Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_957/2013 KI-generiert

Appeal Against Dog Breed Restriction Denied for Inadequate Submission

Geschäftsnummer 2C_957/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision from the administrative court of a Swiss canton, which denied the authorization to keep a dog of a breed subject to restrictions. After the administrative court upheld the initial denial, the individual filed a further appeal with the federal tribunal. However, the appeal was found to be inadequately substantiated and did not address the legal arguments made by the lower court. Subsequent communications from the federal tribunal regarding the appeal's deficiencies went unanswered, and ultimately, the appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation and failure to comply with legal requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 al. 1 lett. b. LTF; Appeal Against Dog Breed Restriction Denied for Inadequate Submission: After the administrative court upheld the initial denial, the individual filed a further appeal with the federal tribunal. However, the appeal was found to be inadequately substantiated and did not address the legal arguments made by the lower court. Subsequent communications from the federal tribunal regarding the appeal's deficiencies went unanswered, and ultimately, the appeal was declared inadmissible due to insufficient motivation and failure to comply with legal requirements.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren Prozessvoraussetzung Bezweckte Beschränkungen Wettbewerbsbeschränkung Verspätungsausschluss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. b. LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because of insufficient justification.

Art. 42 cpv. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF as a requirement for justification that was not met.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant following the loss of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_957/2013

Sentenza del 18 novembre 2013

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità,

Ufficio del veterinario cantonale, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Autorizzazione per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Visto:

che, con sentenza del 30 settembre 2013, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato, quale ultima istanza cantonale, il diniego della concessione ad A.________ di un'autorizzazione per la detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni;

che, con ricorso del 15 ottobre 2013, trasmesso a questa Corte per competenza dall'autorità giudiziaria cantonale, A.________ ha impugnato detto giudizio;

che, con lettera del 17 ottobre 2013, il Tribunale federale ha scritto ad A.________ che l'allegato ricorsuale non pareva a prima vista adempiere alle esigenze di motivazione poste dalla legge, invitandolo a completare lo stesso entro il termine di ricorso;

che, in data 28 ottobre 2013, il Tribunale federale ha ricevuto dal Tribunale cantonale amministrativo una nuova lettera di A.________, dalla quale non risultava più chiaro se lo stesso intendesse o meno mantenere il ricorso;

che, con lettera del 30 ottobre 2013, il Tribunale federale ha allora di nuovo scritto ad A.________ indicandogli che, in base a quanto emergeva dagli atti, lo stesso aveva ancora tempo fino al 7 novembre 2013 per completare il proprio ricorso e che, se egli avesse invece comunicato di ritirarlo entro il medesimo termine, la procedura poteva essere stralciata senza prelevare spese;

che entrambe le lettere indicate, spedite ad A.________ con invio raccomandato, non risultano essere state da lui ritirate;

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499 con ulteriori rinvii);

che, secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.);

che, giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF , esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246);

che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560);

che il ricorso interposto il 15 ottobre 2013 - che non è stato ritirato e non è stato oggetto di nessuna tempestiva completazione, atta a renderlo conforme ai disposti citati -, non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche e nemmeno contesta validamente (ovvero seguendo le regole sopra indicate) l'accertamento dei fatti o l'apprezzamento delle prove su cui la sentenza impugnata si basa;

che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF;

che le spese giudiziarie ( art. 65 LTF ) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 18 novembre 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli