Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_707/2015 KI-generiert

Tunisian Citizen v. Cantonal Administrative Tribunal (Inadmissible Appeal Regarding Deportation Detention)

Geschäftsnummer 2C_707/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A citizen of Tunisia challenged a previous decision regarding his detention pending deportation, which was upheld by a competent authority and deemed timely by the Tribunal. After an unsuccessful appeal to the administrative court, the individual sought relief from the Federal Tribunal, requesting his immediate release and restoration of his familial relationship with his son residing in Switzerland. The Federal Tribunal evaluated the admissibility of his appeal but ultimately found it to be inadmissible due to a lack of substantial constitutional claims regarding the application of the procedural law he contested.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Tunisian Citizen v. Cantonal Administrative Tribunal (Inadmissible Appeal Regarding Deportation Detention): After an unsuccessful appeal to the administrative court, the individual sought relief from the Federal Tribunal, requesting his immediate release and restoration of his familial relationship with his son residing in Switzerland. The Federal Tribunal evaluated the admissibility of his appeal but ultimately found it to be inadmissible due to a lack of substantial constitutional claims regarding the application of the procedural law he contested.

Schlagwörter

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Ausschaffungshaft vereinfachtes Verfahren Verletzung von Verfahrensrechten Rechtsstaat Verwaltungsbeschwerde Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used by the Tribunal to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to rule on the decision to waive court fees.

Art. 68 cpv. 3 LTF

Used to rule that no indemnities (reimbursement of costs) are awarded to the winning authority.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_707/2015

Sentenza del 31 agosto 2015

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,

Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino, 6901 Lugano.

Oggetto

Carcerazione in vista di rinvio coatto,

ricorso contro la decisione emanata il 14 luglio 2015 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Il 14 luglio 2015 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile poiché tardivo il gravame esperito da A.________, cittadino tunisino, contro la decisione del 18 marzo 2015 del Giudice delle misure coercitive che ha convalidato quella pronunciata il 16 marzo precedente dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ticinese che disponeva la sua carcerazione in vista di rinvio coatto ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 combinato con gli art. 75 cpv. 1 lett. g. e 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 LStr (RS 142.20).

B. Il 24 agosto 2015 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo che il suo ricorso sia accolto, che egli sia immediatamente liberato e che venga "ripristinato il suo rapporto famigliare" con il figlio di tre anni che risiede in Ticino con la madre.

Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 139 III 133 consid. 1 pag. 133).

1.2. In materia di misure coercitive la via ordinaria è quella del ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_10/2009 del 5 febbraio 2009 consid. 2, non pubblicato in DTF 135 II 94 ).

2.

2.1. In concreto oggetto di disamina può unicamente essere la questione di sapere se, a ragione, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile poiché tardiva l'impugnativa sottopostagli dal ricorrente, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Niente contiene invece riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della decorrenza dei termini fissati dalla normativa determinante e della conseguenza che deriva dalla loro mancata osservanza, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (cfr. art. 31 della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 17 aprile 1997 [Lamc; RL/TI 1.2.2.2] combinato con l'art. 14 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL/TI 3.3.1.1]). Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

3. Viste le circostanze del caso, si rinuncia in concreto a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Giudice delle misure coercitive e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 31 agosto 2015

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:

La Cancelliera: