Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_410/2016 KI-generiert

Italian Citizen v. Switzerland on Entry Ban Following Criminal Convictions

Geschäftsnummer 2C_410/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an Italian citizen residing in Italy challenged a five-year entry ban imposed by the Swiss migration authorities due to his criminal history, which included multiple convictions both in Switzerland and Italy. The individual, who had previously resided in Switzerland for over three decades, argued that he had shown remorse and undergone positive changes over the past ten years. He sought to overturn the ban, emphasizing the need for medical assistance for various health issues that required support from his relatives living in Switzerland. The administrative court had previously upheld the ban, asserting that it was justified given the seriousness of his offenses and the absence of significant family ties to Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 80 OASA, Art. 3 ALC, Art. 8 CEDU, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 83 lett. c cifra; Italian Citizen v. Switzerland on Entry Ban Following Criminal Convictions: The individual, who had previously resided in Switzerland for over three decades, argued that he had shown remorse and undergone positive changes over the past ten years. He sought to overturn the ban, emphasizing the need for medical assistance for various health issues that required support from his relatives living in Switzerland. The administrative court had previously upheld the ban, asserting that it was justified given the seriousness of his offenses and the absence of significant family ties to Switzerland.

Schlagwörter

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Einreiseverbot Strafurteil medizinische Gründe Staatssekretariat für Migration Abschiebung ausländische Staatsangehörige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for lack of proper motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Rule for ordering the appellant to bear the judicial costs due to the unfavorable outcome.

Art. 68 cpv. 3 LTF

Rule for not awarding costs against the winning authority.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_410/2016

Sentenza del 12 maggio 2016

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Giudice presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.

Oggetto

Divieto d'entrata,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2016 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Fatti:

A. Con sentenza del 18 aprile 2016 il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha respinto il gravame presentato il 5 dicembre 2014 da A.________ (1949), cittadino italiano residente in Italia, contro il divieto d'entrata emanato nei suoi confronti dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM il 18 novembre 2014 e valevole fino al 17 novembre 2019.

Il Tribunale amministrativo federale ha in primo luogo richiamato le norme di diritto interno (art. 67 e 96 LStr [RS 142.20] in relazione con l' art. 80 OASA [RS 142.201]) e di diritto convenzionale ( art. 3 ALC [RS 0.142.112.681] combinato con gli art. 1 cpv. 1, 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 Allegato I ALC nonché le direttive 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 e 2008/115/CE del 16 dicembre 2008) applicabili in concreto. Ha poi osservato che l'interessato era stato condannato più volte sia dalle autorità svizzere durante la sua lunga permanenza nel nostro Paese (dal novembre 1968 al luglio 2000, quando è stato deciso il suo rimpatrio), ciò che aveva comportato l'emanazione di un primo divieto d'entrata il 17 maggio 2005 con scadenza al 16 maggio 2010, che dalle autorità italiane (tra l'altro una condanna a tre anni di reclusione per reati commessi tra il settembre 2009 e il luglio 2010). Tenuto conto della gravità e della pericolosità delle infrazioni commesse nonché il loro reiterarsi, il provvedimento avversato adempiva le condizioni poste per derogare al principio della libera circolazione previsto dall'ALC. Infine, ha osservato che la misura contestata rispettava sia il principio della proporzionalità che l' art. 8 CEDU (i figli viventi in Svizzera erano maggiorenni ed egli non aveva alcun particolare legame con il nostro Paese).

B. Il 5 maggio 2016 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale con il quale contesta il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti. Adduce che detta misura non si giustifica visto il ravvedimento operato negli ultimi dieci anni. Domanda inoltre che gli siano concessi dei permessi perché deve curare le diverse patologie di cui soffre e a tal fine dovrà essere assistito dai famigliari residenti in Svizzera.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369).

2.

2.1. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione del Tribunale amministrativo federale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. La facoltà di interporre ricorso sussidiario in materia costituzionale è invece a priori esclusa ( art. 113 LTF ).

2.2. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera. Il motivo d'esclusione non si applica però se il gravame è stato inoltrato da uno straniero che può prevalersi dell'ALC, quindi del diritto alla doppia istanza di ricorso garantito dall' art. 11 cpv. 1 e 3 ALC ( DTF 131 II 352 consid. 1.2 pag. 354 seg.; sentenza 2C_110/2012 del 26 aprile 2012 consid. 1.1). In ragione della cittadinanza italiana del ricorrente, l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF non trova applicazione nella fattispecie. Tempestiva ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e presentata da una persona legittimata a ricorrere ( art. 89 cpv. 1 LTF ), l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

3.

3.1. Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

3.2. Sennonché l'impugnativa in esame non adempie le esigenze di motivazione appena illustrate. Il ricorrente infatti non si confronta con la dettagliata argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo federale secondo cui il provvedimento impugnato non disattende l'ALC né il principio della proporzionalità né, infine, l' art. 8 CEDU (sentenza impugnata pag. 7 a 12) né sostanzia una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). Per quanto riguarda invece il rilascio di un permesso per potersi curare in Svizzera, il quesito esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito. A titolo abbondanziale ci si limita a rammentare al ricorrente che, dimostratone la necessità nonché adempiti determinati requisiti, egli può chiedere alla Segreteria di Stato della migrazione SEM la concessione di un salvacondotto (vedasi art. 67 cpv. 5 LStr).

3.3. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

4. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Losanna, 12 maggio 2016

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud