Tax Assessment Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a tax assessment for the year 2009 issued by the tax authority in the Canton of Ticino. Following an initial claim filed against the tax office's October 2011 decision, which declared the complaint inadmissible due to a lack of proof of significant error in the tax assessment, the individual appealed to the Cantonal Court. The Cantonal Court also found the appeal inadmissible, leading the individual to submit a further appeal to the Federal Tribunal. The appellant argued that evidence from Zurich authorities indicated they did not reside in Ticino before July 7, 2009, and sought to have the prior tax assessments cancelled and suspension of payment granted. However, the Federal Tribunal found the appeal failed to meet legal requirements for sufficient argumentation, resulting in its inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Tax Assessment Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation: Following an initial claim filed against the tax office's October 2011 decision, which declared the complaint inadmissible due to a lack of proof of significant error in the tax assessment, the individual appealed to the Cantonal Court. The Cantonal Court also found the appeal inadmissible, leading the individual to submit a further appeal to the Federal Tribunal. The appellant argued that evidence from Zurich authorities indicated they did not reside in Ticino before July 7, 2009, and sought to have the prior tax assessments cancelled and suspension of payment granted. However, the Federal Tribunal found the appeal failed to meet legal requirements for sufficient argumentation, resulting in its inadmissibility.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
Costs of the proceedings were imposed on the appellant following the finding of inadmissibility.
The decision specified that no attorney's fees ('ripetibili') were awarded to the winning authority.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_68/2012
2C_69/2012
Sentenza del 2 febbraio 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
2C_68/2012
Imposta cantonale 2009,
2C_69/2012
Imposta federale diretta 2009,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 dicembre 2011 dal Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A. Con giudizio del 29 dicembre 2011 il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame esperito da A.________ contro la decisione su reclamo emessa il 19 ottobre 2011 dall'Ufficio di tassazione circondariale di Bellinzona. In primo luogo ha osservato che la contribuente non aveva fornito la prova, contrariamente a quanto esatto dalla legge, della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio IC-IFD 2009. È quindi a ragione che l'autorità fiscale aveva dichiarato irricevibile il suo reclamo. Ha poi rilevato che anche il gravame sottopostogli non soddisfaceva le esigenze legali formali, motivo per cui doveva essere dichiarato inammissibile.
B. Il 19 gennaio 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui fa valere che, vista l'attestazione rilasciatale dalle competenti autorità zurighesi, viene fornita la prova che prima del 7 luglio 2009 non viveva in Ticino. Chiede pertanto che le tassazioni emesse dal fisco ticinese relative all'anno 2008 e agli anni precedenti siano annullate e che venga conferito effetto sospensivo per quanto concerne il loro pagamento.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2.
2.1 Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
2.2 Nella presente fattispecie, l'allegato ricorsuale non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. La ricorrente infatti si limita a far valere argomenti concernenti il merito della causa, senza tuttavia minimamente confrontarsi con l'esauriente argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata pag. 2 a 4) né sostanziare segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Ella infatti nulla adduce riguardo al fatto che, non avendo fornito la prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio IC-IFD 2009, è a ragione che il suo reclamo era stato dichiarato irricevibile, così come non si esprime sul giudizio d'inammissibilità per gravi carenze formali dell'impugnativa sottoposta alla Corte cantonale. In mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni della sentenza impugnata, il ricorso si rivela quindi inammissibile.
3.
3.1 Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
3.2 Con l'emanazione del presente giudizio la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3.3 Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 2 febbraio 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud