Turkish Citizen's Appeal Against Study Permit Renewal Refusal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Turkish citizen moved to Switzerland in October 2013 with a student residence permit to attend the Conservatorio della Svizzera italiana. This permit was regularly renewed until August 31, 2018. However, in September 2018, the Cantonal Section for Population in Ticino refused to further extend the permit, requiring her to leave Switzerland by November 6, 2018. This decision was upheld by the Cantonal Council of State in March 2019 and later by the Ticino Administrative Court in March 2020. The woman subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal on constitutional grounds, seeking to have her residence permit extended until the end of 2020 or to have the case reconsidered, citing a violation of proportionality and protection against arbitrariness.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 5 cpv. 2 Cost, Art. 9 Cost, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 lett. b LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF; Turkish Citizen's Appeal Against Study Permit Renewal Refusal Inadmissible: This permit was regularly renewed until August 31, 2018. However, in September 2018, the Cantonal Section for Population in Ticino refused to further extend the permit, requiring her to leave Switzerland by November 6, 2018. This decision was upheld by the Cantonal Council of State in March 2019 and later by the Ticino Administrative Court in March 2020. The woman subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal on constitutional grounds, seeking to have her residence permit extended until the end of 2020 or to have the case reconsidered, citing a violation of proportionality and protection against arbitrariness.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to decide that the appeal is manifestly inadmissible according to the simplified procedure.
Cited alongside Art. 66 LTF regarding the allocation of court costs.
Used to order that court costs follow the event (soccombenza).
Cited to state that no allowances (repetitorie) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_18/2020
Sentenza dell'8 maggio 2020
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora per motivi
di studio,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2020
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.199).
Fatti:
A. Ottenuto il necessario visto d'entrata A.________, cittadina turca, è giunta nel nostro Paese il 18 ottobre 2013 dove, il 27 novembre successivo, ha ottenuto un permesso di dimora annuale per potere studiare presso il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI). Detta autorizzazione è stata regolarmente rinnovata, l'ultima volta fino al 31 agosto 2018.
B. Il 7 settembre 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'ulteriore richiesta di proroga del proprio permesso di dimora presentata il 2 luglio 2018 da A.________ e le ha fissato un termine con scadenza al 6 novembre successivo per lasciare la Svizzera.
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 13 marzo 2019, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 marzo 2020.
C. Il 4 maggio 2020 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che, previo concessione dell'effetto sospensivo al gravame, la sentenza cantonale e la decisione di prime cure siano annullate e che venga prorogato il permesso di dimora concessole per motivi di studio fino al 31 dicembre 2020, subordinatamente che la causa sia rinviata all'autorità inferiore affinché emetta una nuova decisione previa rivalutazione degli atti e delle possibilità della ricorrente di terminare a breve termine il curriculum di studi. Adduce la violazione del principio della proporzionalità ( art. 5 cpv. 2 Cost. ) e del divieto dell'arbitrio ( art. 9 Cost. ) e domanda di essere interrogata.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 145 V 57 consid. 1 pag. 59; 144 II 184 consid. 1 pag. 186 e rispettivi rinvii).
2.
2.1. Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato di prorogare un permesso di dimora per motivi di studio. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.2. In concreto la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna (l'art. 27 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr; RS 142.20; dal 1° gennaio 2019: LStrI; RU 2017 6521] avendo mero carattere potestativo, cfr. sentenza 2D_70/2019 del 6 dicembre 2019 consid. 3) o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto pubblico.
3. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.
3.1. Secondo l' art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale rimedio chi ha un interesse legittimo, cioè un interesse giuridico, all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In concreto la ricorrente non può - e nemmeno lo pretende - prevalersi di una situazione giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 seg.; sentenza 2D_5/2020 del 2 aprile 2020 consid. 1.2) che le darebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
Inoltre, come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall' art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell' art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 pag. 197 seg. e 6.3 pag. 200). La censura riferita alla pretesa violazione del divieto dell'arbitrio è quindi inammissibile. Va poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è censurata dalla ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria ( DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99; 126 I 112 consid. 5b pag. 119 seg. e rispettivi riferimenti).
3.2. Infine, dato che ella non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale ( DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag. 198 seg.), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame è quindi inammissibile.
4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .
5.
5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
5.2. Le spese seguono la soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 8 maggio 2020
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud