Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_379/2017 KI-generiert

Syrian Citizen's Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Geschäftsnummer 2C_379/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a Syrian citizen who entered Switzerland illegally in 1987 with her family and subsequently applied for asylum, leading to the issuance of a residence permit. Due to her dependency on public assistance and previous engagements with penal and administrative authorities, the local population section rejected her application for a renewal of her residence permit in December 2015. This decision was upheld by the cantonal government, and a subsequent appeal to the administrative court was declared inadmissible due to it being filed late. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the administrative court's decision and to remit the matter for reconsideration.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Syrian Citizen's Residence Permit Renewal Refusal Upheld: Due to her dependency on public assistance and previous engagements with penal and administrative authorities, the local population section rejected her application for a renewal of her residence permit in December 2015. This decision was upheld by the cantonal government, and a subsequent appeal to the administrative court was declared inadmissible due to it being filed late. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the administrative court's decision and to remit the matter for reconsideration.

Schlagwörter

KI-generiert
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Asyl syrischer Staatsangehöriger Verletzung von Bewilligungsauflagen Grundrechte Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and decided according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 cpv. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal appeared without probability of success from the outset.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The Federal Tribunal waived the imposition of court costs, despite pronouncing the appeal inadmissible.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_379/2017

Sentenza del 4 maggio 2017

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione della popolazione,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2017

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

La cittadina siriana A.________ è entrata illegalmente in Svizzera nel 1987 insieme ai genitori e ai fratelli; giunta nel nostro Paese, ha depositato una domanda d'asilo. Nel seguito, ha beneficiato di un permesso di dimora.

Preso atto della dipendenza di A.________ dall'assistenza pubblica così come del fatto che la stessa aveva a più riprese interessato le autorità penali e amministrative, con decisione del 23 dicembre 2015 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato un ulteriore rinnovo del permesso di dimora.

Su ricorso, il diniego è stato confermato anche dal Consiglio di Stato ticinese. Il gravame inoltrato al Tribunale amministrativo contro la decisione governativa è stato invece dichiarato irricevibile, poiché tardivo e nemmeno sussistevano gli estremi per una restituzione in intero.

Contro quest'ultima pronuncia A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale. Previo conferimento dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, chiede infatti che la stessa sia annullata e l'incarto rinviato all'istanza precedente, per nuovo giudizio.

Diritto:

1.

1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

1.2. Nel caso specifico, l'insorgente non pretende affatto di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera: né in virtù della legislazione interna, né in virtù di un trattato internazionale. Ritenuto che il gravame non si pronuncia sull'art. 83 lett. c n. 2 LTF e che un diritto al soggiorno non appare nemmeno immediatamente dato, la via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è quindi esclusa.

1.3. Siccome l'impugnativa non contiene nessuna denuncia della violazione di un diritto fondamentale che sia conforme all'art. 106 cpv. 2 in relazione con l' art. 117 LTF , esclusa è però pure la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (sentenza 2C_541/2014 del 4 giugno 2014 consid. 3).

2.

2.1. Per quanto precede, il gravame è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 LTF .

2.2. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto, così come redatto, il ricorso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale rinuncia comunque a prelevare spese ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

2.3. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non vengono prelevate spese.

4. Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.

Losanna, 4 maggio 2017

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli