Taxation of Usufructuary Property Ownership
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was part of an inheritance community that owned property in Ticino, which was fully transferred to their son following the dissolution of the community in early 2012. The individual retained a usufruct right over the property, which was canceled in June 2014. For the tax year 2013, the local tax authority assessed the individual’s taxable wealth at a specific amount, asserting that the usufruct made the individual still liable for taxes related to the property. The individual contested this assessment, claiming they no longer owned any real estate and asserting issues with the property's condition and their physical capability. The court where the individual initially appealed deemed the appeal inadmissible due to lack of proper legal reasoning. This led to further appeal to the federal court, which reviewed the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 cpv. 2 LT, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Taxation of Usufructuary Property Ownership: The individual retained a usufruct right over the property, which was canceled in June 2014. For the tax year 2013, the local tax authority assessed the individual’s taxable wealth at a specific amount, asserting that the usufruct made the individual still liable for taxes related to the property. The individual contested this assessment, claiming they no longer owned any real estate and asserting issues with the property's condition and their physical capability. The court where the individual initially appealed deemed the appeal inadmissible due to lack of proper legal reasoning. This led to further appeal to the federal court, which reviewed the case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The court waived charging judicial costs due to the particular circumstances of the case.
No compensation for costs was awarded to the winning authority.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_343/2015
Sentenza del 30 aprile 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Imposta cantonale 2013,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A. A.________, domiciliato a X.________ (SG), ha fatto parte con il figlio di una comunione ereditaria, proprietaria di un immobile in Ticino. In seguito allo scioglimento della stessa, agli inizi del 2012, il figlio è diventato unico proprietario dell'immobile e sullo stesso è stato iscritto un diritto di usufrutto a favore di A.________. Nelle dichiarazioni di imposte concernenti gli anni 2012 e 2013, questi non ha indicato alcuna sostanza immobiliare. L'usufrutto è stato cancellato il 17 giugno 2014.
B. Il 12 novembre 2014 l'Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio ha notificato a A.________ la tassazione dell'imposta cantonale (IC) 2013 nella quale, per quanto qui d'interesse, la sostanza imponibile è stata commisurata in fr. 122'000.--. Con decisione su reclamo del 5 gennaio 2015 l'autorità fiscale ha confermato la propria tassazione, osservando che il contribuente era ancora imponibile in Ticino per il periodo fiscale 2013 quale usufruttuario di un immobile, l'usufrutto essendo stato soppresso solo nel giugno 2014.
C. In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare, il 30 marzo 2015 la Camera di diritto tributario ha dichiarato irricevibile il gravame esperito da A.________ contro la decisione su reclamo poiché disattendeva le esigenze legali di ricevibilità, non contenendo né motivazione né conclusioni (cfr. art. 227 cpv. 1 della legge tributaria del 21 giugno 1994, LT/RL 10.2.1.1). Ha poi aggiunto che, anche se fosse stato formalmente corretto, il ricorso sarebbe comunque stato respinto. Infatti, rammentato che la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT) e considerato che il diritto di usufrutto iscritto a favore del contribuente agli inizi del 2012 sull'immobile (diventato allora) di proprietà del figlio era stato cancellato solo nel giugno 2014, nel 2013 egli adempiva ancora i presupposti per essere assoggettato all'imposta sulla sostanza nel Cantone Ticino.
D. Il 27 aprile 2015 la Camera di diritto tributario ha trasmesso per motivi di competenza al Tribunale federale lo scritto indirizzatole il 25 aprile precedente da A.________ con cui questi, lamentando di non essere mai stato sentito dalle autorità fiscali ticinesi, contesta di dovere pagare delle imposte per una proprietà (immobile) che non possiede più da fine gennaio 2012 nonché l'usufrutto in quanto tale, asserendo che l'immobile è inabitabile per mancanza di acqua e riscaldamento, senza dimenticare la propria fragilità fisica, essendo della classe 1925.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475).
2.
2.1. Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Il ricorrente si limita infatti ad affermare che non possiede più alcun immobile in Ticino dall'inizio del 2012 e a contestare l'esistenza dell'usufrutto, facendo valere che la casa non ha né il riscaldamento né l'acqua e che egli è di fragile costituzione. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, è quindi inammissibile. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere esso sfuggirebbe comunque, per i motivi esposti di seguito, ad un esame di merito.
2.3. Come accennato nei fatti, la sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato ( DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie il ricorrente si limita ad affermare che non possiede (più) sostanza che sarebbe imponibile in Ticino. Egli non spende invece una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima motivazione formulata dalla Corte cantonale, secondo la quale il gravame esperito in sede cantonale non adempie le esigenze legali di motivazione. Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF e dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile ( DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).
2.4. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
3. Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud