Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_583/2025 KI-generiert

2C_583/2025 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 2C_583/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Il 9 luglio 2019 A.________, domiciliato in Italia, ha chiesto il rilascio dell'equivalenza del diploma estero di maestro di sci di cui era titolare. Con decisione del 15 dicembre 2022 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI ha subordinato il riconoscimento domandato alla riuscita di varie prove attitudinali.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 39 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; 2C_583/2025 · Bundesgericht: Siccome il ricorrente era domiciliato all'estero, il Tribunale federale l'ha invitato, il 15 ottobre 2025, a indicare un recapito in Svizzera ove notificargli gli atti giudiziari a lui destinati (art. 39 cpv. 3 LTF). Ciò che ha fatto il 17 novembre 2025.

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 39 cpv. 3 LTF Art. 62 cpv. 1 LTF Art. 62 cpv. 3 LTF Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF Art. 68 cpv. 3 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_583/2025

Sentenza del 27 gennaio 2026

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Manuel Ruffier,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

Oggetto

Riconoscimento di diploma,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 luglio 2025 dal Tribunale amministrativo federale, Corte II (B-496/2023).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 9 luglio 2019 A.________, domiciliato in Italia, ha chiesto il rilascio dell'equivalenza del diploma estero di maestro di sci di cui era titolare. Con decisione del 15 dicembre 2022 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI ha subordinato il riconoscimento domandato alla riuscita di varie prove attitudinali.

Adito il 25 gennaio 2023 da A.________, il quale domandava che la decisione della SEFRI fosse annullata e l'equivalenza accordata senza condizioni, il Tribunale amministrativo federale ne ha respinto il gravame con sentenza del 31 luglio 2025.

2. Il 6 ottobre 2025 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza sopramenzionata. In via principale ne postula l'annullamento e che l'equivalenza domandata sia accordata senza condizioni. In via subordinata propone il rinvio della causa all'istanza precedente per nuovo giudizio.

Siccome il ricorrente era domiciliato all'estero, il Tribunale federale l'ha invitato, il 15 ottobre 2025, a indicare un recapito in Svizzera ove notificargli gli atti giudiziari a lui destinati (art. 39 cpv. 3 LTF). Ciò che ha fatto il 17 novembre 2025.

Con decreto del 20 novembre 2025, inviato all'indirizzo in Svizzera indicato dal ricorrente, questi è stato invitato a versare, entro il 12 dicembre successivo, un anticipo delle spese di fr. 2'000.--. Detto atto, ritornato al Tribunale federale poiché non ritirato, è stato rispedito per posta semplice.

Parallelamente, siccome il termine per versare l'anticipo delle spese era scaduto infruttuoso, con decreto del 23 dicembre 2025 al ricorrente è stato fissato un ulteriore termine non prorogabile, scadente al 12 gennaio 2026, per provvedere al pagamento. Contemporaneamente è stato esplicitamente avvertito che, in caso di mancato pagamento entro il termine non prorogabile accordato rispettivamente in caso di mancata attestazione, entro 10 giorni dalla scadenza del termine, dell'avvenuto addebito sul conto postale o bancario del ricorrente, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Il ricorrente non ha versato l'anticipo delle spese domandato.

3.

3.1. Conformemente all'art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce il Tribunale federale deve corrispondere un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. A tal fine la Presidente della Corte stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo e, se questo scade infruttuoso, fa impartire un termine suppletorio improrogabile (art. 62 cpv. 1 e 3 LTF). Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF).

3.2. Come accennato in precedenza il ricorrente, debitamente informato delle conseguenze (cioè l'inammissibilità del ricorso) in caso di mancato pagamento dell'anticipo delle spese entro la scadenza del secondo termine improrogabile assegnato a tale fine non ha, ciononostante, provveduto a versare l'anticipo esatto. Egli non ha nemmeno prodotto, entro 10 giorni dalla scadenza del termine, un'attestazione da cui risultava l'avvenuto addebito sul suo conto postale o bancario, in favore del Tribunale federale. Premesse queste considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La vertenza va evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

3.3. Tenuto conto delle circostanza, questa Corte rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), mentre ripetibili non sono dovute (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non vengono prelevate spese.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, al Tribunale amministrativo federale nonché al Dipartimento federale dell'economia.

Losanna, 27 gennaio 2026

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud