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121 a 123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF . Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione ( art. 42 cpv. 2 LTF ). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova ( art. 128 cpv. 1 LTF ).

Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a 3 giudici (sentenza 4F_26/2017 del 23 novembre 2017 consid. 3 e rinvio).

2.

2.1. Dopo un lungo esposto, di difficile lettura e comprensione, di considerazioni generali intercalate da aforismi e massime giuridiche nonché di richiami di norme internazionali e convenzionali, l'istante appellandosi implicitamente all' art. 121 lett. a LTF , secondo cui la revisione di una sentenza può essere chiesta se sono state violate le norme concernenti, tra l'altro, la ricusazione, lamenta la mancata ricusa del giudice federale Seiler, Presidente della Corte giudicante. Rileva che detto magistrato appartiene ad una fazione politica (...)

"di estrema destra nazionalista" , equivalente al partito del Presidente del Consiglio di Stato di cui aveva chiesto in sede cantonale la ricusa, motivo per cui vi sarebbe

"una presunzione certa ed assoluta dunque che sia stato realizzato un eclatante favoreggiamento" (...)

"al fine di sostenere e fondare una propria ingerenza politica ideologica ed illegittima" , trattandosi di una fazione politica (...)

"in evidente e netto contrasto all'immigrazione" , (...)

"essendo lampante il pregiudizio di tale orientamento politico a discapito degli stranieri" (...), potendosi

"ragionevolmente desumere che la sentenza esecutiva sia stata effettivamente preordinata e tendenziosa al solo scopo di ossequiare il proprio interesse ideologico-politico, calpestando contestualmente i più basilari e ovvi principi costituzionali, comunitari e internazionali di imparzialità e indipendenza della giustizia" .

2.2. Sennonché in proposito l'istanza di revisione è tardiva e quindi inammissibile. In effetti, secondo l' art. 124 cpv. 1 lett. a LTF una domanda per violazione delle norme sulla ricusazione dev'essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione. La composizione ordinaria della II Corte di diritto pubblico, pubblicata sul sito Internet del Tribunale federale e nell'annuario federale, è notoria ed era quindi nota all'istante già prima dell'emanazione della sentenza del 12 giugno 2018. Ora, per prassi costante, sulla base del principio della buona fede la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto qualora l'esito di una procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene ( DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4 e rinvii; 136 III 605 consid. 3.2.2 pag. 609). Come appena accennato, la composizione ordinaria della Corte giudicante è un fatto notorio: l'istante non poteva pertanto attendere l'esito a lei sfavorevole del gravame per ricusare poi il magistrato solo in un secondo tempo, ma doveva procedervi tempestivamente, rendendo verosimili i relativi fatti ( art. 36 cpv. 1 LTF ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2a ed., n. 8 all'art. 36; vedasi anche sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 3.2).

2.3. Quand'anche si volesse da ciò prescindere, la domanda sarebbe comunque inammissibile. In effetti, oltre al fatto che l'istante non spiega ( art. 42 cpv. 2 LTF ) in che il magistrato in questione adempirebbe concretamente uno dei motivi di ricusazione di cui all' art. 34 LTF ( art. 36 cpv. 1 LTF ), va ricordato che, per consolidata prassi, l'appartenenza di un magistrato a un determinato partito non è di per sé sufficiente per fondare una parvenza di parzialità (sentenza 1B_200/2018 del 15 maggio 2018 consid. 3.3 e riferimenti; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2

a ed., n. 27 all'art. 56) come nemmeno i suoi eventuali legami con persone affiliate al medesimo partito politico (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 2.4). Senza tralasciare che, sempre per prassi costante, si presume che, una volta eletti, i magistrati siano capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronuncino obiettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali, non addotte in concreto dall'istante, e non di semplici congetture, si potrebbe pensare che un giudice potrebbe subire un'influenza dalla formazione politica alla quale appartiene al punto da non apparire più come imparziale nella trattazione di una determinata causa (sentenze 1B_200/2018 citata consid. 3.3 e 1B_460/2012 del 25 settembre 2012 consid. 3.1-3.3, in: SJ 2013 I pag. 438). Infine, domande di ricusazione la cui motivazione consiste solo in considerazioni generiche concernenti il partito politico a cui appartiene un magistrato sono inammissibili. La Corte adita può quindi decidere nella sua composizione ordinaria senza che occorra procedere ai sensi dell' art. 37 LTF (sentenza 1B_275/2018 del 28 giugno 2018 consid. 2.2 e riferimenti) e la persona ricusata partecipare al presente giudizio.

3.

3.1. Un'istanza di revisione può riferirsi unicamente alla sentenza di cui è domandata la revisione per uno dei motivi previsti agli art. 121 a 123 LTF. Ne discende che le censure e le conclusioni che non soddisfano queste esigenze sono inammissibili (sentenza 2F_11/2016 del 5 settembre 2016 consid. 2). Nella misura in cui l'istante critica lo svolgimento della procedura cantonale, la motivazione della sentenza cantonale, il comportamento asseritamente vessatorio e discriminatorio della Sezione del lavoro e dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento nei suoi confronti, domanda che vengano applicate le norme internazionali sul diritto del lavoro e i diritti dei lavoratori e che si tenga conto delle politiche comunitarie d'immigrazione, solleva nuovi fatti (nuovo lavoro), lamenta una discriminazione fondata sulla nazionalità, chiede l'applicazione di numerosi disposti di diritto internazionale e convenzionale (art. 6, 8, 13, 14, 17 CEDU; art. 2 Protocollo n. 4 CEDU; art. 1 Protocollo n. 7 CEDU; art. 1 Protocollo n. 12 CEDU; art. 1, 7, 15, 20, 21, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 45, 47, 52, 53, 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 1, 2, 4, 5, 6 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; art. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; art. 2, 5, 12, 13, 14, 17, 23, 26 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 28, 32 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità), domanda l'adozione di provvedimenti inerenti il mercato del lavoro in applicazione di trattati e convenzioni internazionali vigenti (art. 15 e18 dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera; art. 1, 9, 10, 11 della Convenzione sui lavoratori migranti n. 143 dell'OIL; art. 1, 4, 12 cpv. 2 e 16 della Convenzione relativa alla concessione di prestazioni o d'indennità ai disoccupati involontari; art. 1 lett. d, 2, 7 lett. a, 8 lett. a, 9 ALC e 2, 9, 11 Allegato I ALC; art. 6 e 9 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; art. 20, 29, 30 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 2, 5 lett. d, 6, 7, 8, 9 della Convenzione n. 168 concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione; art. 1, 6, 10 della Convenzione n. 88 concernente l'organizzazione del servizio di collocamento; art. 14 CEDU e art. 1 Protcollo n. 12 CEDU) e, infine, sviluppa considerazioni riguardanti un'azione di risarcimento del danno per illegittimità del provvedimento amministrativo, dette critiche si rivelano inammissibili e sfuggono pertanto ad un esame di merito.

La questione di sapere se i nuovi documenti allegati dall'istante e concernenti queste censure siano ammissibili può, di riflesso, rimanere irrisolta.

3.2. L'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione rispettivamente di rimetterne in discussione la valutazione giuridica (sentenza 2F_11/2016 citata consid. 2 e rinvio). Nella misura in cui l'istante ripropone le censure già formulate nella precedente procedura riguardo alla nozione di lavoratrice ai sensi dell'ALC e alla sua portata, alla mancata applicazione dell' art. 8 CEDU nei suoi confronti e alla disattenzione del principio della proporzionalità, sviluppandole, l'istanza è inammissibile.

4. L'istante sembra chiedere l'interpretazione e/o la rettifica della sentenza del 12 giugno 2018. Giusta l' art. 129 cpv. 1 LTF se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. Nel caso concreto l'istante non dimostra l'adempimento delle citate condizioni. In particolare non è dato da vedere in che il dispositivo della sentenza del 12 giugno 2018 sarebbe poco chiaro o in che consisterebbe la contraddizione tra i considerandi e il dispositivo, ciò che giustificherebbe d'interpretare o di rettificare la sentenza. Ne discende che anche tale richiesta è inammissibile.

5. Infine l'istante domanda che, se ritenuto necessario, venga applicato nei suoi confronti all' art. 41 cpv. 1 LTF . Detto disposto prevede che se una parte non è manifestamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio, il Tribunale federale può invitarla a designare un patrocinatore. Se non dà seguito a tale invito entro il termine impartitole, il Tribunale le designa un avvocato.

Un'incapacità di stare direttamente in giudizio ai sensi dell' art. 41 cpv. 1 LTF va ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura interessata (sentenza 6B_246/2015 del 19 marzo 2015); un allegato ricorsuale lacunoso non è di per sé sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio, ogni parte in causa essendo di principio responsabile del fatto che i propri allegati adempiano le esigenze legali (sentenza 6B_246/2015 citata e riferimenti). La domanda va pertanto respinta.

6. Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione è infondata e può essere respinta senza ordinare uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ). Nel caso concreto si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria nel senso di dispensare l'istante dal dovere versare spese giudiziarie è quindi priva d'oggetto.

Con l'emanazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ( art. 126 LTF ) formulata dall'istante.

7. L'istante è resa attenta al fatto che il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi suoi scritti e o domande concernenti la vertenza che ha dato luogo alla sentenza 2C_204/2017 ( art. 42 cpv. 7 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è inammissibile.

2. In quanto ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

3. La domanda d'interpretazione e/o di rettifica è inammissibile.

4. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

5. Non si prelevano spese giudiziarie.

6. Comunicazione all'istante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 10 agosto 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud