Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_863/2012 KI-generiert

Taxpayer Appeal Against Municipal Budget Adoption Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_863/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to the approval of the municipal budget for the year 2011 by the municipal council of a town. A resident contested the decision, claiming that the reliance on tax revenue to cover waste management deficits violated environmental law. Initially, the resident's claim was rejected by the cantonal government and subsequently by the administrative court of the canton. Following these rejections, the resident appealed to the federal tribunal, asserting violations of constitutional and environmental rights related to the financial decisions made by the municipal council.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 82 lett. a LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 LTF; Taxpayer Appeal Against Municipal Budget Adoption Inadmissible: A resident contested the decision, claiming that the reliance on tax revenue to cover waste management deficits violated environmental law. Initially, the resident's claim was rejected by the cantonal government and subsequently by the administrative court of the canton. Following these rejections, the resident appealed to the federal tribunal, asserting violations of constitutional and environmental rights related to the financial decisions made by the municipal council.

Schlagwörter

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Gemeindebudget Gemeindesteuer Gemeindeautonomie öffentliches Rechnungswesen Steuervollstreckung Vorentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 136 I 42
Foundation Tax Exemption Dispute and Judicial Review Jurisdiction
DTF 128 I 167
Challengeability of Police Operation Order Regarding Davos Counter-Conference.
DTF 72 I 279
2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata (cause 2P.33/1996 del 27 ottobre 1997 consid.
2P.33/1996
2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata (cause 2P.33/1996 del 27 ottobre 1997 consid.
2P.373/1997
3b e 2P.373/1997 del 1 novembre 1999 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to decide on the inadmissibility of the appeal via simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to determine that court costs follow the event (loser pays).

Art. 68 LTF

Applied to rule that no indemnities are awarded to the winning authorities.

Art. 82 lett. a LTF

Cited to determine that the contested municipal budget approval does not constitute a decision subject to appeal to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_863/2012

Sentenza del 24 settembre 2012

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Municipio di Lugano, Palazzo Civico,

Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Approvazione dei conti preventivi 2011 del

Comune di Lugano,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emessa il 7 agosto 2012 dal Tribunale amministrativo

del Cantone Ticino.

Fatti:

A. In seguito ad un iter processuale che non occorre qui rievocare, il Consiglio comunale di Lugano ha approvato, il 12 settembre 2011, i conti preventivi comunali per il 2011. Dai medesimi risultava in particolare che le spese per lo smaltimento dei rifiuti presentavano un deficit che il Comune intendeva coprire a mezzo dell'imposta comunale.

B. A.________, domiciliato a Lugano e ivi fiscalmente imponibile, ha tempestivamente contestato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione comunale, osservando che il volere coprire le spese dello smaltimento dei rifiuti mediante il prelievo fiscale era in palese contrasto con gli artt. 2 e 32a LPAmb (RS 814.01). Il ricorso è stato respinto dapprima dal Governo ticinese il 22 novembre 2011, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 7 agosto 2012.

C. L'11 settembre 2012 A.________, facendo valere la violazione di diversi principi costituzionali nonché del diritto federale ambientale, si è rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 136 II 101 consid. 1 pag. 103 con rispettivi rinvii).

2.

2.1 Nella presente fattispecie, oggetto di disamina sono i conti preventivi comunali per il 2011, approvati dal Consiglio comunale il 12 settembre 2011. Occorre pertanto appurare se gli stessi costituiscono una decisione pronunciata in cause di diritto pubblico ai sensi dell' art. 82 lett. a LTF (le lettere b e c non trovando applicazione in concreto), contro la quale è possibile adire il Tribunale federale. Conformemente alla giurisprudenza infatti, non ogni atto in cui si manifesta l'imperio statale in un caso concreto è una decisione secondo la norma appena citata: per tale vale soltanto quell'atto d'imperio che tocca la situazione giuridica del singolo cittadino, astringendolo a fare, omettere o tollerare alcunché, o che regola altrimenti in modo autoritativo - con carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva - i suoi rapporti con lo Stato ( DTF 128 I 167 consid. 4 pag. 170 con riferimenti).

2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 72 I 279 segg., ulteriormente confermata (cause 2P.33/1996 del 27 ottobre 1997 consid. 3b e 2P.373/1997 del 1 novembre 1999 consid. 1a/aa, entrambe con rinvii giurisprudenziali e dottrinali), il Tribunale federale ha giudicato che non costituiva atto d'imperio, secondo la prassi sopraccitata, l'atto con cui il potere legislativo votava, su proposta di quello esecutivo, il budget. A suo avviso infatti, confortato da quello unanime della dottrina, il preventivo è una semplice rappresentazione in forma sinottica delle entrate e delle uscite previste, fondata sugli atti legislativi in vigore e che deve servire di piano finanziario per l'anno successivo. La sua approvazione è una misura mediante la quale il potere legislativo esercita il suo controllo sull'amministrazione statale e che esplica effetti soltanto nei confronti del potere esecutivo. Il voto del budget non ha invece effetti verso i terzi: non regola infatti alcun rapporto giuridico con i singoli, né possiede carattere vincolante e possibilità di esecuzione coercitiva nel senso descritto in precedenza. Premesse queste considerazioni ne discende che i conti preventivi impugnati non costituiscono una decisione ai sensi dell' art. 82 lett. a LTF : il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

2.3 A titolo abbondanziale va osservato che il fatto che le autorità cantonali non si siano soffermate su questo punto non è di rilievo in concreto dato che, per potere rivolgersi al Tribunale federale, devono essere adempiute specificatamente le esigenze poste dalla giurisprudenza federale, le quali possono essere più restrittive di quelle cantonali.

3. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti ( art. 68 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud