Withdrawal of Appeal Concerning Dog Custody and Management
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a petitioner challenging a decision regarding the custody and management of a dog, specifically contesting a ruling made by the administrative court of a canton. The petitioner had initially filed a complaint but later chose to withdraw the appeal. As a result of this withdrawal, the court proceedings were declared terminated, and the petitioner was ordered to cover the associated judicial expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 2 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Concerning Dog Custody and Management: The petitioner had initially filed a complaint but later chose to withdraw the appeal. As a result of this withdrawal, the court proceedings were declared terminated, and the petitioner was ordered to cover the associated judicial expenses.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to impose reduced court fees on the appellant following the withdrawal of the appeal.
Applied to rule that no compensation for costs is awarded to the successful authority.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_335/2011
Decreto dell'11 maggio 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federali Zünd, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,
contro
Dipartimento sanità e socialità,
Ufficio del veterinario cantonale, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Misure di custodia e di gestione di un cane,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 marzo 2011
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
vista:
la lettera del 6 maggio 2011 con cui la ricorrente dichiara di ritirare il ricorso esperito il 22 aprile 2011;
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) dichiara il processo terminato;
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta ( art. 66 cpv. 2 LTF ) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF );
decreta:
1. La causa 2C_335/2011 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 11 maggio 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Zünd Savoldelli