Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_796/2014 KI-generiert

Organization v. Cantonal Vocational Training Division (Procedural Costs Advance)

Geschäftsnummer 2C_796/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a labor union appealed to the Federal Tribunal after its request for authorization to train apprentices in commerce was denied by the relevant educational authority in the Ticino region. Following the rejection, the union sought interim measures, which were also denied by the cantonal government, leading to a requirement for the union to pay a deposit for anticipated legal costs. The union contested the amount of this deposit as being excessive and beyond its financial capacity, prompting them to file a public law complaint with the Federal Tribunal. The Tribunal recognized the appeal as a request to reduce the cost deposit and decided to refer the case back to the administrative authority for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 2 LTF, art. 30 cpv. 2 LTF, art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Organization v. Cantonal Vocational Training Division (Procedural Costs Advance): Following the rejection, the union sought interim measures, which were also denied by the cantonal government, leading to a requirement for the union to pay a deposit for anticipated legal costs. The union contested the amount of this deposit as being excessive and beyond its financial capacity, prompting them to file a public law complaint with the Federal Tribunal. The Tribunal recognized the appeal as a request to reduce the cost deposit and decided to refer the case back to the administrative authority for consideration.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten berufliche Bildung Kostenvorschussleistung Vorherige Verwaltungsbeschwerde Handelssache ersuchter Staat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 30 cpv. 2 LTF

The appeal was referred to the Cantonal Administrative Court to be treated as a request for reduction of the advance payment on costs, based on this provision.

art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF

Used to strike the proceedings from the roll because the case was referred to another authority.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Applied to decide not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_796/2014

Decreto del 16 settembre 2014

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

Sindacato A.________ ,

ricorrente,

contro

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, Divisione della formazione professionale , via Vergiò 18, 6932 Breganzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino ,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Mancato rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti di commercio (anticipo delle spese processuali),

ricorso contro la decisione incidentale emanata il 5 settembre 2014 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione del 6 agosto 2014 la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino ha negato al Sindacato A.________ il rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti di commercio. Adito tempestivamente il 14 agosto 2014, il Consiglio di Stato ticinese ha respinto, il 26 agosto successivo, l'istanza di provvedimenti cautelari (nel senso di autorizzare, pendente causa, l'inizio di un apprendistato) presentata dall'insorgente, ponendo a suo carico delle spese. Il Sindacato A.________ ha allora adito il Tribunale cantonale amministrativo il quale, con decisione incidentale del 5 settembre 2014, l'ha invitato a versare entro il 22 settembre 2014 un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.

L'11 settembre 2014 il Sindacato A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui contesta l'ammontare dell'anticipo richiesto a garanzia delle spese processuali, facendo valere che l'importo chiesto è manifestamente sproporzionato tenendo conto delle difficoltà della causa oltre ad eccedere le sue capacità finanziarie.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

2. Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_214/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 2) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale (non motivata) concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza ( art. 30 al. 2 LTF ).

3. Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Presidente dalla Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF). Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

per questi motivi, il Presidente decreta:

1. Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per essere trattato quale domanda di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzie delle spese processuali.

2. La procedura concernente la causa 2C_796/2014 viene stralciata dai ruoli.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 16 settembre 2014

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud