Refuse Collection Fee Challenge Insufficiently Motivated Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a waste collection fee for the year 2011 that was imposed on an individual who owns a vacation apartment. The individual challenged the decision of the local government and its confirmation by a cantonal court, arguing that it violated both a specific federal environmental law and existing case law. The cantonal court had rejected the individual's claims, stating that the local regulations, while imperfect, did not transgress legal standards. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, maintaining that the cantonal decision misapplied the law, but failed to adequately address the arguments presented by the lower court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 32a LPamb, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Refuse Collection Fee Challenge Insufficiently Motivated Appeal: The individual challenged the decision of the local government and its confirmation by a cantonal court, arguing that it violated both a specific federal environmental law and existing case law. The cantonal court had rejected the individual's claims, stating that the local regulations, while imperfect, did not transgress legal standards. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, maintaining that the cantonal decision misapplied the law, but failed to adequately address the arguments presented by the lower court.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure rule concerning insufficient argumentation.
The court imposed judicial costs on the appellant following the finding of inadmissibility.
The court determined that no statutory party reimbursement fees were to be awarded to the prevailing authorities.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_1186/2014
Sentenza del 2 gennaio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Municipio di X.________ ,
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino ,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
opponenti.
Oggetto
Tassa per la raccolta dei rifiuti 2011,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° dicembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A. A.________, domiciliato a Y.________ è proprietario di un appartamento di vacanze, dotato di due posti letti, a X.________. Con sentenza del 1° dicembre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso da questi esperito contro la risoluzione governativa del 3 aprile 2012 che confermava la decisione del 23 gennaio 2012 con cui il Municipio di X.________ aveva convalidato la fattura da lui emessa il 5 dicembre 2011 concernente la tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2011 pari a fr. 200.--, oltre l'IVA.
B. Il 23 dicembre 2014 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale, affermando che la stessa disattende sia la sentenza 2C_740/2009 del 4 luglio 2011 sia l'art. 32a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01).
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
1.2. Il ricorso è stato redatto, come era diritto del ricorrente, in tedesco. Tuttavia si giustifica di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF , secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.
2.
2.1. Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
2.2. Nel proprio gravame il qui ricorrente si limita a citare la sentenza 2C_740/2009 nonché l' art. 32a LPamb che, a suo avviso, sarebbero stati disattesi dalle autorità cantonali e ad affermare che i diversi sistemi d'imposizione in vigore nel Comune di X.________ (avente questi instaurato una tassa al sacco per i rifiuti vegetali) potrebbero compromettere il servizio di smaltimento dei rifiuti. Egli omette però completamente di confrontarsi in maniera adeguata ( art. 42 cpv. 2 LTF ), con la dettagliata argomentazione sviluppata dal Tribunale cantonale amministrativo. La Corte cantonale infatti (pronuncia contestata pag. 3 segg. consid. 2) dopo avere esposto la giurisprudenza federale (previgente ed attuale) relativa al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché le conseguenze derivanti dalla sentenza citata dal ricorrente (e da questi già richiamata dinanzi alle autorità cantonali), pubblicata in DTF 137 I 257 segg., ha spiegato perché a suo avviso, anche se la normativa comunale litigiosa non applicava correttamente i disposti federali relativi al finanziamento della raccolta dei rifiuti, i principi sviluppati nella DTF 137 I 257 ciononostante non si applicavano nel caso concreto (sentenza cantonale pag. 6 seg. consid. 4.2, segnatamente pag. 7). Ha poi aggiunto che in Ticino, in seguito alla suddetta sentenza, era stato avviato un iter legislativo volto ad introdurre un sistema di finanziamento del servizio in questione omogeneo e rispettoso della normativa federale (sentenza querelata pag. 8). Infine ha considerato che l'imposizione litigiosa appariva nel caso concreto rispettosa dei principi dell'uguaglianza e dell'equivalenza (sentenza impugnata pag. 8 segg. consid. 5). Ora, riguardo a questi argomenti, il ricorso nulla contiene, segnatamente non viene addotto in che gli stessi disattenderebbero il diritto determinante (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .
2.3. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 2 gennaio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud