Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_938/2019 KI-generiert

Taxpayer Appeal on Direct Taxes for 2003-2005 Dismissed

Geschäftsnummer 2C_938/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning cantonal and federal taxes for the years 2003, 2004, and 2005, following the death of B.B.________ in May 2005. A.________ (the deceased's wife) and C.B.________ (the son), as heirs, filed an appeal against tax decisions made by the Lugano District Tax Office, which had issued tax assessments for the mentioned years. The Court of Tax Appeal of the Canton of Ticino dismissed their appeal regarding 2003 for being late and unmotivated, and rejected their challenges for 2004 and 2005, as they failed to prove the alleged inaccuracies in the tax assessments. Dissatisfied with this dismissal, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the previous decision contained numerous inaccuracies.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 83 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 89 cpv. 1 LTF, Art. 73 LAID, Art. 42 LTF; Taxpayer Appeal on Direct Taxes for 2003-2005 Dismissed: A.________ (the deceased's wife) and C.B.________ (the son), as heirs, filed an appeal against tax decisions made by the Lugano District Tax Office, which had issued tax assessments for the mentioned years. The Court of Tax Appeal of the Canton of Ticino dismissed their appeal regarding 2003 for being late and unmotivated, and rejected their challenges for 2004 and 2005, as they failed to prove the alleged inaccuracies in the tax assessments. Dissatisfied with this dismissal, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the previous decision contained numerous inaccuracies.

Schlagwörter

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direkte Steuer verspätete Steuererklärung Steuerrecht Steuerveranlagungen Verletzung der Begründungspflicht Steuerjustizverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

The Federal Tribunal waived the collection of court fees.

Art. 68 cpv. 3 LTF

No indemnities are due.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_938/2019

Sentenza del 12 novembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.

Oggetto

Imposta cantonale (IC) e imposta federale diretta (IFD) 2003, 2004 e 2005,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2019 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2019.220 e 80.2019.221).

Fatti:

A. Nell'ambito di un procedimento in materia di imposta cantonale e imposta federale diretta concernente B.B.________, deceduto l'8 maggio 2005, di cui non occorre rievocare ogni fase in questa sede, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con un unico giudizio del 9 ottobre 2019 ha dichiarato irricevibile il ricorso esperito da A.________ (moglie) e C.B.________ (figlio), eredi del de cujus, in quanto rivolto contro la decisione su reclamo emessa il 28 novembre 2018 dall'Ufficio circondariale di tassazione Lugano concernente il periodo fiscale 2003 e l'ha respinto in quanto presentato contro le due decisioni su reclamo emesse il 13 giugno 2019 dal citato ufficio relative ai periodi fiscali 2004 e 2005. Per quanto concerne il periodo fiscale 2003 la Camera di diritto tributario ha rilevato, in sintesi, che il gravame andava dichiarato irricevibile per due distinti motivi, in primo luogo perché era tardivo, in secondo luogo perché non era motivato. Con riferimento ai periodi fiscali 2004 e 2005 la Corte cantonale ha osservato, in sostanza, che si trattava di tassazioni d'ufficio emesse nell'ambito di una successione fiscale, di cui la manifesta inesattezza, unico motivo per il quale potevano essere impugnate, non era stata dimostrata dagli insorgenti.

B. A.________, per sé e in rappresentanza del figlio C.B.________, ha presentato al Tribunale federale un ricorso datato 7 novembre 2019 e spedito l'8 novembre successivo, contro la sentenza d'inammissibilità pronunciata dalla Camera di diritto tributario, adducendo che la stessa conterrebbe numerose inesattezze.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186).

2.

2.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato ( art. 100 cpv. 1 LTF ), con interesse al suo annullamento ( art. 89 cpv. 1 LTF ), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 e segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l' art. 73 LAID ; RS 642.14).

2.2. Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono in effetti trattate unicamente se sono state motivate con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

2.3. Nel gravame all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio sostanziale. Esso sfugge pertanto ad un esame di merito. L'impugnativa è pure insufficientemente motivata.

2.3.1. Con riferimento al periodo fiscale 2003, va rammentato che quando l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali, senza procedere all'esame di merito, l'oggetto del litigio dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii). Sennonché su questo punto la ricorrente nulla adduce, ragione per cui, non adempiendo alle esigenze di motivazione soprammenzionate, al riguardo l'impugnativa è irricevibile.

2.3.2. Per quanto concerne invece i periodi fiscali successivi, ossia gli anni 2004 e 2005, la ricorrente si limita a fare valere delle inesattezze rispettivamente a lamentarsi dell'inefficienza dell'esecutore testamentario o del suo patrocinatore, omettendo tuttavia di confrontarsi, nelle debite forme ( art. 42 cpv. 2 LTF ) con le argomentazioni sviluppate dalla Corte cantonale riguardo al fatto che ella non aveva fornito la prova della manifesta inesattezza delle tassazioni d'ufficio (alle quali gli eredi erano stati assoggettati siccome non avevano inoltrato le dichiarazioni d'imposta 2004 e 2005 nonostante una diffida e una multa disciplinare). Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, in proposito il ricorso non può essere considerato ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).

2.4. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

3. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non vengono prelevate spese.

3. Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.

Losanna, 12 novembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud