Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_541/2018 KI-generiert

Italian Citizen v. Federal Administrative Court (Inadmissibility due to Unpaid Costs)

Geschäftsnummer 2C_541/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A citizen challenged a decision from the Federal Administrative Court that reduced a previously imposed entry ban from ten years to four years. The individual sought legal aid to facilitate their appeal to the Federal Tribunal but failed to provide sufficient documentation to support their claim of financial hardship. Subsequently, they were given a non-extendable deadline to pay an advance on court costs and to submit a completed legal aid questionnaire, which they did not meet. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the financial requirements set by the court.

Legislator-Regeste

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Art. 63 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 prima, Art. 63 cpv. 3 terza, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Italian Citizen v. Federal Administrative Court (Inadmissibility due to Unpaid Costs): The individual sought legal aid to facilitate their appeal to the Federal Tribunal but failed to provide sufficient documentation to support their claim of financial hardship. Subsequently, they were given a non-extendable deadline to pay an advance on court costs and to submit a completed legal aid questionnaire, which they did not meet. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with the financial requirements set by the court.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Vorschuss Verwaltungskosten Bedürftigkeit Steuer vom Einkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used in conjunction with Art. 64 cpv. 3 seconda frase LTF to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 62 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the general obligation to pay an advance on costs, which led to the final decision.

Art. 62 cpv. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made, as stipulated by this article.

Art. 64 cpv. 3 seconda frase LTF

Cited in relation to the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of costs.

Art. 64 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the conditions for granting legal aid, although the request was ultimately rejected in the dispositive.

Art. 66 cpv. 3 LTF

Used to impose the incurred procedural costs on the appellant.

Art. 68 cpv. 3 LTF

Used to rule that no indemnities are awarded to the winning authority.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_541/2018

Sentenza del 12 settembre 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Aubry Girardin, Giudice presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.

Oggetto

Divieto d'entrata,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2018

dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI

(F-1619/2018).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 22 giugno 2018 A.________ (1980), cittadino italiano, ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del 16 maggio 2018 con cui il Tribunale amministrativo federale, in accoglimento parziale del suo gravame, riduceva da dieci a quattro anni (ossia fino al 31 gennaio 2020) il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM il 1° febbraio 2016;

che nel gravame egli ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un patrocinatore d'ufficio;

che siccome la citata richiesta non era motivata a dovere il ricorrente, con decreto del 26 giugno 2018, è stato invitato a fornire, entro il 20 agosto 2018, un anticipo delle spese di fr. 2'000.--;

che gli è inoltre stata concessa la facoltà di trasmettere al Tribunale federale, sempre entro il 20 agosto 2018, l'allegato "questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita" debitamente compilato nonché i necessari giustificativi;

che con scritto del 23 agosto 2018, anticipato via fax, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto la concessione di una proroga del termine assegnato, osservando che il suo cliente era all'estero e che non aveva ancora potuto procedere al pagamento;

che con decreto del medesimo giorno, al ricorrente è stato quindi accordato un termine non prorogabile scadente il 7 settembre 2018 per provvedere al versamento dell'anticipo di fr. 2000.-- rispettivamente per trasmettere a questa Corte il questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita e i necessari giustificativi;

che veniva inoltre richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'integralità dell'anticipo delle spese non veniva versata entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 63 cpv. 3 LTF ;

che il 7 settembre 2018 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale il questionario sopramenzionato con diversi documenti giustificativi nonché ribadito la propria domanda di esenzione dalle spese processuali;

che giusta l' art. 62 cpv. 1 LTF la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese presunte;

che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che una parte è indigente se non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al suo sostentamento e a quello della famiglia ( DTF 135 I 221 consid. 5.1 pag. 223 seg.; 128 I 225 consid. 2.5.1 pag. 232; 127 I 202 consid. 3b pag. 205);

che per accertare lo stato di bisogno va presa in considerazione la situazione finanziaria globale e, quindi, sia gli elementi di reddito che quelli della sostanza ( DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti; 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195, cfr. pure sentenza 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7) nonché il dovere di assistenza del coniuge (decreto 6B_104/2018 del 4 settembre 2018 consid. 2 e riferimenti);

che spetta all'istante non solo illustrare, bensì documentare il suo stato di bisogno fornendo indicazioni, con debite prove a sostegno, sul reddito, sul patrimonio, sull'insieme degli oneri finanziari e sui suoi bisogni attuali;

che se questa incombenza non è assolta, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta ( DTF 125 IV 161 consid. 4a pag. 165);

che sulla base degli atti e dei giustificativi forniti, l'istante non può essere ritenuto indigente siccome ha esposto la situazione di reddito e di sostanza in maniera lacunosa;

che, infatti, benché affermi di essere impiegato, il ricorrente non ha fornito alcun conteggio salariale personale, non potendo essere considerata tale la fattura del 21 marzo 2018 intestata al suo datore di lavoro e rilasciata dal consulente fiscale di quest'ultimo per l'allestimento della dichiarazione d'imposta;

che il foglio paga della moglie non è di per sé sufficiente per accertare la situazione finanziaria rispettivamente lo stato d'indigenza della famiglia;

che infine, malgrado l'avvertimento nel questionario per l'assistenza giudiziaria, non è stata prodotta né l'ultima tassazione definitiva né la dichiarazione dei redditi attuale;

che visto quanto sopra esposto, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta;

che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF);

che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);

che nel caso concreto nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 7 settembre 2018 non è stato versato l'anticipo spese richiesto, motivo per cui il presente ricorso non può essere trattato nel merito;

che trasmettendo al Tribunale federale il questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita e i relativi giustificativi l'ultimo giorno del termine suppletorio e non prorogabile assegnatogli, il ricorrente si è assunto il rischio che, in caso di rigetto della domanda di assistenza giudiziaria, non avrebbe più potuto procedere al versamento esatto in tempo utile;

che, in effetti, decidere diversamente significherebbe permettere a una parte di ottenere la dilazione di un termine esplicitamente dichiarato non prorogabile, semplicemente presentando i documenti necessari ad evadere la propria istanza di assistenza giudiziaria l'ultimo giorno del termine;

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 64 cpv. 3 seconda frase LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ;

che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate ( art. 66 cpv. 3 LTF );

che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF );

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI.

Losanna, 12 settembre 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud