Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_163/2011 KI-generiert

Dog Custody and Muzzle Requirement Appeal Dismissed Over Insufficient Reasoning

Geschäftsnummer 2C_163/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal regarding measures imposed on a dog's owner following multiple aggression incidents involving the dog over a period of time. The owner had previously contested decisions made by the cantonal authorities to increase restrictions on how the dog should be managed in public, including the requirement of a muzzle and leash. The cantonal administrative court declared the owner's appeal inadmissible due to insufficient motivation, which led to the subsequent Federal Tribunal appeal challenging this decision. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately substantiated and thus inadmissible as well.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Dog Custody and Muzzle Requirement Appeal Dismissed Over Insufficient Reasoning: The owner had previously contested decisions made by the cantonal authorities to increase restrictions on how the dog should be managed in public, including the requirement of a muzzle and leash. The cantonal administrative court declared the owner's appeal inadmissible due to insufficient motivation, which led to the subsequent Federal Tribunal appeal challenging this decision. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadequately substantiated and thus inadmissible as well.

Schlagwörter

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Verwaltungsbeschwerde Hundesteuer Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids begründeter Entscheid Kognitionsbeschränkung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the inadmissibility of the appeal based on simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.

art. 66 cpv. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the appellant because they lost the appeal.

art. 68 cpv. 3 LTF

Specified that no indemnities for costs are awarded to the winning authorities.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_163/2011

Sentenza del 15 febbraio 2011

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento sanità e socialità del Cantone Ticino, Ufficio del veterinario cantonale, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Misure di custodia e di gestione del proprio cane,

ricorso contro la sentenza emanata il 14 gennaio 2011 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 14 gennaio 2011 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile per difetto di motivazione il gravame presentato l'8 settembre 2010 da A.________ contro il giudizio del 17 agosto 2010 con cui il Consiglio di Stato ticinese ha confermato la decisione 14 maggio 2010 dell'Ufficio del veterinario cantonale. Quest'ultimo, in seguito a quattro aggressioni perpetrate dal cane dell'interessata tra settembre 2008 e gennaio 2010, decideva d'inasprire misure prese nel 2008 (invito a tenere il cane al guinzaglio sul suolo pubblico), segnatamente imponeva alla proprietaria di utilizzare una museruola a cestello sul suolo pubblico.

2. L'11 febbraio 2011 A.________ ha depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso (in materia di diritto pubblico) con cui chiede che la sentenza cantonale sia dichiarata nulla.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

3.

3.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).

3.2 Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).

3.3 Oggetto del contendere è la decisione d'inammissibilità emessa dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, cioè la questione di sapere se a ragione o a torto il gravame esperito dinanzi a tale autorità dalla qui ricorrente è stato considerato insufficientemente motivato e quindi dichiarato irricevibile. Orbene l'interessata nulla menziona al riguardo, non formula cioè alcuna censura diretta contro la questione della motivazione della precedente impugnativa. Allo stesso modo ella non solleva alcuna critica riguardo alla motivazione formulata a titolo abbondanziale dalla corte cantonale e concernente l'improponibilità di alcune sue richieste di informazioni, rispettivamente di sue critiche riguardo ad un episodio aggressivo accaduto successivamente ai fatti rilevanti per il giudizio. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

4. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento sanità e socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 febbraio 2011

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Zünd Ieronimo Perroud