Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_179/2018 KI-generiert

Appellant Fails to Substantiate Appeal Against Interlocutory Fee Order

Geschäftsnummer 2C_179/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested decisions made by a communication office, which confirmed their obligation to pay a broadcasting reception fee for several periods between 2012 and 2016. After the administrative tribunal mandated the individual to advance fees for potential judicial costs, they sought exemption from this requirement due to financial hardship. The administrative tribunal subsequently rejected this request, stating that the legal challenge lacked merit, resulting in the imposition of a new deadline for payment. The individual then appealed to the federal court, but failed to sufficiently argue that the prior decision infringed upon their rights, ultimately leading to the inadmissibility of their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 65 cpv. 1 PA, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Appellant Fails to Substantiate Appeal Against Interlocutory Fee Order: After the administrative tribunal mandated the individual to advance fees for potential judicial costs, they sought exemption from this requirement due to financial hardship. The administrative tribunal subsequently rejected this request, stating that the legal challenge lacked merit, resulting in the imposition of a new deadline for payment. The individual then appealed to the federal court, but failed to sufficiently argue that the prior decision infringed upon their rights, ultimately leading to the inadmissibility of their appeal.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Anwaltskosten Prozessvoraussetzung Frist für Kostenvorschuss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Aufnahmebedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to failure to meet argumentation requirements.

Art. 42 cpv. 2 LTF

Cited as the procedural basis for why the appeal lacks proper motivation.

Art. 64 cpv. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appellant's positions lacked probability of success from the outset.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to rule that judicial costs are not levied in this specific case.

Art. 68 cpv. 3 LTF

Used to rule that no indemnities (costs) are awarded to the prevailing parties.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_179/2018

Sentenza del 27 febbraio 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Giudice presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, casella postale, 2501 Bienna.

Oggetto

Canone di ricezione radiotelevisivo (anticipo delle spese processuali),

ricorso contro la decisione incidentale emanata il 7 febbraio 2018 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-6123/2017).

Fatti:

A. Con un'unica decisione del 6 ottobre 2017 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha respinto i ricorsi esperiti da A.________ contro le decisioni del 1° febbraio 2013, 30 dicembre 2013, 29 settembre 2014 e 20 ottobre 2015 con cui Billag SA ha confermato l'obbligo per l'interessata di pagare i canoni di ricezione radiotelevisivi per i periodi dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2016. A.________ ha allora impugnato la citata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Corte I, il quale con decisione incidentale del 31 ottobre 2017 l'ha invitata a versare, entro il 21 novembre 2017, un anticipo di fr. 800.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese poste a suo carico.

B. Con sentenza dell'8 novembre 2017 il Tribunale federale, al quale A.________ si era rivolta chiedendo di essere esentata dal dovere versare l'anticipo richiesto viste le sue precarie condizioni finanziarie, ha rinviato la causa all'autorità precedente affinché la tratti come una domanda di esenzione rispettivamente di riduzione dell'anticipo delle spese chiesto (domanda di assistenza giudiziaria totale o parziale) nonché ha stralciato dai ruoli il procedimento avviato dinanzi ad esso (sentenza 2C_952/2017 dell'8 novembre 2017).

C. Il 13 febbraio 2018 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro una decisione emanata il 7 febbraio 2018 dal Tribunale amministrativo federale in materia di spese processuali. Il 14 febbraio 2018 questa Corte l'ha invitata ha produrre entro il 26 febbraio 2018 la decisione querelata e gli allegati menzionati nel suo ricorso, informandola che in caso di inosservanza il suo gravame non sarebbe stato preso in considerazione.

D. Il 20 febbraio 2018 A.________ ha inviato al Tribunale federale gli atti richiesti nonché un ricorso "corretto" essendo venuta in possessione di nuovi documenti concernenti la sua situazione finanziaria. Dai documenti trasmessi, pervenuti a questa Corte il 21 febbraio successivo, risulta che il 7 febbraio 2018 il Tribunale amministrativo federale, Corte I, ha respinto l'istanza di esenzione di A.________ e le ha fissato nel contempo un nuovo termine per procedere al pagamento dell'anticipo domandato. Richiamate le esigenze previste all' art. 65 cpv. 1 PA (RS 172.021) affinché una parte possa essere dispensata dal pagare spese processuali (non disporre dei mezzi necessari e non sembrare le sue conclusioni prive di probabilità di successo) e rammentato che le stesse devono essere adempiute cumulativamente, di modo che l'inadempimento dell'una rendeva inutile l'esame dell'altra, la citata autorità è giunta alla conclusione che la causa appariva priva di probabilità di successo, motivo per cui non occorreva analizzare se l'insorgente disponeva dei mezzi necessari. Essa ha quindi respinto la domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali nonché fissato un nuovo termine con scadenza al 23 febbraio 2018 ad A.________ affinché effettui il pagamento richiesto, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese poste a suo carico.

Il Tribunale federale non ha ordinato altri atti istruttori.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

1.2. La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili - come nel caso concreto - costituisce una decisione incidentale che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ), ossia un pregiudizio di natura giuridica ( DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2 pag. 800 seg.).

Sebbene incomba alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei requisiti dell' art. 93 cpv. 1 LTF , fatti salvi i casi in cui questi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa ( DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 47), nel caso concreto la questione di sapere se sia dato il pregiudizio irreparabile può rimanere indecisa, dato che, per i motivi esposti di seguito (consid. 2.2), il ricorso sfugge comunque ad un esame di merito.

2.

2.1. Giusta l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.

2.2. Nel caso concreto la ricorrente non dimostra in che la decisione querelata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'autorità precedente a rendere il giudizio querelato (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF). Ella infatti si limita ad affermare che, viste le precarie condizioni economiche in cui versa, non dispone di mezzi finanziari sufficienti per potere effettuare il versamento richiesto. Ora, tale aspetto non è stato esaminato dall'autorità precedente, la quale ha limitato il suo esame alle probabilità di successo - negate in concreto - dell'impugnativa sottopostale. Sennonché al riguardo la ricorrente non adduce alcunché così come non si esprime sulla necessità di adempiere cumulativamente le esigenze dell' art. 65 cpv. 1 PA .

Da quanto precede discende che l'argomentazione della ricorrente non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF (vedasi per analogia DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti) : l'impugnativa sfugge di conseguenza ad un esame di merito. Il presente ricorso va quindi dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

3. Infine, in quanto la ricorrente dichiara implicitamente di volere rinunciare alla prosecuzione della causa nel caso in cui non fosse esentata dal dovere versare l'anticipo richiestole (

"se per andare avanti devo per forza pagare allora stralcio la causa" ), tale domanda dev'essere rivolta al Tribunale amministrativo federale presso il quale è pendente la procedura di merito.

4. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Viste le particolarità della fattispecie, il Tribunale federale rinuncia comunque a prelevare spese ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Comunicazione alla ricorrente, a Billag SA, all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Losanna, 27 febbraio 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud