Supreme Court Dismisses Revision of Bar Exam Failure Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual applied for the final and third attempt of the bar exam in the spring session of 2014, which was deemed insufficient by the Commission for the Bar Examination in the Canton of Ticino. This decision was upheld by both the Ticino Administrative Court and the Swiss Federal Tribunal, which rendered its judgment on September 14, 2015. A first revision request to challenge the decision of the Swiss Federal Tribunal was dismissed in 2017. The individual submitted a new petition for review on September 25, 2023, seeking revision of both the 2014 decision of the Commission and the 2015 ruling of the Federal Tribunal, along with a request for different judges to review the case. The Commission rejected the individual's request, regarding their authority, and forwarded the request concerning the Federal Tribunal's decision to the Tribunal for processing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 34 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 121 lett. d LTF, Art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; Supreme Court Dismisses Revision of Bar Exam Failure Ruling: This decision was upheld by both the Ticino Administrative Court and the Swiss Federal Tribunal, which rendered its judgment on September 14, 2015. A first revision request to challenge the decision of the Swiss Federal Tribunal was dismissed in 2017. The individual submitted a new petition for review on September 25, 2023, seeking revision of both the 2014 decision of the Commission and the 2015 ruling of the Federal Tribunal, along with a request for different judges to review the case. The Commission rejected the individual's request, regarding their authority, and forwarded the request concerning the Federal Tribunal's decision to the Tribunal for processing.
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KI-generiertCited by the appellant as a potential basis for revision, although the application was ultimately rejected.
Cited by the appellant as a potential basis for revision, but deemed inapplicable because the facts presented were subsequent to the judgment.
Cited as the procedural deadline relating to Art. 121 lit. d LTF (not decisive for the final order but mentioned in the reasoning explaining the revision rule).
Cited as the procedural deadline relating to Art. 123 cpv. 2 lit. a LTF (not decisive for the final order but mentioned in the reasoning explaining the revision rule).
Cited as the article governing how the Federal Tribunal rules if a ground for revision is admitted (not decisive as the revision was rejected).
Cited as the standard by which the Federal Tribunal examines its jurisdiction (though the examination itself is conducted ex officio and does not form the basis of the final order).
The request for recusal was dismissed based on the standards set out in this article.
The request for the recusal of the judges was declared inadmissible because it was formulated generically without substantiating grounds for recusal under this article.
The Federal Tribunal decided not to levy court fees.
The Federal Tribunal decided that no legal costs are due.
This article is not explicitly cited in the dispositive orders (1. to 4.).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_1/2024
Sentenza del 25 gennaio 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Esame di capacità per l'esercizio della professione
di avvocato,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale
federale svizzero 2D_23/2015 del 14 settembre 2015.
Fatti:
A. A.________ ha affrontato per la terza volta, cioè l'ultima possibile, l'esame di capacità per l'esercizio dell'avvocatura nella sessione primaverile del 2014. Con decisione del 10 giugno 2014, la Commissione per l'avvocatura del Cantone Ticino ha giudicato insufficiente l'esito del suo esame. Detta decisione è stata confermata sia dal Tribunale amministrativo ticinese, il 23 marzo 2015, sia dal Tribunale federale, che si è espresso in merito con sentenza del 14 settembre 2015, respingendo il ricorso, nella misura in cui fosse ammissibile (incarto 2D_23/2015).
Una prima domanda di revisione contro il giudizio del 14 settembre 2015 è stata respinta dal Tribunale federale con sentenza del 18 aprile 2017, nella misura in cui fosse ammissibile (incarto 2F_6/2017).
B. Con istanza del 25 settembre 2023, A.________ si è rivolta alla Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, formulando sia una domanda di revisione della decisione del 10 giugno 2014 della Commissione medesima, sia una nuova domanda di revisione della sentenza del 14 settembre 2015 del Tribunale federale. Chiede inoltre che il "riesame" avvenga da parte di altri Giudici da quelli che si sono pronunciati finora.
Con decisione del 3 gennaio 2024, la Commissione per l'avvocatura del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui fosse ammissibile, l'istanza di revisione rivolta contro la propria decisione del 10 giugno 2014 e dichiarato irricevibile la richiesta di ricusa. Nella misura in cui fosse rivolta contro la sentenza del Tribunale federale del 14 settembre 2015 (incarto 2D_23/2015) ha invece trasmesso la domanda di revisione a questa Corte federale, come prospettato dall'istante medesima "in virtù dell'obbligo del rinvio d'ufficio del dossier al foro competente". Il Tribunale federale si è fatto trasmettere dalle autorità ticinesi gli atti in loro possesso. Per contro, non ha ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 147 I 333 consid. 1).
1.1. La ricorrente accompagna la propria istanza di revisione da una richiesta di "riesame" da parte di altri Giudici da quelli che si sono pronunciati finora. Nella misura in cui riguardi anche la procedura davanti al Tribunale federale e vada intesa come domanda di ricusazione ai sensi dell' art. 34 LTF , tale richiesta dev'essere però dichiarata inammissibile, perché è formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF .
1.2. In proposito, si può ad ogni modo aggiungere che dalla sola partecipazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole all'istante non può essere dedotta nessuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_16/2020 del 19 agosto 2020 consid.1).
2.
2.1. La revisione di una sentenza del Tribunale federale si può tra l'altro chiedere: se, per svista, esso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF); in materia civile e di diritto pubblico, se, dopo la pronuncia della sentenza, l'istante viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza ( art. 123 cpv. 2 lett. a LTF ).
Nella fattispecie indicata dall'art. 121 lett. d LTF, la domanda va depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza ( art. 124 cpv. 1 lett. b LTF ); nei casi previsti dall' art. 123 cpv. 2 lett. a LTF , la domanda va depositata entro 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF). Se ammette un motivo di revisione, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova ( art. 128 LTF ).
2.2. Ora, nella domanda di revisione inoltrata in sede cantonale e trasmessa per competenza al Tribunale federale, l'istante si richiama all'art. 121 lett. d LTF, ma non fa valere nessuna svista da parte di questa Corte al momento dell'emanazione della sentenza 2D_23/2015 (e, per altro, nemmeno al momento dell'emanazione della sentenza di revisione 2F_6/2017, il 18 aprile 2017; precedente consid. A).
In relazione all'art. 123 cpv. lett. a LTF, cui pure si richiama, l'istante si riferisce invece: da un lato, all'operazione chirurgica per l'esportazione di un tumore, alla quale è stata sottoposta il 28 novembre 2018; d'altro lato, alla decisione del 26 maggo 2023, con cui l'ufficio AI del Cantone Ticino le ha riconosciuto un danno alla salute precedente all'intervento e che permetterebbe di stabilire che i disturbi di cui soffriva all'epoca degli esami di avvocato erano talmente invalidanti da avere un impatto diretto sull'esito degli stessi.
Anche in questo secondo caso, un motivo di revisione non è tuttavia dato. In effetti, la possibilità di fare valere fatti e/o mezzi di prova posteriori alla sentenza della quale si chiede la revisione è esclusa ( art. 123 cpv. 2 lett. a LTF ultima frase). Di conseguenza, siccome la sentenza 2D_23/2015 risale al 14 settembre 2015, l'istante non può richiamarsi né all'operazione chirurgica sostenuta il 28 novembre 2018, come fatto nuovo posteriore al giudizio di merito del Tribunale federale, né alla decisione dell'ufficio AI del 26 maggio 2023, quale prova prodotta per dimostrare l'esistenza di un danno alla salute precedente all'intervento e stabilire che i disturbi di cui soffriva all'epoca degli esami di avvocato erano talmente invalidanti da avere impatto sul loro esito.
3.
3.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta, poiché infondata, senza che sia necessario esprimersi in merito alla sua tempestività.
3.2. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
2. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
3. Non vengono prelevate spese.
4. Comunicazione all'istante, alla Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 25 gennaio 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli