Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss taxpayer challenged their tax assessment for the fiscal year 2019 by filing an appeal with the Chamber for Tax Matters of the Court of Appeal in the Canton of Ticino, which was rejected on June 26, 2020. The taxpayer subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 27, 2020, contesting this decision. The Federal Tribunal noted that the initial appeal submission appeared to lack the necessary legal reasoning required and informed the taxpayer to amend it. However, no timely amendment was made to the appeal, and it failed to address the arguments in the decision being contested adequately or to dispute the findings of fact effectively. Consequently, the appeal was deemed insufficiently substantiated and inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The taxpayer subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on July 27, 2020, contesting this decision. The Federal Tribunal noted that the initial appeal submission appeared to lack the necessary legal reasoning required and informed the taxpayer to amend it. However, no timely amendment was made to the appeal, and it failed to address the arguments in the decision being contested adequately or to dispute the findings of fact effectively. Consequently, the appeal was deemed insufficiently substantiated and inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure due to manifestly insufficient motivation.
The Tribunal decided to waive the imposition of costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_630/2020
Sentenza del 22 settembre 2020
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2019,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2020 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.86; 80.2020.87).
Visto:
che, con sentenza del 26 giugno 2020, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso interposto da A.________ in relazione alla sua tassazione per il periodo fiscale 2019;
che, con ricorso del 27 luglio 2020, A.________ ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale federale;
che, con lettera del 4 agosto 2020, il Tribunale federale ha scritto a A.________ che l'allegato ricorsuale non sembrava a prima vista adempiere alle esigenze di motivazione poste dalla legge, invitandolo a completare lo stesso entro il termine di ricorso;
che la lettera indicata, spedita con invio raccomandato, non è stata ritirata ed è quindi stata rispedita a A.________ per posta semplice;
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499);
che, secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.);
che, giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF , esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246);
che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF );
che il ricorso interposto il 27 luglio 2020 - che non è stato in seguito oggetto di nessuna tempestiva completazione - non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche contenute nel giudizio impugnato e nemmeno contesta (validamente) l'accertamento dei fatti;
che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che, tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile
2. Non vengono prelevate spese.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Losanna, 22 settembre 2020
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli