Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_274/2010 KI-generiert

Taxpayer Appeal on Deductibility of Car Expenses Dismissed for Insufficient Justification

Geschäftsnummer 2C_274/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a taxpayer who filed a complaint against a decision by the tax authority, which partially reallocated expenses related to the taxpayer's vehicle, categorizing them as private rather than business-related. The taxpayer argued that they used their car frequently for business purposes, particularly for traveling to construction sites, and thus asserted that these expenses should be considered business costs. However, the previous court ruling determined that the taxpayer failed to provide sufficient evidence to substantiate this claim, leading to the dismissal of their initial appeal. The taxpayer then challenged this decision in the Federal Tribunal, but the complaint was found to lack the necessary legal justification, ultimately resulting in its inadmissibility.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Taxpayer Appeal on Deductibility of Car Expenses Dismissed for Insufficient Justification: The taxpayer argued that they used their car frequently for business purposes, particularly for traveling to construction sites, and thus asserted that these expenses should be considered business costs. However, the previous court ruling determined that the taxpayer failed to provide sufficient evidence to substantiate this claim, leading to the dismissal of their initial appeal. The taxpayer then challenged this decision in the Federal Tribunal, but the complaint was found to lack the necessary legal justification, ultimately resulting in its inadmissibility.

Schlagwörter

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Abzugsfähigkeit von Kosten Beweislast der steuerpflichtigen Person Teilklage Vorentscheid über Steuerpflicht verspätete Steuererklärung Motorfahrzeugsteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The President decided the case using the simplified procedure based on this article because the appeal was inadmissible.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs following the outcome of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_274/2010

Sentenza del 3 maggio 2010

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.

Oggetto

imposta federale diretta e imposta cantonale e

comunale 2003,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 marzo 2010

dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 1° aprile 2010 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza 3 marzo 2010 con cui la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il suo gravame presentato il 1° aprile 2009 e confermato la ripresa parziale effettuata dall'Ufficio circondariale di tassazione di Biasca delle spese legate alla sua automobile xxx, ritenendole di natura privata allorché egli le aveva indicate come spese aziendali.

2. Il 13 aprile 2010 il Tribunale federale ha informato il ricorrente che il suo gravame non adempiva le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF (RS 173.110) e l'ha invitato a rimediare alle mancanze riscontrate prima della scadenza del termine per ricorrere, cioè entro il 26 aprile successivo (cfr. art. 100 cpv. 1 in relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. a e 45 cpv. 1 LTF).

Il 21 aprile 2010 il ricorrente ha trasmesso a questa Corte copia del reclamo presentato il 21 gennaio 2005 all'Ufficio circondariale di Biasca concernente la tassazione per il 2003.

3. L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone che l'atto di ricorso contenga i motivi su cui si fondano le conclusioni della parte ricorrente e che negli stessi venga spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La motivazione deve quindi essere riferita all'oggetto del litigio e risultare pertinente, in modo che dal ricorso emerga perché e su quali punti la decisione contestata viene impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287). Certo, se le censure non vertono sulla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF ), il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Ciò presuppone comunque che si possa entrare nel merito del ricorso e quindi che quest'ultimo rispetti i requisiti minimi dell' art. 42 cpv. 2 LTF ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Al riguardo occorre precisare che semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili ( DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120), motivo per cui l'atto trasmesso dal ricorrente il 21 aprile 2010 non va considerato.

4. Nella fattispecie l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongono quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto determinante. In effetti il ricorrente si limita ad affermare che, contrariamente all'opinione dei giudici cantonali, egli può senz'altro utilizzare la propria macchina per recarsi sui cantieri, ciò che fa anche più volte al giorno, siccome percorre solo delle strade asfaltate. I costi del veicolo sarebbero pertanto da imputare al reddito aziendale, siccome utilizzato in modo preponderante per svolgere la propria attività. Sennonché egli non spiega in che cosa e perché l'opinione della Corte cantonale, la quale corrisponde peraltro alla prassi vigente (sentenza 2A.295/2006 del 16 ottobre 2006 pubblicata parzialmente in RDAF 2007 II pag. 252 segg., consid. 4.3 pag. 260 e rinvii), secondo la quale gli incombeva fornire la prova ineccepibile che i costi relativi all'utilizzo della sua automobile erano giustificati dall'uso commerciale ciò che non aveva fatto, disattenderebbe il diritto determinante. Allo stesso modo egli non si confronta in maniera adeguata con i fatti ritenuti dall'istanza precedente, spiegando perché le relative constatazioni, tra l'altro quella di ritenere poco adatta ad essere usata sui cantieri una macchina il cui valore di mercato si aggira attorno a fr. 120'000.--, sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali: il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

5. Per quanto precede, il ricorso può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 maggio 2010

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Zünd Ieronimo Perroud