Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_863/2013 KI-generiert

Landowner v. Cantonal Administrative Court (Special Use Fee for Lake Pier)

Geschäftsnummer 2C_863/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a landowner who has been granted a special use authorization for a dock and staircase built on public land adjacent to his property. Initially, a fee of 864 CHF per year was established, which was later reduced to 180 CHF following a correction of property boundaries by the local government. The landowner contested this decision, alleging corruption, arbitrary actions by the state, and improper taxation based on the claimed public utility of the structures. The administrative court upheld the reduced fee, stating that it reflected legal norms governing public land use. Subsequently, the landowner brought the matter before a higher court, seeking to annul the judgment and contest the taxes imposed. However, the higher court found his arguments insufficiently substantiated, leading to the dismissal of his appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 2 LDP, Art. 31 LPAmm, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Landowner v. Cantonal Administrative Court (Special Use Fee for Lake Pier): Initially, a fee of 864 CHF per year was established, which was later reduced to 180 CHF following a correction of property boundaries by the local government. The landowner contested this decision, alleging corruption, arbitrary actions by the state, and improper taxation based on the claimed public utility of the structures. The administrative court upheld the reduced fee, stating that it reflected legal norms governing public land use. Subsequently, the landowner brought the matter before a higher court, seeking to annul the judgment and contest the taxes imposed. However, the higher court found his arguments insufficiently substantiated, leading to the dismissal of his appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Bodenrecht Verwaltungsgebühr Spezialsteuer Wasserrechtszins Sondernutzung öffentliche Nützlichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used for the simplified procedure to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 65 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the reasoning for the decision to fix reduced judicial costs.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose reduced judicial costs on the losing appellant.

Art. 68 cpv. 3 LTF

Cited in the reasoning regarding the non-assignment of the winning authority's costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_863/2013

Sentenza del 24 settembre 2013

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento del territorio del Cantone del Ticino, Ufficio del demanio , 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino ,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Tasse demaniali,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 agosto 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. A.________ è proprietario della particella xxx di X.________. In corrispondenza del suo fondo, lungo il lato rivolto verso il lago Ceresio, esistono, per quanto qui interessa, un pontile (5 mq) ed una scala (19 mq), eretti sul demanio pubblico. Il 21 settembre 2010 l'Ufficio del demanio ha rilasciato ad A.________ un'autorizzazione, legata a vari condizioni, di uso speciale del demanio pubblico concernente i citati manufatti, per un periodo di dieci anni, e ha esatto il pagamento di una tassa demaniale di fr. 864.-- annui (pontile e scala 24mq a fr. 36.-/mq).

B. Il 6 febbraio 2013 il Consiglio di Stato ticinese, a seguito di una rettifica dei limiti demaniali intervenuta nel 2012, ha parzialmente accolto il ricorso esperito da A.________ e ha ridotto la tassa a fr. 180.-- (pontile 5 mq a fr. 36.-/mq). Ha inoltre concesso all'insorgente un'indennità di fr. 800.-- a titolo di parziale indennizzo delle ripetibili.

C. Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 19 agosto 2013. La Corte cantonale ha ricordato in primo luogo i principi applicabili per l'uso speciale del demanio pubblico, in particolare che erano dovute delle tasse d'uso il cui ammontare era stabilito dall' art. 11 del regolamento del 30 agosto 1994 sul demanio pubblico (RLDP; RL/TI 9.4.1.1.1). Ha poi osservato che anche se il pontile aveva beneficiato di una concessione precaria nel 1932, la stessa era però decaduta con l'entrata in vigore della legge sul demanio pubblico ( art. 29 cpv. 2 LDP ; RL/TI 9.4.1), ciò che permetteva di prelevare ora una tassa d'uso. I giudici ticinesi hanno poi considerato che la tassa richiesta per il pontile, pari a fr. 36.-/mq, corrispondeva a quanto previsto dalla legge ed andava pertanto confermata. Non trattandosi inoltre di uso speciale a scopo ideale o di pubblica utilità, il manufatto non poteva beneficiare di esenzione. Esaminando in seguito la questione dell'ammontare delle ripetibili la Corte cantonale, dopo avere richiamato le norme di legge applicabili, ossia l'art. 31 LPAmm (RL/TI 3.3.1) e il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL/TI 3.1.1.7.1) ed avere ricordato i criteri previsti per fissarle (valore di causa; tariffa oraria; importanza della lite; difficoltà; ampiezza del lavoro; tempo impiegato dal patrocinatore) ha osservato che nel caso concreto il legale dell'insorgente aveva assunto il patrocinio già in corso avanzato di procedura, che il mandato assunto non era di particolare complessità e che si era tradotto per lo più nell'allestimento di qualche lettera. Tenuto poi conto della parziale soccombenza dell'autorità, l'importo concesso appariva tutto sommato congruo.

D. Il 12 settembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, redatto in tedesco, con il quale chiede che, esperito un sopralluogo, la sentenza contestata sia annullata e che la tassa venga soppressa, che le spese da lui sopportate al fine di dimostrare la falsità dei limiti di proprietà fissati dallo Stato siano da quest'ultimo assunte rispettivamente, in caso di rifiuto, che venga avviata una procedura in responsabilità contro l'ente pubblico, e infine che venga eseguito il rimboschimento della sponda del lago, che in realtà gli appartiene, con ulivi. Denunciando un sistema corrotto, arbitrario nonché un'appropriazione indebita da parte dello Stato delle rive del lago, il ricorrente afferma che le ripetibili concessegli sono del tutto insufficienti nonché censura un'errata qualificazione della natura del pontile il quale, essendo in realtà di pubblica utilità, va esentato dal prelievo di qualsiasi tassa.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

1.2. Il ricorso è stato redatto, come era diritto del ricorrente, in tedesco. Tuttavia si giustifica di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF , secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.

2.

2.1. Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).

2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti, nel proprio prolisso e confuso gravame il ricorrente si limita a rievocare vicissitudini, reiterare accuse a funzionari e contro lo Stato, che cercherebbe di sottrargli terreno fissando falsi limiti di proprietà e preleverebbe indebite tasse, a lamentare arbitrio affermando che la concessione rilasciata nel 1932 era errata, dato che il pontile era ed è di pubblica utilità, motivo per cui egli dovrebbe essere esentato da tasse, rispettivamente che vi sarebbe stato usucapione del terreno in proprio favore. Egli tuttavia non si confronta in modo sufficiente con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 7 segg.) né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF), in particolare una disattenzione arbitraria (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) della normativa cantonale. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

3. Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente viene comunque considerata la particolarità del caso, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie ridotte di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento del territorio, Ufficio del demanio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud