Attorney's Claim for Litigation Costs While Acting Pro Se
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public procurement dispute initiated by an attorney who challenged the cancellation of a competitive bidding process related to certain legal fees awarded to him. The initial ruling by a cantonal administrative judge annulled a governmental decision that revoked the attorney's entitlement to these fees, based on stipulated regulations regarding legal aid and costs. Subsequently, the attorney filed an appeal to the Federal Tribunal against the cantonal court's decision, seeking to reinstate the government’s resolution concerning the fee assignment. The Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility and ultimately did not find sufficient grounds to overturn the cantonal ruling, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LPamm, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 82 lett. a LTF, Art. 86 cpv. 2 LTF, Art. 83 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Attorney's Claim for Litigation Costs While Acting Pro Se: The initial ruling by a cantonal administrative judge annulled a governmental decision that revoked the attorney's entitlement to these fees, based on stipulated regulations regarding legal aid and costs. Subsequently, the attorney filed an appeal to the Federal Tribunal against the cantonal court's decision, seeking to reinstate the government’s resolution concerning the fee assignment. The Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility and ultimately did not find sufficient grounds to overturn the cantonal ruling, rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited concerning the principle that costs follow the event (soccombenza).
Used to impose the judicial costs on the appellant (soccombenza).
Used to rule against awarding indemnities (ripetibili) to the opponent because it was not called upon to respond.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_140/2013
Sentenza del 10 febbraio 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da B.________, MLaw,
ricorrente,
contro
Comune di X.________,
opponente,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Appalti pubblici; ripetibili,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 gennaio 2013
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A. Il 2 gennaio 2013, in seguito ad un iter che non occorre qui rievocare e concernente un bando di concorso indetto il 7 settembre 2012 dal Comune di X.________, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa del 3 ottobre 2012 che, a sua volta, annullava il menzionato concorso limitatamente all'assegnazione di ripetibili all'avv. A.________. Richiamandosi all'art. 31 LPamm (RL/TI 3.3.1.1) e agli artt. 10 e 14 del regolamento del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL/TI 3.1.1.7.1), la Corte cantonale ha giudicato che l'avvocato che agisce in causa propria non ha diritto, di regola, alla rifusione di onorari e spese, e questo sia che agisca personalmente sia che si faccia patrocinare, come in concreto, dallo studio legale di cui è titolare.
B. Il 7 febbraio 2013 l'avv. A.________, sempre patrocinato dal suo studio legale, ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga confermata la risoluzione governativa limitatamente all'assegnazione di ripetibili.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2.
2.1 La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore ( art. 86 cpv. 2 LTF ). Non essendovi motivi di esclusione ( art. 83 LTF ), il ricorso in materia di diritto pubblico tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e presentato dal destinatario del giudizio contestato, con interesse al suo annullamento ( art. 89 cpv. 1 LTF ) è pertanto, di principio, ammissibile.
2.2 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può essere fatta valere la violazione del diritto federale ( art. 95 lett. a LTF ), che include anche i diritti costituzionali dei cittadini. Salvo che per i casi citati dall' art. 95 LTF , non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio ( art. 9 Cost. ; DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti).
2.3 In questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31). Sennonché nella presente fattispecie, il ricorrente non spiega in modo chiaro e circostanziato ( DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che l'argomentazione della Corte cantonale - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - risulterebbe manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 pag. 260 seg.; 133 III 393 consid. 6 pag. 397). In mancanza di una motivazione che soddisfa le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che il giudizio impugnato rispecchia la giurisprudenza federale (causa 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3 e numerosi riferimenti) ed avrebbe quindi resistito con ogni probabilità alla censura d'arbitrio.
Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
3. Le spese seguono la soccombenza ( art. 65 e 66 cpv. 1 LTF ). Non si accordano invece ripetibili alla controparte, la quale non è stata chiamata ad esprimersi né ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore, rispettivamente al rappresentante delle parti, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 10 febbraio 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud