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2C_28/2019 KI-generiert

Revocation of domicile permit — inadmissibility of federal appeal for failure to raise constitutional claims against dismissal due to unpaid court cost advance.

Geschäftsnummer 2C_28/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, confirming the cantonal administrative court's decision to dismiss the case due to the appellant's failure to pay the required advance on court costs. The dispute arose from the revocation of the appellant's domicile permit, which he challenged before the Cantonal Administrative Court of Ticino; that court set a payment deadline, warned that non-payment would render the appeal inadmissible, and subsequently rejected it when payment was not made. The appellant then appealed to the Federal Supreme Court, which held that his submission failed to meet the strict constitutional argumentation requirements under Article 106(2) of the Federal Supreme Court Act, as he did not specifically allege any violation of constitutional rights regarding the application of cantonal procedural law. The Court also noted that the appellant had been properly informed of the consequences of missing the deadline and had not sought an extension or legal aid in time, reinforcing the dismissal. The Court waived judicial costs due to the case's particular circumstances, rendering the appellant's implicit request for legal aid moot, and the original inadmissibility ruling remains in force.

Legislator-Regeste

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Art. 47 cpv. 3 LPAmm, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 47 LPAmm; Revocation of domicile permit — inadmissibility of federal appeal for failure to raise constitutional claims against dismissal due to unpaid court cost advance: The dispute arose from the revocation of the appellant's domicile permit, which he challenged before the Cantonal Administrative Court of Ticino; that court set a payment deadline, warned that non-payment would render the appeal inadmissible, and subsequently rejected it when payment was not made. The appellant then appealed to the Federal Supreme Court, which held that his submission failed to meet the strict constitutional argumentation requirements under Article 106(2) of the Federal Supreme Court Act, as he did not specifically allege any violation of constitutional rights regarding the application of cantonal procedural law. The Court also noted that the appellant had been properly informed of the consequences of missing the deadline and had not sought an extension or legal aid in time, reinforcing the dismissal. The Court waived judicial costs due to the case's particular circumstances, rendering the appellant's implicit request for legal aid moot, and the original inadmissibility ruling remains in force.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht Leistung des Kostenvorschusses unbezahlte Mietkaution

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 cpv. 3 LPAmm
Constatato che entro il termine assegnato non era stato versato l'importo richiesto, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, con sentenza dell'11 dicembre 2018, dichiarato irricevibile il gravame in applicazione dell'art. 47 cpv. 3 LPAmm (RL/TI 165.100).
Art. 42 cpv. 2 LTF
L'11 gennaio 2019 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere (art.
Art. 100 cpv. 1 LTF
c in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF ), cioè entro il 28 gennaio 2019.
Art. 29 cpv. 1 LTF
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid.
Art. 106 cpv. 2 LTF
In questo contesto, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 143 II 283 consid.
Art. 47 LPAmm
Nella fattispecie il ricorrente non si duole di un'applicazione arbitraria dell'art. 47 LPAmm, il quale disciplina le condizioni alle quali il Tribunale cantonale amministrativo può esigere il versamento di un anticipo delle spese nonché le conseguenze del mancato pagamento.
Art. 108 cpv. 1 LTF
Procedural rule applied in the dispositive to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.
Art. 66 cpv. 1 LTF
Cost provision applied in the dispositive to waive judicial costs.

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Art. 108 cpv. 1 LTF

Procedural rule applied in the dispositive to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cost provision applied in the dispositive to waive judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_28/2019

Sentenza del 4 febbraio 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Revoca del permesso di domicilio,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2018 dal Giudice delegato Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.546).

Fatti:

A. Il 14 novembre 2018 A.________, cittadino italiano, si è rivolto, tramite il suo allora rappresentante, B.________, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per contestare la risoluzione del 10 ottobre 2018 con cui il Consiglio di Stato ticinese aveva respinto il suo gravame esperito contro la decisione emessa il 28 febbraio 2017 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca del permesso di domicilio.

Il 15 novembre 2018 la Corte cantonale ha fissato all'insorgente un termine con scadenza al 3 dicembre 2018 per versare un anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali. L'ha inoltre informato che in caso di mancato o ritardato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Constatato che entro il termine assegnato non era stato versato l'importo richiesto, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, con sentenza dell'11 dicembre 2018, dichiarato irricevibile il gravame in applicazione dell'art. 47 cpv. 3 LPAmm (RL/TI 165.100).

B. L'8 gennaio 2019 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale. Facendo valere di essere nato in Svizzera e di risiedervi ininterrottamente dal marzo 2001, adduce di non essere in grado di provvedere alle proprie necessità, ragione per cui percepisce aiuti sociali, e di avere inoltrato una domanda d'invalidità per problemi di salute.

L'11 gennaio 2019 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF ), cioè entro il 28 gennaio 2019. Il 24 gennaio 2019 il ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte il questionario per l'assistenza giudiziaria che gli era stato trasmesso e che aveva compilato nonché un'attestazione della competente autorità del suo comune di residenza concernente le prestazioni sociali da lui percepite. Il ricorrente non ha dato seguito alla richiesta di emendare il suo gravame.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

2.

2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - applicabile alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

2.2. Sebbene oggetto di giudizio possa essere unicamente la questione dell'inammissibilità del gravame inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura concerne la revoca del permesso di domicilio di cui fruiva il ricorrente. È quindi di principio ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, siccome il ricorrente, cittadino italiano, può appellarsi all'ALC (RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera per svolgervi un'attività lucrativa (sentenza 2C_477/2015 del 29 maggio 2015 consid. 2.2. con rinvio).

3.

3.1. Come accennato, la procedura davanti al Tribunale federale può riguardare solo la questione dell'inammissibilità del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo per mancato versamento dell'importo domandato a titolo di garanzia delle spese processuali, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. In questo contesto, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rispettivi rinvii).

3.2. Nella fattispecie il ricorrente non si duole di un'applicazione arbitraria dell'art. 47 LPAmm, il quale disciplina le condizioni alle quali il Tribunale cantonale amministrativo può esigere il versamento di un anticipo delle spese nonché le conseguenze del mancato pagamento. Egli infatti non adduce alcunché a questo proposito, limitandosi a qualche precisazione sulla propria situazione. Invano si cerca nell'impugnativa un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF .

3.3. A titolo abbondanziale si può sottolineare che il ricorrente era stato debitamente informato delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine fissatogli, cioè dell'inammissibilità del ricorso in assenza di versamento nel termine fissato. Gli spettava pertanto adottare le necessarie disposizioni al fine di rispettarlo e di chiedere ad esempio, con l'aiuto dell'allora rappresentante, una proroga del citato termine prima che scadesse oppure il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ciò che non ha fatto.

4.

4.1. Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela pertanto inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

4.2. Considerata la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'implicita domanda di assistenza giudiziaria è quindi priva d'oggetto. Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 4 febbraio 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud