Turkish National v. Residence Permit Renewal Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA foreign national residing in Switzerland sought to renew their residence permit but had previously ceased cohabitation with their Swiss spouse. The local administrative authorities and subsequently the Cantonal Court concluded that the request was an abuse of rights, stemming from a marriage that had lost its substance and was being invoked solely to continue residence in the country. The individual contested this decision in the Federal Tribunal, claiming issues with the translation during a police interrogation and requesting legal representation. However, the tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of valid legal arguments against the earlier ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 42 LTF, Art. 7 LDDS, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Turkish National v. Residence Permit Renewal Refusal: The local administrative authorities and subsequently the Cantonal Court concluded that the request was an abuse of rights, stemming from a marriage that had lost its substance and was being invoked solely to continue residence in the country. The individual contested this decision in the Federal Tribunal, claiming issues with the translation during a police interrogation and requesting legal representation. However, the tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient motivation and lack of valid legal arguments against the earlier ruling.
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal via simplified procedure.
Cited in the reasoning to explain the formal requirements for the appeal, which were not met.
Cited in the reasoning when rejecting the request for court-appointed counsel.
Cited as the basis for imposing court costs on the appellant due to losing the case.
Cited as the basis for not awarding costs to the winning authority.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_650/2007
Sentenza del 20 novembre 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
Permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2007
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.1 Con sentenza del 9 ottobre 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la decisione con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione dapprima e il Consiglio di Stato poi hanno rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.________, cittadino turco. La Corte cantonale ha osservato, in sostanza, che l'interessato, sposato con una cittadina svizzera dal 9 agosto 2005, aveva smesso di convivere con la consorte il 20 novembre 2005 e che, dopo essersi trasferito in un primo tempo presso il cognato a Lugano, dal 1° giugno 2006 risiedeva e lavorava a Feusisberg, nel Canton Svitto. Essa ha quindi confermato che vi era abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato da tempo da qualsiasi contenuto soltanto per potere continuare a soggiornare nel nostro Paese.
1.2 Con scritto datato 14 novembre 2007, ma spedito il giorno precedente al Tribunale federale, A.________ dichiara di volere ricorrere contro la sentenza cantonale che non condivide perché, a suo avviso, la traduzione effettuata dall'interprete nel corso dell'interrogatorio di polizia non è attendibile. Insta poi affinché gli sia nominato un avvocato d'ufficio nonché chiede di essere sentito in udienza.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( art. 29 cpv. 1 LTF ; cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).
3.
3.1 Il ricorrente ha chiesto di potersi esprimere nel corso di un'udienza. Sennonché il diritto di essere sentito garantito dall' art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende quello di comparire personalmente e di esprimersi oralmente dinanzi a questa Corte. La richiesta va pertanto disattesa.
3.2 Il ricorrente domanda poi di vedersi designato un avvocato d'ufficio. A tal fine, occorre tuttavia che le condizioni cumulative poste dall' art. 64 cpv. 1 e 2 LTF (indigenza del ricorrente; conclusioni non prive di probabilità di successo; necessità di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti) siano tutte adempiute ciò che, come esposto di seguito (cfr. consid. 3.3), non è manifestamente il caso in concreto. Anche tale istanza va quindi respinta.
3.3 Giusta l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
Oggetto del contendere è il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora del ricorrente poiché, secondo le competenti autorità cantonali, questi avrebbe abusivamente invocato un matrimonio che sussiste ancora unicamente sulla carta per ottenere un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese. Orbene, il ricorrente nulla eccepisce al riguardo, in particolare non fa valere la violazione del diritto ( art. 7 LDDS ), né menziona alcuna censura diretta contro la questione dell'abuso di diritto. Egli si limita ad affermare che il traduttore che lo ha assisto nel corso dell'interrogatorio effettuato dalla polizia cantonale non era attendibile, senza però nulla opporre all'esauriente argomentazione sviluppata in proposito dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 4.2 pag. 6 seg.). Il ricorso, privo di qualsiasi conclusione e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
3.4 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), mentre non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione al ricorrente, al Tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione).
Losanna, 20 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera: