Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_367/2011 KI-generiert

Russian Citizen v. Cantonal Administrative Court (Mootness)

Geschäftsnummer 2C_367/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to the extension of administrative detention of an individual, a Russian citizen, by the relevant authorities in the Canton of Ticino, Switzerland. The administrative court's decision to deny the individual's appeal against this detainment was based on procedural issues, including the lack of required documentation and translations. Following various proceedings, it was reported that the individual had been repatriated to Russia, rendering the appeal moot and lacking legal interest. Consequently, the court decided to strike the case from the docket without imposing court costs.

Legislator-Regeste

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art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Russian Citizen v. Cantonal Administrative Court (Mootness): The administrative court's decision to deny the individual's appeal against this detainment was based on procedural issues, including the lack of required documentation and translations. Following various proceedings, it was reported that the individual had been repatriated to Russia, rendering the appeal moot and lacking legal interest. Consequently, the court decided to strike the case from the docket without imposing court costs.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen administrative Versorgung Bürgerrecht Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Verfassungsbeschwerde im Ausland anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 cpv. 1 e 2 LTF

Used by the presiding judge to order the striking of the case from the roll because it had become devoid of purpose.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs given the particular circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_367/2011

Sentenza del 10 giugno 2011

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,

Residenza governativa, piazza Governo, 6500 Bellinzona,

Giudice delle misure coercitive del Cantone Ticino, 6901 Lugano.

Oggetto

proroga della carcerazione amministrativa,

ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2011

dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

considerando:

che il 29 marzo 2011 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile (per non produzione della decisione querelata nonché mancata traduzione in lingua italiana) il gravame esperito da A.________, cittadino russo, contro la decisione di proroga della carcerazione amministrativa di 3 mesi pronunciata dal Giudice delle misure coercitive il 24 febbraio 2011;

che il 6 maggio 2011 l'interessato ha inviato al Tribunale federale uno scritto redatto in lingua russa, di cui è stata ordinata la traduzione d'ufficio in lingua italiana, la quale è pervenuta a questa Corte entro i termini stabiliti;

che, con decreto presidenziale del 19 maggio 2011, le autorità interessate sono state invitate ad esprimersi sul ricorso, segnatamente sulla pretesa violazione dei diritti di parte fatta valere dall'insorgente;

che con osservazioni del 23 maggio 2011 il Giudice delle misure coercitive ha negato ogni addebito, mentre la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione non si sono espressi entro il termine assegnato;

che, con risposta del 30 maggio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha, tra l'altro, informato questa Corte che il 24 maggio precedente il ricorrente era stato rimpatriato e consegnato alle autorità russe;

che, da quanto precede, è pacifico che il ricorso è divenuto privo d'oggetto, rispettivamente privo d'interesse giuridico per le parti;

che il Presidente della Corte adita decide quale Giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF );

che, viste le particolari circostanze del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

decreta:

1. Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_367/2011 è stralciata dai ruoli.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Giudice delle misure coercitive e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 10 giugno 2011

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Zünd Ieronimo Perroud