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2C_390/2010 KI-generiert

Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Cost Deposit

Geschäftsnummer 2C_390/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a public law appeal against a decision from the Federal Administrative Court that denied the extension of their residence permit and ordered their expulsion from Switzerland. Following the rejection of the extension, the individual was required to pay a court fee as part of the appeal process. They requested to pay the fee in installments, which was partially granted, but they ultimately failed to pay the full amount by the specified deadline. Consequently, the court ruled that the appeal could not be processed further due to this non-compliance with the payment requirement, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 63 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 prima, Art. 63 cpv. 3 terza, Art. 50 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Cost Deposit: Following the rejection of the extension, the individual was required to pay a court fee as part of the appeal process. They requested to pay the fee in installments, which was partially granted, but they ultimately failed to pay the full amount by the specified deadline. Consequently, the court ruled that the appeal could not be processed further due to this non-compliance with the payment requirement, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Leistung des Kostenvorschusses gesetzliche Verfahrensfrist Kostenvorschuss finanzielle Notlage Ratenzahlungen verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 cpv. 3 LTF
che nel citato decreto è stata richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'integralità dell'anticipo delle spese non veniva versata entro il 13 luglio 2010, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 63 cpv. 3 LTF ;
Art. 62 cpv. 1 prima
che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF);
Art. 62 cpv. 3 prima
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF);
Art. 63 cpv. 3 terza
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);
Art. 50 LTF
che lo scritto del 12 luglio 2010 non può nemmeno essere inteso come una domanda di restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell' art. 50 LTF , non pretendendo peraltro l'interessato di essere stato impedito senza colpa di agire nel termine stabilito;
Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
The appeal is declared inadmissible based on the simplified procedure provision.
Art. 62 cpv. 3 LTF
The appeal is declared inadmissible because the required advance payment was not made in time, which is the basis cited in the dispositive (point 1).
Art. 66 cpv. 3 LTF
Costs are imposed on the appellant who caused the useless expenses (point 2).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal is declared inadmissible based on the simplified procedure provision.

Art. 62 cpv. 3 LTF

The appeal is declared inadmissible because the required advance payment was not made in time, which is the basis cited in the dispositive (point 1).

Art. 66 cpv. 3 LTF

Costs are imposed on the appellant who caused the useless expenses (point 2).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_390/2010

Sentenza del 23 luglio 2010

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione,

Quellenweg 6, 3003 Berna.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione della proroga del

permesso di dimora e rinvio,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 marzo 2010 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 6 maggio 2010 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la pronuncia 24 marzo 2010 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, relativa al rifiuto di approvare la proroga del suo permesso di dimora e al suo rinvio dalla Svizzera;

che con decreto del 10 maggio 2010 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 1° giugno 2010, un anticipo delle spese di fr. 2'000.--;

che con istanza del 20 maggio 2010 egli ha chiesto di potere pagare la somma in otto rate mensili di fr. 250.-- cadauna;

che con decreto presidenziale del 1° giugno 2010, e malgrado non avesse dimostrato che versava in una situazione finanziaria precaria, al ricorrente è stato concesso un termine fino al 22 giugno 2010 per pagare fr. 1'000.-- e un termine non prorogabile scadente il 13 luglio 2010 per fornire i rimanenti fr. 1'000.--;

che nel citato decreto è stata richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'integralità dell'anticipo delle spese non veniva versata entro il 13 luglio 2010, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 63 cpv. 3 LTF ;

che il 12 luglio 2010 il ricorrente ha sollecitato un'ulteriore proroga del termine per versare il saldo dell'anticipo delle spese, adducendo che il suo salario gli veniva pagato il 5 di ogni mese;

che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF);

che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF);

che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);

che nel caso concreto nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 13 luglio 2010 non è stata fornita la totalità dell'anticipo spese richiesto, motivo per cui il presente ricorso non può essere trattato nel merito;

che, inviando la propria istanza di proroga alla vigilia della scadenza di tale termine, il ricorrente doveva sapere che la stessa non avrebbe potuto venire decisa tempestivamente;

che procedendo in tal modo egli si è assunto il rischio di non pagare l'acconto richiesto in tempo utile;

che, in effetti, decidere diversamente significherebbe permettere a una parte di ottenere la dilazione di un termine esplicitamente dichiarato non prorogabile, semplicemente presentando una richiesta di proroga;

che lo scritto del 12 luglio 2010 non può nemmeno essere inteso come una domanda di restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell' art. 50 LTF , non pretendendo peraltro l'interessato di essere stato impedito senza colpa di agire nel termine stabilito;

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,

che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate ( art. 66 cpv. 3 LTF );

per questi motivi il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.

Losanna, 23 luglio 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Zünd Ieronimo Perroud