Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_532/2013 KI-generiert

Citizen v. Cantonal Authorities (Residence Permit Revocation)

Geschäftsnummer 2C_532/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the revocation of a residence permit for an individual due to public order concerns, with the decision made by a local governmental body in the Cantone Ticino. The individual appealed this decision first to the Cantonal Council and then to the Administrative Court, which upheld the revocation. Subsequently, a further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, contesting the court's ruling and seeking legal aid. The individual argued that the Administrative Court failed to properly consider updated information regarding familial relationships and did not adequately justify the proportionality of the permit revocation. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient argumentation and failure to meet formal requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 106 cpv. 1 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Citizen v. Cantonal Authorities (Residence Permit Revocation): The individual appealed this decision first to the Cantonal Council and then to the Administrative Court, which upheld the revocation. Subsequently, a further appeal was made to the Swiss Federal Tribunal, contesting the court's ruling and seeking legal aid. The individual argued that the Administrative Court failed to properly consider updated information regarding familial relationships and did not adequately justify the proportionality of the permit revocation. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient argumentation and failure to meet formal requirements.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht Aufenthaltsbewilligung Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Bürgerrecht Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 cpv. 2 LTF

Cited as a requirement for motivation, particularly concerning fundamental rights, the non-fulfillment of which leads to the declaration of inadmissibility.

art. 108 LTF

The appeal is declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.

art. 42 cpv. 2 LTF

Cited as a requirement for motivation, the non-fulfillment of which leads to the declaration of inadmissibility.

art. 64 cpv. 1 LTF

The request for legal aid and poverty relief is rejected because the appeal appeared unlikely to succeed from the outset.

art. 65 cpv. 1 e 2 LTF

Used to determine the imposition of reduced judicial costs on the appellant.

art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

art. 68 cpv. 3 LTF

Used to state that no indemnities (ripetibili) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_532/2013

Sentenza del 15 ottobre 2013

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Revoca di un permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2013

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

Con decisione del 31 maggio 2012, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di domicilio a A.________ per motivi di ordine pubblico. Essa gli ha quindi intimato di lasciare il territorio elvetico entro il 30 giugno successivo. Tale provvedimento è stato confermato su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato, con decisione del 26 settembre 2012, quindi dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con sentenza del 29 aprile 2013.

Il 6 giugno 2013 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, chiedendo che la sentenza del 29 aprile 2013 sia annullata e il suo permesso di domicilio non sia revocato. Nel seguito, ha postulato il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Diritto:

1.

1.1. In via generale, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Ciò nondimeno, secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi su cui queste si fondano; la motivazione addotta dev'essere pertinente e riferita all'oggetto del litigio ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali ( art. 106 cpv. 2 LTF ). Il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate e motivate con precisione ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Nel caso sostenga una violazione del divieto d'arbitrio, egli deve in particolare spiegare in che misura la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità ( DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397).

1.2. Per quel che concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore. Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560).

2.

2.1. Nel caso in esame, nella misura - preponderante - in cui si limita a riprendere alla lettera il ricorso presentato davanti all'autorità precedente senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio querelato, l'impugnativa deve essere considerata inammissibile già solo per questo motivo ( DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.; sentenze 2C_772/2010 del 30 giugno 2011 consid. 1 e 2C_881/2008 del 24 giugno 2010 consid. 2.1).

2.2. Il rispetto delle condizioni di ricevibilità descritte è però disatteso pure per quella - minima - parte in cui il gravame contiene delle considerazioni aggiuntive a quelle già proposte davanti all'istanza inferiore.

2.2.1. Al punto 11 del ricorso, l'insorgente lamenta la mancata acquisizione da parte del Tribunale amministrativo di atti aggiornati relativi alle relazioni tra padre e figli, nonostante egli stesso l'avrebbe richiesta.

Il ricorso davanti ai Giudici cantonali non contiene una puntuale richiesta in tal senso ma solo un generico richiamo dell'incarto della Pretura, concernente la procedura di divorzio tra il ricorrente e la moglie; a prescindere da ciò, detto richiamo è stato espressamente rifiutato dalla Corte cantonale (giudizio impugnato, consid. 1) e spettava quindi all'insorgente dimostrare che l'apprezzamento (anticipato) delle prove da essa svolto fosse insostenibile e quindi arbitrario o altrimenti lesivo del diritto (sentenza 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2).

2.2.2. Anche la critica contenuta al punto 14 del ricorso, che mira a contestare il riconoscimento della proporzionalità della misura di revoca, risulta inoltre semplicemente abbozzata; non si confronta cioè affatto con le circostanziate considerazioni contenute in proposito nel giudizio impugnato (consid. 4. seg.).

3.

3.1. Per quanto precede, non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 e dall' art. 106 cpv. 2 LTF , il gravame dev'essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata ( art. 108 LTF ).

3.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito patrocinio per la procedura davanti al Tribunale federale - non può essere accolta in quanto, così come redatto, il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ).

Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente, viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 15 ottobre 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

Il Cancelliere: Savoldelli