Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_943/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Procedural Flaws and Lack of Standing

Geschäftsnummer 2C_943/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves two individuals who filed an appeal against a decision made by the Commission of Appeal of the Magistrature in the Canton of Ticino on September 26, 2020. The appeal concerns a complaint they had filed against a magistrate, which was initially dismissed because the complainants were not deemed to have party status in the proceedings. This decision by the Council of Magistrature was not pursued further, leading to the appeal. The Federal Tribunal addressed issues regarding the legitimacy of the plaintiffs to recuse members and to appeal without legal representation, as one of the complainants acted without the necessary curatorial assistance due to imposed restrictions on their civil rights. The Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible due to insufficient grounds and failure to meet procedural requirements.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 394 CC, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Procedural Flaws and Lack of Standing: The appeal concerns a complaint they had filed against a magistrate, which was initially dismissed because the complainants were not deemed to have party status in the proceedings. This decision by the Council of Magistrature was not pursued further, leading to the appeal. The Federal Tribunal addressed issues regarding the legitimacy of the plaintiffs to recuse members and to appeal without legal representation, as one of the complainants acted without the necessary curatorial assistance due to imposed restrictions on their civil rights. The Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible due to insufficient grounds and failure to meet procedural requirements.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation vereinfachtes Verfahren Prozessvoraussetzung Anstellungsbehörde Einrede der Verfassungswidrigkeit Richter/Staatsanwalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

The request for legal aid (assistance giudiziaria) was rejected based on the lack of prospects of success mentioned in this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.

Art. 68 cpv. 1 LTF

No indemnities were awarded to the opposing party as they were not invited to respond.

Art. 68 cpv. 3 LTF

No indemnities were awarded to the winning authority.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_943/2020

Sentenza del 24 novembre 2020

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.A.________e B.A.________,

ricorrenti,

contro

1. Presidente della terza Camera civile, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

2. Consiglio della M agistratura del Cantone del Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

opponenti.

Oggetto

Segnalazione contro l'operato di un magistrato,

ricorso contro la decisione emanata il 26 settembre 2020 dalla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino (1/2020).

Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,

visto:

il ricorso presentato il 16 novembre 2020 da A.A.________ e B.A.________ contro la decisione emanata il 26 settembre 2020 (e loro intimata il 15 ottobre successivo) dalla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino;

che, con detto giudizio, la citata autorità ha innanzitutto respinto la domanda di ricusazione formulata nei confronti di due dei suoi membri ritenendola infondata;

che essa ha in seguito dichiarato inammissibile il gravame esperito dai coniugi A.________ contro la decisione 3 giugno 2020 con la quale il Consiglio della Magistratura non ha dato seguito alla loro segnalazione del 22 luglio 2019 nei confronti del giudice;

che, a sostegno del proprio giudizio, ha osservato che, per prassi costante, il segnalante non ha la qualità di parte nel procedimento e non è quindi legittimato a ricorrere contro l'atto con cui l'autorità di prime cure comunica di non dare seguito alla segnalazione;

considerando:

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);

che, sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo;

che pertanto, nella misura in cui è stata introdotta da A.A.________, l'impugnativa non merita maggiore disamina;

che non si giustifica infatti assegnare al curatore un termine giusta l' art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (sentenza 4A_500/2020 del 9 novembre 2020 e rinvii);

che l'impugnativa verrà quindi trattata qui di seguito in quanto presentata da B.A.________;

che, per prassi costante e peraltro nota alla ricorrente, questa Corte non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii);

che la domanda di astensione del Giudice federale Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 e rinvii);

che peraltro, come noto alla ricorrente, una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020);

che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché questa viola il diritto;

che, per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe, la parte ricorrente dovendo indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286);

che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione;

che esso infatti nulla contiene riguardo all'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205 e richiami) dell'art. 81 cpv. 2 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 177.100), secondo il quale il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento;

che accontentarsi di contestare l'operato del magistrato segnalato al Consiglio della Magistratura rispettivamente quello del Consiglio stesso non è all'evidenza sufficiente;

che, infine, le ulteriori conclusioni formulate dalla ricorrente (riferite ad altre cause, concernenti la costituzione di un Tribunale cantonale di appello straordinario, l'adozione di provvedimenti per risolvere problemi d'incompatibilità presso una pretura o con cui viene domandato che siano inflitte delle multe disciplinari o che la ricorrente sia indennizzata) esulano dalla causa e sarebbero in ogni caso ugualmente irricevibili;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF ;

che in queste circostanze la richiesta della ricorrente di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );

che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ) né alla controparte che non è stata invitata ad esprimersi ( art. 68 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

5. Comunicazione ai ricorrenti, al Presidente della terza Camera civile del Tribunale d'appello, al Consiglio della Magistratura e alla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino nonché all'avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 24 novembre 2020

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud