Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_383/2023 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Court Cost Payment

Geschäftsnummer 2C_383/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A citizen, originally from Italy, appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Administrative Court of the Canton of Ticino regarding the revocation of his EU/EFTA residence permit. Represented by a lawyer, he was required to pay an advance for the judicial costs. Initially set for mid-September, the deadline was extended twice due to his lawyer's requests, citing health issues and financial difficulties. Despite these extensions, the citizen's request to pay the advance in six installments due to financial hardship was not accepted as these reasons did not meet the criteria for further exceptions. As a result, because the required payment was not made by the final deadline of October 20, 2023, the appeal could not be considered by the tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Court Cost Payment: Represented by a lawyer, he was required to pay an advance for the judicial costs. Initially set for mid-September, the deadline was extended twice due to his lawyer's requests, citing health issues and financial difficulties. Despite these extensions, the citizen's request to pay the advance in six installments due to financial hardship was not accepted as these reasons did not meet the criteria for further exceptions. As a result, because the required payment was not made by the final deadline of October 20, 2023, the appeal could not be considered by the tribunal.

Schlagwörter

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verspätetes Fristerstreckungsgesuch verspäteter Kostenvorschuss Zahlungsfrist finanzielle Verhältnisse Europäisches Mahnverfahren Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for failure to pay the advance.

Art. 62 cpv. 3 LTF

The appeal is declared inadmissible because the supplementary term granted for paying the advance was not respected.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Costs of the proceedings are imposed on the unsuccessful appellant.

Art. 68 cpv. 2 LTF

Specifies that no compensation for legal costs is awarded to the winning authorities.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_383/2023

Sentenza del 25 ottobre 2023

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Luca Loser,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

permesso di domicilio UE/AELS,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2023

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.85).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Il 7 luglio 2023A.________, cittadino italiano (1974), patrocinato da un avvocato, ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico presentato contro la sentenza emanata il 30 maggio 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino concernente la decadenza del suo permesso di domicilio UE/AELS.

1.2. Con decreto del 24 agosto 2023A.________ è stato invitato a versare, entro il 15 settembre 2023, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.--.

1.3. Con scritto del 14 settembre 2023 l'avvocato del ricorrente ha sollecitato una proroga del termine accordato il 24 agosto 2023, la quale è stata concessa fino al 2 ottobre 2023 (vedasi decreto del 19 settembre 2023).

1.4. Il 2 ottobre 2023 l'avvocato del ricorrente, adducendo dei problemi di salute, ha sollecitato un'ulteriore proroga del soprammenzionato termine.

1.5. Con decreto del 5 ottobre 2023 al ricorrente è stato assegnato un nuovo termine fino al 20 ottobre 2023 per effettuare il pagamento domandato. Il decreto precisava sia che il termine accordato era un termine suppletorio ai sensi dell' art. 62 cpv. 3 LTF , quindi improrogabile, sia le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza (inammissibilità del ricorso).

1.6. L'ultimo giorno del termine l'avvocato del ricorrente, facendo valere difficoltà finanziarie del suo cliente, ha chiesto che sia concessa la possibilità di pagare l'anticipo chiesto in almeno 6 mensilità.

2.

2.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF).

2.2. Il Giudice dell'istruzione, rispettivamente la Presidente della Corte ( art. 32 cpv. 1 LTF ) stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese, il quale su richiesta può essere prorogato. Se una proroga successiva viene domandata, è allora impartito un termine suppletorio ai sensi dell' art. 62 cpv. 3 LTF e, in caso di inosservanza dello stesso, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ). Anche se quello di cui all' art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice ed è, quindi, di per sé prorogabile alle condizioni dell' art. 47 cpv. 2 LTF , la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, detto termine è per sua natura improrogabile. Un successivo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di nuova proroga esponga specificatamente quali particolari ragioni, imprevedibili, impediscano di rispettare il termine (sentenze 2C_400/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 2.1 e 6F_41/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 5.1 e riferimenti).

2.3. Il decreto presidenziale del 5 ottobre 2023, oltre ad accordare al ricorrente un ulteriore termine suppletorio, rinvia esplicitamente all' art. 62 cpv. 3 LTF il quale specifica la natura improrogabile di detto termine, salvo casi eccezionali. Ora, le ragioni addotte dal ricorrente - asserite difficoltà finanziarie, nemmeno documentate - a sostegno della sua istanza di proroga non hanno quel carattere particolare e imprevedibile richiesto dalla prassi idoneo a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo domandato. La domanda va pertanto disattesa.

3. Dato che il ricorrente non ha provveduto a versare l'anticipo delle spese giudiziarie chieste entro il termine suppletorio impartito (20 ottobre 2023) non è di conseguenza possibile entrare nel merito del ricorso. Come espressamente menzionato nel decreto del 5 ottobre 2023 il ricorso, in base alla procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , va dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF .

4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 2 LTF ).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 25 ottobre 2023

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud