Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_142/2011 KI-generiert

Landowners v. Municipality: Liability for Overpaid Betterment Contribution and Interest Rate Dispute

Geschäftsnummer 2C_142/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a group of applicants who, in the context of an improvement contribution procedure initiated by a municipality, paid an excess amount in 2001. After a conciliatory proposal in 2010 set the total contribution amount lower than what they had paid, the applicants requested a refund of the excess along with interest. The municipality refunded the principal but refused to pay the claimed interest. A Cantonal expropriation court later awarded the applicants a 5% interest on the overpayment. However, when the matter was brought before the Cantonal Administrative Court, it reduced the interest rate and the applicants contested this decision before the Federal Tribunal, alleging unequal treatment and misinterpretation of the law by the Cantonal Court. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 19bis cpv. 4 LEspr, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 LTF; Landowners v. Municipality: Liability for Overpaid Betterment Contribution and Interest Rate Dispute: After a conciliatory proposal in 2010 set the total contribution amount lower than what they had paid, the applicants requested a refund of the excess along with interest. The municipality refunded the principal but refused to pay the claimed interest. A Cantonal expropriation court later awarded the applicants a 5% interest on the overpayment. However, when the matter was brought before the Cantonal Administrative Court, it reduced the interest rate and the applicants contested this decision before the Federal Tribunal, alleging unequal treatment and misinterpretation of the law by the Cantonal Court. The Federal Tribunal ultimately found the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Zinszahlung Gemeindehaftung Beitragssatz Mehrwertabgabe Rentenverrechnung Rückkehrrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient argumentation by the appellant.

Art. 108 LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure applicable to manifestly inadmissible appeals.

Art. 65 LTF

Used to determine that judicial costs follow the event (soccombenza).

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to pay judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_142/2011

Sentenza del 14 febbraio 2011

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

4. D.A.________,

5. E.A.________,

6. F.________,

7. G.H.________,

8. I.H.________,

9. J.H.________,

tutti patrocinati dall'avv. Riccardo Rondi,

ricorrenti,

contro

Comune di Bellinzona, piazza Nasetto, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Contributi di miglioria (interessi remunerativi),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2011 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Nell'ambito di una procedura di prelievo di contributi di miglioria avviata nel 2001 dal Comune di Bellinzona, i ricorrenti hanno versato il 5 dicembre 2001 fr. 68'190.80 a titolo di parziale copertura del contributo da loro esatto. Il 16 febbraio 2010, in seguito ad una proposta conciliativa formulata dal Tribunale di espropriazione in esito ad una procedura ricorsuale che non occorre qui rievocare, il contributo è stato fissato a fr. 50'507.05. Invitato il 17 febbraio 2010 dai ricorrenti a rimborsare la somma versata in esubero, oltre interessi dal 5 dicembre 2001, il Municipio ha restituito l'importo in questione, ma ha rifiutato invece di versare interessi rimunerativi.

Il 31 agosto 2010 il Tribunale espropriativo del Cantone Ticino, a cui i proprietari si erano rivolti, ha riconosciuto loro un interesse rimunerativo del 5 % sulla somma eccedente. Adito da entrambe le parti il Tribunale cantonale amministrativo ha, il 21 gennaio 2011, respinto il gravame dei ricorrenti e parzialmente accolto quello del Municipio, riformando il giudizio contestato nel senso che l'interesse dovuto era del 2,6 % dal 5 dicembre 2001 al 16 febbraio 2010 e del 5 % dal 17 febbraio 2010 all'11 marzo 2010.

B. Il 9 febbraio 2011 i ricorrenti hanno esperito un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, in cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale e il versamento d'interessi al saggio usuale fissato dal Tribunale amministrativo federale ai sensi degli art. 19bis cpv. 4 LEspr (RS 711) e del 5 % dal 17 febbraio all'11 marzo 2010.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).

2.

2.1 In virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali. Secondo l' art. 106 cpv. 2 LTF , infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate. Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda ( DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88 con rispettivi rinvii).

2.2 Nella presente fattispecie i ricorrenti lamentano una pretesa disparità di trattamento tra la posizione del contribuente quale creditore (tasso del 2,6 %) o quale debitore (tasso del 5 %) nonché sostengono che l'interpretazione del diritto cantonale effettuata dalla Corte cantonale sarebbe manifestamente inammissibile e, quindi, arbitraria. Essi tuttavia omettono completamente di confrontarsi nelle debite forme ( art. 42 cpv. 2 LTF ; cfr. consid. 2.1) con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale amministrativo il quale, contrariamente a quanto addotto dagli interessati, ha peraltro spiegato in modo completo e pertinente perché riteneva giustificato di fissare il tasso dell'interesse al 2,6 % (cfr. sentenza cantonale impugnata, pag. 6 segg., segnatamente consid. 3.2 pag. 9). Ne discende che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio contestato, il ricorso non può essere ritenuto ricevibile e sfugge di conseguenza ad un esame di merito ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; sentenza 2C_881/2008 del 24 giugno 2010 consid. 2.1 seg).

2.3 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ) e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 LTF .

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà ( art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in parti uguali e con vincolo di solidarietà.

3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 14 febbraio 2011

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: La Cancelliera:

Zünd Ieronimo Perroud