Kosovar Roma Provisional Admission Revocation Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a legal challenge brought by an individual from Kosovo, who is of Romani ethnicity, against the decision of the federal migration office to revoke his provisional asylum status that had been granted in 1999. The individual subsequently appealed to the federal administrative court, which upheld the revocation. Seeking to contest this ruling, the individual filed a constitutional complaint with the federal tribunal, requesting reinstatement of his asylum status and legal aid for representation. However, the tribunal found the appeal inadmissible, as it did not meet the necessary criteria for a public law appeal or a constitutional complaint. The application for legal assistance was also rejected due to the low likelihood of success of the appeal, and the attorney representing the individual was held responsible for the legal costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Kosovar Roma Provisional Admission Revocation Appeal Inadmissibility: The individual subsequently appealed to the federal administrative court, which upheld the revocation. Seeking to contest this ruling, the individual filed a constitutional complaint with the federal tribunal, requesting reinstatement of his asylum status and legal aid for representation. However, the tribunal found the appeal inadmissible, as it did not meet the necessary criteria for a public law appeal or a constitutional complaint. The application for legal assistance was also rejected due to the low likelihood of success of the appeal, and the attorney representing the individual was held responsible for the legal costs incurred.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid was rejected because the appeal lacked prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant's lawyer due to the reckless nature of the appeal.
No indemnity for costs was awarded to the prevailing authority.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_32/2012
Sentenza dell'11 giugno 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. B.________,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna.
Oggetto
Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo),
ricorso sussidiario in materia costituzionale
contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012
dal Tribunale amministrativo federale, Corte IV.
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
considerando:
che, con sentenza dell'8 maggio 2012 il Tribunale amministrativo federale, Corte IV, ha confermato la decisione emessa il 9 marzo precedente dall'Ufficio federale della migrazione che revocava l'ammissione provvisoria concessa nel luglio 1999 a A.________, cittadino del Kosovo, di etnia rom;
che l'8 giugno 2012 l'interessato, patrocinato da un avvocato, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui ha chiesto, in sintesi, la conferma dell'ammissione provvisoria e il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio;
che il presente ricorso è inammissibile sia quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. c n. 3 nonché lett. d n. 1 LTF) sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale ( art. 113 LTF ), quest'ultimo rimedio essendo dato unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza;
che, di conseguenza, il rimedio di diritto del ricorrente si rivela di primo acchito improponibile, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso, e va quindi trattato secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che, essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, non viene ordinato uno scambio di allegati scritti;
che l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo ( art. 64 LTF );
che, considerato il carattere temerario del ricorso, l'inammissibilità del medesimo potendo infatti venire subito riconosciuta procedendo ad una semplice ed attenta lettura della LTF, si giustifica di porre le spese giudiziarie a carico dell'avvocato B.________ (cfr. art. 66 cpv. 3 LTF ; pure DTF 129 IV 206 consid. 2 pag. 207; sentenza 2C_744/2009 del 4 marzo 2010 consid. 5);
che non non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF );
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'avv. B.________.
4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte IV nonché al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione.
Losanna, 11 giugno 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud