Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_716/2011 KI-generiert

Company v. Supervisory Commission for Construction Contractors (Precautionary Suspension of Works)

Geschäftsnummer 2C_716/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a construction company that was ordered by a regulatory commission to suspend work on a construction site due to a lack of proper qualifications as a registered contractor. The commission determined that only companies registered in the cantonal register were permitted to carry out the construction works in question. This decision was upheld by a judge of the cantonal administrative court, who deemed the suspension a necessary precaution while the nature of the disputed works was being assessed. Subsequently, the company filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the classification of the works as construction contractor activities.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 LTF; Company v. Supervisory Commission for Construction Contractors (Precautionary Suspension of Works): The commission determined that only companies registered in the cantonal register were permitted to carry out the construction works in question. This decision was upheld by a judge of the cantonal administrative court, who deemed the suspension a necessary precaution while the nature of the disputed works was being assessed. Subsequently, the company filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the classification of the works as construction contractor activities.

Schlagwörter

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Bauunternehmen vereinfachtes Verfahren Baustopp Gesuch an eine Behörde Recht auf Arbeit Werkvertragshaftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 136 I 24
1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 24 consid.
DTF 134 I 83
BOTOINA Trademark Injunction Overturned Due to Violation of Right to be Heard
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision as part of the simplified procedure.

Art. 108 LTF

The decision to dismiss the appeal was made according to the simplified procedure defined in this article.

Art. 65 LTF

The court cited this article in adherence to the rule that costs follow the event.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court applied the rule that costs follow the event, citing this article in deciding the costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_716/2011

Sentenza del 18 settembre 2011

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________ Sagl,

ricorrente,

contro

Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC), c/o Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti.

Oggetto

ordine di sospensione dei lavori (provvedimento cautelare),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 agosto 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Con decisione del 21 aprile 2011 la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha ordinato alla A.________ Sagl di sospendere i lavori che stava effettuando sul fondo n. xxx di Ascona. A parere dell'autorità, trattandosi di opere da impresario costruttore, solo le imprese iscritte all'albo cantonale potevano effettuarli.

La decisione è stata confermata su ricorso dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 10 agosto 2011. Questi ha giudicato la misura cautelare, volta ad assicurare lo status quo nell'attesa che sia accertata la natura delle opere litigiose, opportuna e giustificata.

B. Il 13 settembre 2011 la A.________ Sagl si è rivolta in tedesco al Tribunale federale chiedendo che il suo ricorso sia accolto. In sintesi contesta che i lavori da lei eseguiti siano delle opere da impresario costruttore.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).

1.2 Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Nel caso concreto niente è stato addotto che giustificherebbe di scostarsi da questa regola, motivo per cui la sentenza è redatta nella lingua della decisione impugnata, ossia l'italiano.

1.3 Presentato tempestivamente dalla ricorrente e diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un tribunale superiore, il ricorso è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2, 89 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF.

2. Oggetto del contendere è la sentenza con cui il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il provvedimento cautelare, cioè l'ordine di sospensione dei lavori, emanato dalla CV-LEPIC. Al riguardo va ricordato che nei procedimenti concernenti le misure cautelari può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali ( art. 98 LTF ). Conformemente all' art. 106 cpv. 2 LTF , è quindi necessario che la ricorrente specifichi quali diritti fondamentali ritiene lesi ed esponga le sue censure in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva ( DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88). Nella fattispecie, nella misura in cui con il ricorso non viene fatta valere la violazione di diritti costituzionali, esso non adempie manifestamente ai criteri indicati e sfugge pertanto ad un esame di merito.

3.

3.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ) e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 LTF .

3.2 Le spese seguono la soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 18 settembre 2011

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud