Residence Permit Transfer Denial Upheld by Federal Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a couple who entered Switzerland as asylum seekers in 1999 and subsequently received provisional admission and an annual residence permit in the Canton of Grisons. In 2012, they applied for a residence permit to move to the Canton of Ticino to live with their children. However, their application was denied by the population section of the Ticino Institute Department, a decision which was upheld by the cantonal government and later by an administrative court. The couple then filed a constitutional complaint with the Federal Tribunal, which ultimately deemed the complaint inadmissible due to a lack of grounds alleging violations of constitutional rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Residence Permit Transfer Denial Upheld by Federal Court: In 2012, they applied for a residence permit to move to the Canton of Ticino to live with their children. However, their application was denied by the population section of the Ticino Institute Department, a decision which was upheld by the cantonal government and later by an administrative court. The couple then filed a constitutional complaint with the Federal Tribunal, which ultimately deemed the complaint inadmissible due to a lack of grounds alleging violations of constitutional rights.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.
Used to determine that court costs follow the outcome (loser pays).
Used to take into account the financial situation of the appellants when setting the court costs.
Used to rule that no indemnities are awarded to the winning authorities.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_51/2012
Sentenza del 19 settembre 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora (cambiamento di Cantone),
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 2 agosto 2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando in fatto e in diritto:
che, entrati in Svizzera quali richiedenti l'asilo il 22 giugno 1999, i coniugi A.________ e B.________ hanno ottenuto nel Cantone dei Grigioni, dopo la reiezione della loro domanda, dapprima l'ammissione provvisoria il 25 aprile 2001 e poi un permesso di dimora annuale (con ultima scadenza al 23 agosto 2012);
che, il 14 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la loro istanza presentata il 21 febbraio 2012 e volta al rilascio di un permesso di dimora in Ticino al fine di vivere presso i figli C.________ e D.________ ivi residenti;
che il diniego è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato, il 5 giugno 2012, e poi dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 agosto 2012;
che, il 14 settembre 2012, A.________ e B.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che il loro ricorso è inammissibile sia quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 86 lett. c n. 6 LTF, è ciò indipendentemente dalla sussistenza di un eventuale diritto al cambiamento di Cantone, cfr. causa 2D_65/2009 del 10 dicembre 2009 con rinvio) sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), non avendo i ricorrenti formulato alcuna censura relativa alla violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF , art. 42 cpv. 2 LTF e art. 106 cpv. 2 LTF );
che, di conseguenza, il rimedio di diritto dei ricorrenti si rivela di primo acchito inammissibile e va quindi trattato secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;
che essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, non viene ordinato uno scambio di allegati scritti;
che nel fissare le spese, che seguono la soccombenza, si terrà conto della situazione finanziaria dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF );
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3. Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 19 settembre 2012
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud