Federal Court Dismisses Fee Waiver Appeal as Manifestly Inadmissible and Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA married couple submitted an appeal against a decision by the Office of Collection and Alternative Penalties in Ticino regarding the waiver of court fees. The appeal was partially dismissed as the husband's legal representative did not endorse it, leaving only the wife's component under consideration. The cantonal Administrative Court ruled the appeal inadmissible because the wife had no personal interest in a decision that solely affected her husband. Consequently, the wife then filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, which involved issues regarding advance payments in data protection and transparency, but was ultimately deemed querulous and abusive.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF, art. 64 cpv. 1 e 3 LTF; Federal Court Dismisses Fee Waiver Appeal as Manifestly Inadmissible and Abusive: The appeal was partially dismissed as the husband's legal representative did not endorse it, leaving only the wife's component under consideration. The cantonal Administrative Court ruled the appeal inadmissible because the wife had no personal interest in a decision that solely affected her husband. Consequently, the wife then filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, which involved issues regarding advance payments in data protection and transparency, but was ultimately deemed querulous and abusive.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal under the simplified procedure due to its manifest inadmissibility and abusive nature.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the demand for recusal.
Used to reject the request for legal aid (assistance judiciaire) because the appeal lacked favorable prospects of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs due to being unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_556/2021
Sentenza del 12 luglio 2021
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
6501 Bellinzona.
Oggetto
Condono delle tasse di giudizio,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 giugno 2021
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.263).
Fatti:
A. Con decreto del 18 maggio 2021 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, richiamato il ricorso 19 aprile 2021 dei coniugi B.A.________ e A.A.________ contro la decisione 24 marzo 2021 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative in materia di condono di tasse di giudizio, ha stralciato dai ruoli il gravame nella misura in cui era proposto dal marito, siccome il suo curatore, l'avv. Pascal Cattaneo aveva rifiutato di ratificarlo, mentre ha dichiarato che l'impugnativa rimaneva pendente per quanto proposta dalla moglie.
B. Adito il 15 giugno 2021 dai coniugi A.________, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 25 giugno successivo, ha dichiarato irricevibile il gravame in quanto presentato da B.A.________, il suo curatore avendo rifiutato di ratificarlo a posteriori. Per quanto riguarda A.A.________, la quale contestava lo stralcio pronunciato nei confronti del consorte, ha giudicato che non poteva prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento di una decisione che non la riguardava minimamente, essendone il marito unico destinatario, sia dal punto formale che materiale. Anche nei suoi confronti il rimedio si rivelava pertanto irricevibile.
C. Il 7 luglio 2021 A.A.________ ha indirizzato un ricorso al Tribunale federale.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 145 II 168 consid. 1 e richiamo).
2.
2.1. Per costante giurisprudenza, nota alla ricorrente, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii). La richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente va pertanto disattesa.
2.2. La domanda di "astensione" del Presidente della Corte adita e della sottoscritta Cancelliera si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii), non potendo segnatamente essere dedotta una prevenzione dalla partecipazione a decisioni terminate con esito sfavorevole alla ricorrente. Essa è invece priva d'oggetto in quanto concerne i Giudici federali Donzallaz e Beusch, i quali non sono chiamati ad intervenire nel presente procedimento. La domanda può quindi essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (sentenza 4D_34/2021 del 29 giugno 2021 e rinvio).
2.3. Con il medesimo allegato A.A.________ ha ugualmente impugnato delle richieste di anticipo in ambito di protezione dei dati e di trasparenza, quesito che ricade nella competenza della I Corte di diritto pubblico, le quali verranno trattate separatamente (causa 1C_422/2021).
3. L'impugnativa sottoposta a questa Corte, prolissa e contenente un ingarbugliato ammasso di lamentele che si riferiscono a molteplici procedimenti che concernono prevalentemente il marito della ricorrente, riveste un carattere querulomane ed abusivo. Premesse queste considerazioni, il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e c LTF; sentenza 4D_34/2021 già citata).
4. Visto quanto precede, la domanda di dispensa di anticipo delle spese, intesa quale domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. La domanda di ricusazione, nella misura in cui non è priva d'oggetto, è inammissibile.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
5. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 12 luglio 2021
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud