Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_564/2023 KI-generiert

Company v. Inspection Office (Admissibility of Appeal on Incidental Decisions)

Geschäftsnummer 2C_564/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In seguito a segnalazioni da parte di alcuni dipendenti, nel gennaio 2023 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Canton Ticino ha avviato nei confronti della banca A.________ SA un procedimento che mirava ad accertare il rispetto delle disposizioni della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL; RS 822.11).

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 82 lett. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 100 LTF, Art. 89 cpv. 1 LTF; Company v. Inspection Office (Admissibility of Appeal on Incidental Decisions): Ad altra conclusione, più favorevole all'insorgente, non conduce un asserito danno di reputazione, al quale essa accenna più avanti nel suo gravame, in relazione all'applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm/TI da parte della Corte ticinese (ricorso, pag. 13). Simile pregiudizio è ipotetico, ciò che non è sufficiente. Inoltre, anch'esso sarebbe un pregiudizio di fatto, non di carattere giuridico.

Schlagwörter

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Inzidenzverfahren Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Nichtbefolgen von Kontrollvorschriften Rechtliche Aspekte Leitverfahren Kontrollrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant due to the outcome of the case (loser pays principle).

Art. 68 cpv. 3 LTF

No indemnities were granted.

Art. 93 cpv. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the conditions set by this article for appealing an interlocutory decision were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_564/2023

Sentenza del 4 giugno 2024

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,

Hänni, Ryter,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona.

Oggetto

procedura di accertamento del rispetto della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (decisione incidentale),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 14 settembre 2023 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Canton Ticino (52.2023.298, 52.2023.302).

Fatti:

A. A.a.

In seguito a segnalazioni da parte di alcuni dipendenti, nel gennaio 2023 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Canton Ticino ha avviato nei confronti della banca A.________ SA un procedimento che mirava ad accertare il rispetto delle disposizioni della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL; RS 822.11).

A.b.

Con scritto del 24 luglio 2023, la banca ha rimproverato all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di avere proceduto ai propri accertamenti senza coinvolgerla, domandando allo stesso se fosse disposto a sentire una seconda volta in contraddittorio le persone che aveva già udito, le cui deposizioni sarebbero state utilizzate come prova nell'ambito della procedura, e ad assumere le testimonianze di altri dipendenti.

A.c.

Il 10 agosto 2023, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha preso posizione, rilevando che il controllo aziendale nei confronti di A.________ SA era stato condotto nel rispetto della legge. Detto ciò, ha indicato che non avrebbe ripetuto in contraddittorio le audizioni e gli accertamenti già svolti, siccome la banca avrebbe avuto la possibilità di esprimersi a tempo debito sui risultati dell'inchiesta. Ha inoltre osservato di essere disposto ad ascoltare altri dipendenti, ma senza la presenza del datore di lavoro (ovvero della Banca) o di suoi rappresentanti legali.

A.d.

Il 25 agosto 2023, A.________ SA ha impugnato lo scritto del 10 agosto precedente del citato Ufficio davanti al Governo ticinese, che ha trasmesso il gravame al Tribunale amministrativo per competenza.

B. B.a.

Il 28 agosto 2023, A.________ SA ha inviato all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro una lista di nominativi di dipendenti o di ex dipendenti, domandando che fossero ascoltati come testi in presenza del suo legale. Con risposta del 4 settembre 2023, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha trasmesso al patrocinatore della banca il piano dei colloqui previsti con i nuovi testi, indicando però che si sarebbero svolti solo alla presenza della funzionaria incaricata dell'inchiesta.

B.b.

L'11 settembre 2023, A.________ SA ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo ticinese anche questa ulteriore comunicazione dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, chiedendone l'annullamento.

C. Con pronuncia del 14 settembre 2023, il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha considerato irricevibili sia il ricorso del 25 agosto 2023 (contro lo scritto del 10 agosto 2023) che il ricorso dell'11 settembre 2023 (contro lo scritto del 4 settembre 2023).

Ha infatti rilevato che, nella misura in cui contestavano il diniego di ripetere in contraddittorio le audizioni dei dipendenti già sentiti e il diniego della possibilità di presenziare ai colloqui successivi, i gravami erano rivolti contro delle decisioni incidentali, ma che le condizioni previste dall'art. 66 cpv. 2 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL/TI 165.100) per impugnare questo genere di atti non erano date.

D. Con ricorso in materia di diritto pubblico dell'11 ottobre 2023, A.________ SA ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, domandandone l'annullamento.

Nel corso della procedura, la Corte ticinese si è riconfermata nella propria pronuncia. Il rigetto del ricorso è stato chiesto anche dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, mentre la Segreteria di Stato dell'economia ha formulato osservazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, nel seguito. In replica, l'insorgente ha ribadito la propria posizione.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (

art. 29 cpv. 1 LTF

) e l'ammissibilità dei rimedi proposti (

DTF 143 IV 85

consid. 1.1). Se non è manifesta, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità spetta a chi ricorre (

art. 42 cpv. 2 LTF

;

DTF 133 II 353

consid. 1).

1.1.

Il giudizio querelato è stato reso in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), concerne una causa di diritto pubblico (

art. 82 lett. a LTF

) che non ricade sotto le eccezioni previste dall'

art. 83 LTF

ed è stato redatto nei termini (

art. 100 LTF

). Senza pregiudizio riguardo al motivo d'inammissibilità riconosciuto nella procedura cantonale, all'insorgente va inoltre riconosciuta la legittimazione ad insorgere, per lamentare il mancato esame dei propri ricorsi in sede cantonale (

art. 89 cpv. 1 LTF

; sentenza 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 1.3, relativa ad un caso analogo).

Come già riconosciuto nell'impugnativa, nella misura in cui i ricorsi interposti in sede cantonale erano diretti contro delle decisioni incidentali, che non ponevano fine alla procedura, anche il giudizio di non entrata in materia pronunciato dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo ticinese riveste però carattere di decisione incidentale e potrà essere esaminato nel merito solo alle specifiche condizioni previste dall'

art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF

(

DTF 137 III 380

consid. 1.1; sentenze 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 1.1; 2C_1155/2016 del 3 aprile 2017 consid. 1.2; 2C_1009/2014 del 6 luglio 2015 consid. 1.3).

1.2.

Giusta l'

art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF

una decisione incidentale (che non concerne la competenza o domande di ricusazione) può essere impugnata se può causare un pregiudizio irreparabile (

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (

art. 93 cpv. 1 lett. b LTF

).

Un pregiudizio irreparabile giusta l'

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

, dev'essere di carattere giuridico; un inconveniente di fatto non è sufficiente (

DTF 147 III 159

consid. 4.1). Inoltre, lo svantaggio non può essere ipotetico, ma deve essere reale (

DTF 137 III 382

consid. 1.2.1). L'esistenza del rischio di un pregiudizio irreparabile in relazione alla decisione incidentale impugnata va dimostrata da chi ricorre; in assenza di tale prova, il gravame è inammissibile (

DTF 147 III 159

consid. 4.1).

1.3.

Ora, insorgendo davanti al Tribunale federale contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo ticinese, la ricorrente non fa valere il sussistere delle condizioni previste dall'

art. 93 cpv. 1 lett. b LTF

, la cui applicazione dev'essere del resto scartata a priori.

Essa considera però che le condizioni per un richiamo all'

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

siano date, in quanto la decisione del Giudice delegato le comporta uno svantaggio dovuto all'impossibilità di partecipare all'assunzione dei mezzi di prova in relazione alla procedura in corso davanti all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro. Sempre con riferimento all'

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

, rileva che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro le avrebbe preannunciato di volere emettere un richiamo ai sensi dell'

art. 51 cpv. 1 LL

ma che - quando ciò sarà avvenuto - non potrà contestare nemmeno tale atto, perché non si tratta di una decisione impugnabile, e lo svolgimento delle audizioni non potrà essere quindi più oggetto di nessuna verifica (ricorso, p.to V pagg. 4-6).

1.4.

Attraverso le argomentazioni menzionate, l'esistenza delle condizioni previste dall'

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

per entrare in materia sul ricorso presentato in sede federale non è tuttavia dimostrata perché, pur riconoscendo la necessità di fare valere davanti al Tribunale federale un interesse di carattere giuridico, la ricorrente non ne indica nessuno, limitandosi semmai a riferirsi a dei pregiudizi di fatto, come verrà precisato di seguito.

1.4.1.

Il richiamo prospettato non è stato infatti ancora pronunciato e la stessa ricorrente non gli attribuisce comunque nessun carattere di decisione, con effetti sulla propria posizione giuridica. Se il richiamo non sarà impugnabile, in assenza di effetti sulla posizione giuridica dell'insorgente, come sostenuto nel gravame, ciò non può inoltre che valere - a maggior ragione - per gli atti che sono stati compiuti in preparazione dell'eventuale pronuncia di questa misura (audizione di testi, ecc.).

Se invece una decisione nei confronti dell'insorgente verrà emessa, questa potrà essere impugnata e in tale contesto potranno essere fatte valere anche tutte le censure relative alla procedura che avrà preceduto la sua pronuncia da parte dell'autorità competente.

1.4.2.

Ad altra conclusione, più favorevole all'insorgente, non conduce un asserito danno di reputazione, al quale essa accenna più avanti nel suo gravame, in relazione all'applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm/TI da parte della Corte ticinese (ricorso, pag. 13). Simile pregiudizio è ipotetico, ciò che non è sufficiente. Inoltre, anch'esso sarebbe un pregiudizio di fatto, non di carattere giuridico.

Nel contempo va osservato che l'insorgente rileva in conclusione addirittura di avere presentato un ricorso solo "a titolo cautelativo" (ricorso, pag. 14) di modo che, nel caso non venisse emessa una decisione impugnabile, non le si possa rimproverare nulla. Il fatto che il gravame sia stato introdotto davanti al Tribunale federale soltanto "a titolo cautelativo" attesta però di nuovo che un pregiudizio giuridico irreparabile ai sensi dell'

art. 93 cpv. 1 lett. a LTF

non sussiste.

1.5.

Di conseguenza, in assenza della dimostrazione delle condizioni previste dall'

art 93 cpv. 1 LTF

per impugnare una decisione incidentale come quella costituita dalla sentenza emanata il 14 settembre 2023 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Canton Ticino, il ricorso inoltrato contro la stessa risulta inammissibile.

2. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

). Non si assegnano ripetibili (

art. 68 cpv. 3 LTF

).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.

Losanna, 4 giugno 2024

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

Il Cancelliere: Savoldelli