Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_294/2018 KI-generiert

Tax Assessment of Interfamily Share Transfer Without Adequate Valuation Challenge

Geschäftsnummer 2C_294/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a dispute over donation tax following a transaction between two sisters in which one sister sold her shares in a company for far less than their estimated market value. The transaction was viewed by the tax authorities as a gift, as the selling price was significantly below the determined value, which had been assessed while taking into consideration the company's financial state, including its insolvency. The tax authorities calculated the tax owed based on the estimated value and initiated proceedings. The sister who purchased the shares contested the classification of the transaction as a donation, arguing both the valuation and the lack of donor intent. After her claims were partially upheld, she appealed to the Federal Tribunal, seeking further redress regarding the tax assessments and the denial of legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 90 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 89 cpv. 1 LTF, Art. 95 lett. a LTF, Art. 95 LTF; Tax Assessment of Interfamily Share Transfer Without Adequate Valuation Challenge: The transaction was viewed by the tax authorities as a gift, as the selling price was significantly below the determined value, which had been assessed while taking into consideration the company's financial state, including its insolvency. The tax authorities calculated the tax owed based on the estimated value and initiated proceedings. The sister who purchased the shares contested the classification of the transaction as a donation, arguing both the valuation and the lack of donor intent. After her claims were partially upheld, she appealed to the Federal Tribunal, seeking further redress regarding the tax assessments and the denial of legal aid.

Schlagwörter

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Schenkungssteuer Übertragung der Aktie Steuerveranlagungen Gemengsteuer Steuerrecht beschränkte Steuerpflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 cpv. 1 e 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed devoid of prospects of success from the outset.

Art. 66 cpv. 1 e 5 LTF

Used to allocate court costs to the appellant, following the outcome of the appeal.

Art. 68 cpv. 3 LTF

Used to state that no indemnities are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_294/2018

Sentenza del 26 giugno 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Seiler, Presidente,

Zünd, Donzallaz,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,

viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Imposta di donazione,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 marzo 2018 dalla Camera di diritto

tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino

(inc. 80.2017.191).

Fatti:

A. Con contratto del 31 gennaio 2012, B.A.________ ha ceduto la sua quota di fr. 20'000.-- della C.________Sagl, pari all'intero capitale della società, alla sorella A.A.________. Quest'ultima l'ha acquistata per l'importo di fr. 20'000.--.

Il 27 marzo 2015, l'Ufficio circondariale di tassazione di X.________ ha segnalato all'Ufficio imposte di successione e donazione di Y.________ che il prezzo di cessione delle quote era inferiore al valore fiscale della società, che era stato stimato, ai fini del calcolo dell'imposta sulla sostanza 2011 e in conformità alla circolare n. 28 del 28 agosto 2008 della Conferenza svizzera delle imposte, in fr. 159'200.--.

B. Il 31 marzo 2015, l'Ufficio imposte di successione e donazione di Y.________ ha trasmesso a A.A.________ un progetto di decisione nel quale, tenuto conto della documentazione in suo possesso, ha considerato la cessione una liberalità sottoposta all'imposta sulle donazioni e, facendo rinvio alla stima svolta, ha commisurato il tributo dovuto in fr. 14'064.--. In risposta all'invio del progetto di decisione, e riferendosi al contratto sottoscritto con la sorella, A.A.________ ha contestato di essere stata oggetto di una donazione. Inoltre, ha rilevato che il valore attribuito alle quote non poteva essere condiviso, siccome la società si trovava in stato di fallimento, oberata di debiti.

Recapitati alla contribuente gli atti da lei domandati e constatato di non avere ricevuto ulteriori osservazioni in merito, il 4 maggio successivo l'autorità ha quindi emesso una decisione formale di tassazione.

C. Con reclamo del 23 ottobre 2015, A.A.________, ha ribadito le tesi esposte, ovvero che la cessione aveva carattere oneroso e che il valore della società stabilito dal fisco non poteva essere condiviso.

Riconoscendo che il contratto concluso tra le sorelle A.________ aveva natura mista, quest'ultimo ha parzialmente accolto il reclamo, stabilendo che l'imponibile ammontava in realtà a fr. 139'200.-- e l'imposta a fr. 11'945.--. La decisione su reclamo è stata confermata su ricorso dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 2 marzo 2018.

D. Il 6 aprile 2018, A.A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone la riforma e postulando altresì il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria.

Invitate ad esprimersi, la Camera di diritto tributario e la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino hanno rinunciato a presentare osservazioni, limitandosi a domandare che il gravame sia respinto.

Diritto:

1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Essa è stata presentata nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF ), con interesse ad insorgere ( art. 89 cpv. 1 LTF ), e va pertanto esaminata come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenze 2C_941/2015 del 9 agosto 2016; 2C_978/2013 del 1° maggio 2014 e 2C_449/2013 del 21 febbraio 2014).

2.

2.1. Con il rimedio ordinario può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini ( DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati dall' art. 95 LTF , non può invece essere criticata la violazione del semplice diritto cantonale, tra cui rientrano anche le norme della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1) che regolano l'imposizione delle donazioni (sentenze 2C_978/2013 del 1° maggio 2014 consid. 1.3 e 2C_242/2013 del 25 ottobre 2013 consid. 1.2). Di questi disposti è soltanto possibile denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri principi costituzionali ( DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

2.2. Il diritto federale è applicato d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le censure sollevate. Inoltre, la violazione di diritti fondamentali è esaminata unicamente se chi ricorre ha motivato con precisione una critica in tal senso ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88).

2.3. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove ( DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358; 139 II 373 consid. 1.6 pag. 377 seg.; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che va dimostrato da chi insorge, il Tribunale federale non può nemmeno tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi ( art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

2.4. L'impugnativa adempie alle condizioni di motivazione esposte solo in parte. Nella misura in cui non le rispetta, non può pertanto essere approfondita. Ritenuto che gli estremi per scostarsene non sono dati rispettivamente sostanziati, i fatti accertati dalla Corte cantonale vincolano inoltre il Tribunale federale anche nel caso concreto ( art. 105 cpv. 1 LTF ).

3.

3.1. Come indicato nel giudizio impugnato, il diritto ticinese sottopone all'imposta di donazione tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza controprestazione corrispondente (art. 142 cpv. 1 LT/TI) e considera donazioni anche le liberalità contenute in un contratto misto o simulato (art. 142 cpv. 2 lett. e LT/TI). Per la determinazione della sostanza imponibile, prevede d'altra parte che fa stato il valore al momento dell'esecuzione della liberalità (art. 157 LT/TI) e che i titoli debbano essere valutati al loro valore di borsa o di mercato oppure, in difetto di questo, al valore commerciale (art. 159 cpv. 4 LT/TI).

3.2. Riferendosi a quest'ultima norma, la Corte cantonale ha indicato che, di regola, il valore commerciale di titoli non quotati in borsa è stabilito facendo riferimento ai criteri di calcolo contenuti nelle istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte nella circolare n. 28 del 28 agosto 2008 (consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch) e che così aveva fatto anche il fisco ticinese nel caso che ci occupa. Detto ciò, ha quindi aggiunto: (a) che lo stesso ha correttamente stimato la quota al 31 gennaio 2012, data della stipulazione del contratto di compravendita in discussione; (b) che procedendo in tal senso ha già tenuto conto del fatto che la società non era a quel momento più attiva; (c) che a ragione non ha invece considerato sviluppi successivi, che hanno poi condotto al fallimento della stessa.

3.3. Constatato che la contribuente non aveva portato nessuna prova atta a dimostrare che, al momento della cessione, la C.________Sagl avesse un valore inferiore a quello stimato, ha infine confermato anche il carattere misto del contratto concluso tra le parti e la sua imponibilità ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 e 2 LT/TI. Riferendosi alla grande differenza tra il prezzo pattuito (fr. 20'000.--) per la cessione e il valore delle quote (fr. 159'200.--, corrispondente al valore di sostanza ricavato dal bilancio) ha infatti rilevato che l'

animus donandi p otesse essere presunto e che simile presunzione si giustificava per altro anche in considerazione del rapporto di parentela tra le due contraenti.

4. Insorgendo davanti al Tribunale federale, la ricorrente sostiene innanzitutto che la Camera di diritto tributario ha applicato l'art. 142 LT/TI in maniera arbitraria. Da una lettura dell'argomentazione che accompagna quest'affermazione occorre tuttavia dedurre che la sua critica non è tanto indirizzata all'applicazione di quella norma come tale, quanto piuttosto (come finora) alla stima del valore della quota ceduta, da un lato, e all'assenza di un

animus donandi, dall'altro. Sia come sia, il suo punto di vista non può essere condiviso.

4.1. Come già osservato, la stima delle quote sociali in oggetto dipende innanzitutto dall'art. 159 cpv. 4 LT/TI e, in questo contesto, dalla circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte, alla quale l'autorità fiscale ticinese ha fatto in concreto riferimento per definire il valore commerciale considerato determinante dalla norma stessa.

Tenuta effettivamente a dimostrare una violazione dell' art. 9 Cost. da parte delle autorità fiscali ticinesi - perché, come detto, la regolamentazione relativa al prelievo dell'imposta sulle donazioni è una questione di diritto cantonale autonomo (precedente consid. 2.1; sentenze 2C_978/2013 del 1° maggio 2014 consid. 1.3 e 2C_242/2013 del 25 ottobre 2013 consid. 1.2) - la contribuente non raggiunge tuttavia il proprio obiettivo. In effetti, nonostante formuli un'argomentazione che fa più volte riferimento anche all'arbitrio, si limita in sostanza a fornire una propria e personale lettura della fattispecie, che si fonda almeno in parte su fatti che non emergono nemmeno dal querelato giudizio. Questo non è però sufficiente, poiché per giurisprudenza una lesione dell' art. 9 Cost. non è ravvisabile già nell'eventualità che un'altra soluzione sembri possibile o addirittura preferibile, ma soltanto quando la decisione impugnata è manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure ancora in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 155; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211).

In via abbondanziale, va ad ogni modo rilevato come dagli atti risulti che, benché sia stata eseguita il 13 febbraio 2015, la stima delle quote svolta dal fisco ne stabilisce il valore al 31 dicembre 2011 e non successivamente, come inteso dall'insorgente. La presa in considerazione di tale stima per stabilire il valore delle quote al momento della cessione, avvenuta un mese dopo (31 gennaio 2012), è quindi tutt'altro che arbitraria e invero in linea con l'art. 157 LT/TI (precedente consid. 3.1).

4.2. In base alle argomentazioni addotte nell'impugnativa, oltre a quella del divieto d'arbitrio attestata non è nemmeno la violazione di altri diritti costituzionali quali, ad esempio, del diritto di essere sentiti.

In effetti, lamentandosi genericamente di non avere potuto verificare il bilancio da cui sarebbe risultato il valore di sostanza stimato e domandandone "finalmente" la produzione in questa sede, la ricorrente non rispetta l' art. 106 cpv. 2 LTF , che richiede la presentazione di argomenti precisi. In particolare, né indica - con specifico riferimento agli atti - in quali circostanze lei stessa o chi la rappresentava ne avrebbe fatto richiesta all'autorità competente, né dimostra - sempre con specifico riferimento agli atti - di essersi già lamentata della mancata produzione del documento in questione davanti all'istanza precedente.

Di carattere puramente appellatorio ed invero di difficile comprensione, è nel contempo la denuncia secondo cui vi sarebbero "fondati motivi di credere" che detto bilancio "derivi" da una tassazione d'ufficio.

4.3. Oltre a quelle relative alla stima svolta dal fisco ticinese, respinte devono essere anche le critiche formulate per contestare l'assenza di un

animus donandi .

Il Tribunale federale ha infatti già considerato che, quando le ulteriori condizioni sono date (attribuzione di un bene, arricchimento dal patrimonio di un terzo e [per lo meno parziale] gratuità), la presunzione dell'

animus donandi in presenza di un negozio tra persone vicine regge anch'essa a una critica d'arbitrio (sentenze 2C_597/2017 del 27 marzo 2018 consid. 3.1.2 e 2C_91/2011 del 5 luglio 2011 consid. 2).

Ora però, proprio così è anche nella fattispecie che ci occupa. Come indicato in precedenza, la ricorrente ha infatti ricevuto dalla sorella tutte le quote della società C.________Sagl per un importo di fr. 20'000.-- in un momento in cui il valore di queste era stimabile in fr. 159'200.--.

5. L'insorgente si duole infine del diniego dell'assistenza giudiziaria, pronunciato dalla Corte cantonale in base agli art. 2 e 3 cpv. 3 della legge ticinese sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL/TI 3.1.1.7), da un lato perché non era stata dimostrata l'indigenza, d'altro lato poiché il gravame non presentava possibilità di esito favorevole (cosiddetto

fumus boni iuris ).

Già siccome a quest'ultimo proposito viene soltanto indicato che "le possibilità di esito favorevole del ricorso saranno dimostrate in questo ricorso al Tribunale federale" e ciò non è avvenuto (precedente consid. 4), anche la critica relativa alla mancata concessione dell'assistenza giudiziaria va tuttavia respinta.

Confermata l'assenza della possibilità di esito favorevole, l'esame della questione della prova dell'indigenza, che dev'essere data cumulativamente a quella del

fumus boni iuris , non ha infatti più nessuna portata propria.

6. Per quanto precede, il ricorso va respinto, poiché infondato. Dato che esso doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo, l'istanza di assistenza giudiziaria presentata col gravame va parimenti respinta ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ).

Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si assegnano ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 giugno 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

Il Cancelliere: Savoldelli