Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_715/2012 KI-generiert

Italian National v. Cantonal Authorities (Settlement Permit Revocation)

Geschäftsnummer 2C_715/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after initially receiving a residence permit following his marriage to a Swiss citizen, had his residence permit revoked due to a criminal conviction. Following a subsequent marriage to another Swiss citizen, he applied for a permanent residency permit, which was denied by the relevant authorities, citing his previous criminal record and the requirements for obtaining such a permit. The individual challenged this denial in court, but the lower court upheld the decision, leading him to appeal to the Federal Tribunal, which assessed the legality and grounds of the appeals and the associated rights under Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 3 LStr, Art. 113 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Italian National v. Cantonal Authorities (Settlement Permit Revocation): Following a subsequent marriage to another Swiss citizen, he applied for a permanent residency permit, which was denied by the relevant authorities, citing his previous criminal record and the requirements for obtaining such a permit. The individual challenged this denial in court, but the lower court upheld the decision, leading him to appeal to the Federal Tribunal, which assessed the legality and grounds of the appeals and the associated rights under Swiss law.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung Aufenthaltsrecht vereinfachtes Verfahren abgelaufene Aufenthaltsbewilligung Wiedereinbürgerung Familiennachzugsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to dismiss the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail from the start.

art. 66 cpv. 1 LTF

Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant.

art. 68 cpv. 3 LTF

Cited as the basis for not awarding costs (ripetibili).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_715/2012

Sentenza del 24 luglio 2012

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Rilascio di un permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

Fatti:

A. Il cittadino italiano A.________ si è sposato il 5 maggio 2000 con una cittadina svizzera. A seguito del matrimonio, egli ha dapprima ottenuto un permesso di dimora e, a partire dal 5 maggio 2005, un permesso di domicilio CE/AELS. Questo primo matrimonio è stato sciolto per divorzio nel maggio del 2008.

Con sentenza del 27 agosto 2008, A.________ è stato condannato ad una pena di 22 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni e a una multa di fr. 200.-- per rapina e vie di fatto. A seguito di tale condanna il suo permesso di domicilio gli è stato quindi revocato, per motivi di ordine pubblico. Su tale provvedimento si è espresso da ultimo il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 31 marzo 2009 cresciuta in giudicato.

B. Nel maggio 2009, A.________ si è nuovamente sposato con una cittadina svizzera, ottenendo un permesso di dimora valido fino al 28 maggio 2014.

Successivamente, egli ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un permesso di domicilio che gli è invece stato negato. La decisione di diniego, pronunciata il 24 novembre 2011 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, è stata da ultimo confermata anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio del 22 giugno 2012 qui impugnato.

Diritto:

1. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile, tale imprecisione non comporta comunque per lui alcun pregiudizio ( DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).

L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico; occorre quindi esaminare se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.

2.1. L'art. 83 lett. c n. 2 LTF prescrive che contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri, riguardanti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso.

2.2. Nel caso in esame, il ricorrente, che è attualmente a beneficio di un permesso di dimora valido per 5 anni a partire dal 29 maggio 2009, non fa valere in maniera sostenibile nessun diritto al rilascio del permesso di domicilio richiesto: né in virtù della legislazione interna, né di un trattato bilaterale concluso con il suo Paese d'origine.

2.3. Visto che, dopo la revoca del permesso di domicilio di cui già disponeva, egli è stato posto a beneficio di un permesso di dimora unicamente dal 29 maggio 2009, simile diritto non è comunque dato.

2.3.1. Così come spiegato nel giudizio impugnato, cui può essere qui rinviato, sia in base all'art. 42 cpv. 3 LStr, che regola il rilascio del permesso di domicilio a coniugi di cittadini svizzeri, che agli accordi conclusi in materia tra la Svizzera e l'Italia, cui fa rinvio la Corte cantonale, il diritto al rilascio di un permesso di domicilio sussiste in effetti solo dopo cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto su suolo elvetico.

2.3.2. Siccome la decisione di revoca del permesso di domicilio di cui il ricorrente disponeva in precedenza è da tempo cresciuta in giudicato, al fine di dimostrare l'adempimento del requisito del soggiorno regolare ed ininterrotto di una durata di cinque anni, egli non può d'altra parte nemmeno sostenere che il ritiro fosse avvenuto a torto.

2.4. Non avendo il ricorrente evocato la violazione di nessun diritto costituzionale, oltre a quella del ricorso in materia di diritto pubblico, a priori esclusa è infine pure la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale ( art. 113 LTF ).

3. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 LTF .

Dal momento che il ricorso era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, nella misura in cui la richiesta di addivenire ad un accordo circa il pagamento delle spese di giustizia debba essere intesa come una domanda di assistenza giudiziaria, essa dev'essere parimenti respinta ( art. 64 LTF ).

Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 24 luglio 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli