Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Posted Worker Salary Infraction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning violations of legislation regarding posted workers, specifically related to the failure to meet salary conditions for a cross-border employee. The appellant contested a decision made by a government authority that confirmed the occurrence of this violation and initially imposed a fine. The administrative court upheld the fine but reduced its amount. Subsequently, the appellant filed a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing that they did not violate any legal provisions and claiming that they were not appropriately notified of the court decision, which affected the timeliness of their appeal. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility, considering issues related to notification and procedural compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 lett. d RegLLDist-LLN, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 45 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Posted Worker Salary Infraction: The appellant contested a decision made by a government authority that confirmed the occurrence of this violation and initially imposed a fine. The administrative court upheld the fine but reduced its amount. Subsequently, the appellant filed a public law appeal to the Federal Tribunal, arguing that they did not violate any legal provisions and claiming that they were not appropriately notified of the court decision, which affected the timeliness of their appeal. The Federal Tribunal examined the appeal's admissibility, considering issues related to notification and procedural compliance.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision, which allows for simplified procedure in cases of manifest inadmissibility.
This article was applied to impose the court costs on the appellant due to their losing position.
This article was applied to refuse awarding indemnities to the winning authority.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_112/2018
Sentenza del 16 febbraio 2018
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv. Costantino Delogu e Laura Cansani,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Infrazione alla legge sui lavoratori distaccati,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 ottobre 2017
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.266).
Fatti:
A. Con sentenza dell'11 ottobre 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.________, rappresentato dal marito della titolare, B.________ a X.________, contro la risoluzione governativa del 20 aprile 2016 che confermava la materialità dell'infrazione rimproverata all'insorgente (inosservanza delle condizioni salariali nei confronti di una dipendente frontaliera) dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia con decisione 17 settembre 2014 e nel contempo ha ridotto a fr. 2'500.-- l'ammontare della multa inflittagli in applicazione dei combinati art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LDist (RS 823.20) nonché dell'art. 3 lett. d RegLLDist-LLN (RL/TI 10.1.1.5.1).
B. Il 1° febbraio 2018 A.________, patrocinato da due avvocati, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga accertato che non ha violato le disposizioni legali determinanti.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente ( art. 42 cpv. 2 LTF ) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso ( DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rinvio).
2.
2.1. Esprimendosi sulla tempestività del suo gravame l'istituto ricorrente afferma che è venuto a sapere dell'esistenza della sentenza cantonale - datata dell'11, intimata il 16 e recapitata il 20 ottobre 2017 - solo il 12 dicembre 2017, quando ha ricevuto la fattura del Tribunale cantonale amministrativo per le spese di giustizia (recte: per la multa più le spese). Infatti benché la sentenza sia stata recapitata allo sportello postale di X.________ il 20 ottobre 2017, come comunicatogli dalla Corte cantonale e confermato dalle ricerche effettuate (vedasi l'allegato "Accertamento del recapito IPLAR" emesso il 18 gennaio 2018 dalla posta), la stessa non sarebbe stata ritirata né dalla titolare dell'istituto né da suo marito, allora suo rappresentante, come lo confermerebbe il confronto tra le loro firme e quella apposta sull'attestazione di ricevuta dell'ufficio postale (cfr. copia della carta d'identità del marito, firma della titolare dell'istituto figurante sulla procura, copia dell'Accertamento del recapito IPLAR con la firma della persona che ha ritirato l'invio raccomandato). In queste condizioni il termine per ricorrere avrebbe pertanto iniziato a decorrere con la notifica, il 28 dicembre 2017, della copia della sentenza richiesta alla Corte cantonale e scadrebbe, considerate le ferie giudiziarie, il 1° febbraio 2018: il presente ricorso sarebbe quindi stato presentato in tempo utile.
2.2. Per consolidata giurisprudenza, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando l'atto giunge nelle mani del destinatario oppure di una persona che appartiene alla sua sfera di influenza (ad esempio la cerchia familiare o un ausiliario), non essendo invece necessario che il destinatario ne prenda altrimenti conoscenza ( DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Tale soluzione vale anche quando il destinatario ha designato o autorizzato un terzo a prendere in consegna i suoi invii postali (cfr. RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento) oppure quando una raccomandata è consegnata allo sportello postale a un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze ( DTF 110 V 36 e segg.; cfr. pure RtiD 2005 II n. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Non va poi dimenticato che, sempre per costante prassi, l'agire degli ausiliari va ascritto al destinatario ( DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 e seg.).
2.3. Come risulta dal sito internet della Posta svizzera (cfr. www.post.ch/it/privato/ricezione/rilasciare-autorizzazioni/procura-privata), per la consegna a terzi degli invii con avviso di ritiro, come sarebbe avvenuto in concreto secondo le dichiarazioni del ricorrente, è richiesta una procura nel caso in cui il cognome della persona che ritira non coincida con quello riportato nell'indirizzo nonché la presentazione dell'invito di ritiro recapitato in precedenza. Ora, il ricorrente non pretende né prova che vi siano state delle disfunzioni nel servizio postale, ossia che l'ufficio postale di X.________ avrebbe dato l'invio raccomandato ad un terzo senza chiedere la presentazione dell'invito di ritiro rispettivamente di una procura né fa valere di avere sporto denuncia per falsificazione di firma e/o usurpazione di identità. Ne discende che se effettivamente non è stato l'allora rappresentante del ricorrente a ritirare l'invio raccomandato indirizzatogli né una persona facente parte della sua sfera d'influenza (cerchia familiare o ausiliario), chi l'ha ritirato doveva essere in possesso dell'invito di ritiro nonché avere una procura, se il suo cognome non coincideva con quello riportato nell'indirizzo. Premesse queste considerazioni si deve partire dal presupposto che la sentenza cantonale inviata per raccomandata è stata ritirata da una persona legittimata a farlo - e del cui agire risponde pertanto il ricorrente ( DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3 pag. 69 e seg.) - e che è stata validamente notificata il 20 ottobre 2017. Il termine di ricorso ha pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo ( art. 44 cpv. 1 LTF ), ossia il 21 ottobre 2017, ed è giunto a scadenza il 19 novembre 2017, cioè una domenica. Conformemente all' art. 45 cpv. 1 LTF , il termine ricorsuale è quindi scaduto il primo giorno feriale seguente, cioè il 20 novembre 2017. Il presente gravame spedito il 1° febbraio 2018 è quindi manifestamente tardivo e sfugge pertanto a ogni esame di merito.
3.
3.1. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .
3.2. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- viene posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato dell'economia SECO (per informazione).
Losanna, 16 febbraio 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud