Federation of Swiss Psychologists' Appeals Commission Jurisdiction Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complainant, referred to as A.________, filed a complaint against three psychologists with the Commission for Ethics of the Swiss Federation of Psychologists. The commission decided not to consider the complaint, leading A.________ to appeal this decision to the Appeals Commission of the same federation. Despite repeated requests, A.________ failed to pay the required advance on costs, causing the Appeals Commission to conclude the procedure without examining the appeal. Subsequently, A.________ challenged this decision before the Swiss Federal Tribunal, which was to assess the admissibility of the appeal filed against the decision of the Appeals Commission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 86 cpv. 2 prima, Art. 1 cifra, Art. 1a cpv. 1 Reg.CR, Art. 30 cpv. 1 LTF; Federation of Swiss Psychologists' Appeals Commission Jurisdiction Challenge: The commission decided not to consider the complaint, leading A.________ to appeal this decision to the Appeals Commission of the same federation. Despite repeated requests, A.________ failed to pay the required advance on costs, causing the Appeals Commission to conclude the procedure without examining the appeal. Subsequently, A.________ challenged this decision before the Swiss Federal Tribunal, which was to assess the admissibility of the appeal filed against the decision of the Appeals Commission.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and the case decided under the simplified procedure as cited here.
Applied to waive the collection of judicial costs exceptionally.
Applied to rule on not awarding costs to the opposing party as it was not invited to respond.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_908/2022
Sentenza del 1° dicembre 2022
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di deontologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), Effingerstrasse 15,
3008 Berna,
opponente.
Oggetto
Denuncia contro degli psicologi,
ricorso contro la decisione emanata il 10 novembre 2022 della Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP).
Fatti:
A. A.a. Con decisione del 25 agosto 2022 la Commissione di deontologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e dei Psicologi, per motivi che non occorre qui rievocare, non è entrata nel merito di una denuncia sporta da A.________ contro tre psicologi.
A.b. Il 5 ottbre 2022 A.________ ha impugnato questa decisione dinanzi alla Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e dei Psicologi (FSP). Con pronuncia del 10 novembre 2022 quest'ultima, constatato che, malgrado le 3 richieste formulate in data 11, 24 e 27 ottobre 2022, A.________ non aveva versato l'anticipo delle spese esatto, ha informato l'interessato che il suo ricorso non sarebbe stato esaminato e che la procedura andava quindi ritenuta conclusa.
B. Il 17 novembre 2022 A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando, tra l'altro, la precitata decisione.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente ( art. 42 cpv. 2 LTF ) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità ( DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii).
1.2. Nella misura in cui nel presente ricorso A.________ ha ugualmente contestato una decisione incidentale emanata il 1° settembre 2022 dal Tribunale amministrativo federale in una causa relativa al decreto esecutivo del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la tariffa provvisionale applicabile dal 1° luglio 2022 agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso della psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica, detta questione è stata trattata separatamente (vedasi sentenza 2C_968/2022 del 29 novembre 2022).
2.
2.1. Affinché il ricorso in materia di diritto pubblico sia ammissibile al Tribunale federale occorre segnatamente che la decisione contestata sia stata resa da un'autorità designata quale ultima istanza cantonale, quindi di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale e, se non è, come nel caso specifico, espressamente riconosciuta una facoltà di ricorso in base al diritto federale (art. 86 cpv. 2 seconda frase LTF), che questa autorità abbia carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 prima frase LTF).
2.2. Nel caso specifico la Commissione di ricorso FSP non adempie all'evidenza queste esigenze. In effetti, anche se in applicazione dell'art. 1 cifra 3 del Regolamento sul trattamento dei ricorsi da parte della Commissione di ricorso FSP del 26 giugno 2010 (di seguito: Reg. CR) l'istanza inferiore ha giudicato in qualità di ultima istanza, tuttavia non sono manifestamente date - e peraltro il loro adempimento non è stato dimostrato dal ricorrente ( art. 42 cpv. 2 LTF ) - le esigenze poste dall'art. 1a cpv. 1 Reg.CR affinché detta commissione possa essere trattata alla stregua di un'autorità giudiziaria indipendente di diritto pubblico. Premesse queste considerazioni, il presente ricorso, che non è stato esperito contro una decisione emanata da un'autorità designata quale ultima istanza cantonale con carattere di tribunale superiore, si rivela pertanto manifestamente inammissibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito ( art. 30 cpv. 1 LTF ). Inoltre, non risultando in maniera manifesta competente nessun altra autorità federale, non va applicato l' art. 30 cpv. 2 LTF . La causa può essere decisa secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .
3. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a determinarsi ( art. 68 cpv. 2 e 3 LTF ).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di deontologia e alla Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi e, per conoscenza, al curatore, avv. Pascal Cattaneo, Chiasso.
Losanna, 1° dicembre 2022
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud