Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1127/2012 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit Due to Non-Payment of Litigation Costs

Geschäftsnummer 2C_1127/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a public law appeal against a decision from a cantonal administrative court, which had declared their earlier appeal inadmissible due to a failure to pay the required advance for court costs within a specified timeframe. The decision in question confirmed the refusal to renew the individual's residence permit under an agreement between Switzerland and the EU. The individual later claimed financial difficulties as the reason for not being able to make the payment, but the Federal Tribunal considered this argument insufficient for reconsideration of the previous ruling without specific procedural complaints. Consequently, the appeal was declared inadmissible based on procedural grounds.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal to Renew Residence Permit Due to Non-Payment of Litigation Costs: The decision in question confirmed the refusal to renew the individual's residence permit under an agreement between Switzerland and the EU. The individual later claimed financial difficulties as the reason for not being able to make the payment, but the Federal Tribunal considered this argument insufficient for reconsideration of the previous ruling without specific procedural complaints. Consequently, the appeal was declared inadmissible based on procedural grounds.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Gesuch an eine Behörde verfahrensrechtliche Fragen Kostenvorschussleistung Verwaltungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible through the simplified procedure.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to order that no judicial costs be charged due to the particular circumstances of the case.

art. 68 cpv. 3 LTF

Used to rule against awarding costs to the winning authority.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1127/2012

Sentenza del 16 novembre 2012

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

Permesso di dimora CE/AELS,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Il 25 ottobre 2012 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 19 settembre 2012 che confermava la decisione 14 marzo 2012 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora CE/AELS. Entro il termine impartito l'interessato non ha infatti provveduto a versare l'anticipo chiestogli a titolo di garanzia delle spese processuali presunte.

B. L'8 novembre 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, nel quale afferma che a causa di imprevisti finanziari non ha potuto effettuare il versamento in questione.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2. Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo per il non pagamento dell'anticipo spese nel termine fissato a tal fine, ossia in concreto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Ciò implica che il ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente alle esigenze di motivazioni accresciute poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Sennonché nell'impugnativa non è spiegato in modo chiaro e circostanziato ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale avrebbe disatteso i disposti processuali determinanti. Al riguardo va precisato che il fatto di essere confrontato a difficoltà finanziarie non dimostra che la pronuncia impugnata sia inficiata d'arbitrio; tutt'al più potrebbe essere inteso come una domanda di assistenza giudiziaria la quale però andava presentata in sede cantonale, prima dell'emanazione della decisione ora contestata.

Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

3. Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 16 novembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud