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2C_1109/2013 KI-generiert

Lack of substantive reasoning in Swiss federal appeal against imposition of cantonal court fee and use of Italian language requirement.

Geschäftsnummer 2C_1109/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court (II. Public Law Division) declared the appeal inadmissible, upholding the cantonal decision and the imposition of the CHF 150 court fee. The appellant had challenged the withdrawal of a cantonal administrative appeal and the fee, also objecting to the requirement to use Italian in proceedings with Ticino authorities. The Court ruled that the appeal failed to meet the minimum reasoning requirements under Article 42 LTF, as the appellant did not engage with the lower court's reasoning or substantiate any violation of federal law, including arbitrary application of cantonal procedural law. No court costs were imposed, and the cantonal decision remains in force.

Legislator-Regeste

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Art. 8 cpv. 1 LPamm, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Lack of substantive reasoning in Swiss federal appeal against imposition of cantonal court fee and use of Italian language requirement: Public Law Division) declared the appeal inadmissible, upholding the cantonal decision and the imposition of the CHF 150 court fee. The appellant had challenged the withdrawal of a cantonal administrative appeal and the fee, also objecting to the requirement to use Italian in proceedings with Ticino authorities. The Court ruled that the appeal failed to meet the minimum reasoning requirements under Article 42 LTF, as the appellant did not engage with the lower court's reasoning or substantiate any violation of federal law, including arbitrary application of cantonal procedural law. No court costs were imposed, and the cantonal decision remains in force.

Schlagwörter

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Verfahrenssprache Prozessrecht Verwaltungsgebühr Prozessvoraussetzung Begründung in der Sache Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 LTF

Ground for declaring the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Procedural basis for deciding the inadmissible appeal in simplified proceedings.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Basis for waiving court costs due to the particular circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1109/2013

Sentenza del 2 dicembre 2013

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino ,

Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Tasse giudiziarie,

ricorso contro la decisione emessa il 27 settembre 2013 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Con decisione del 27 settembre 2013 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha preso atto del ritiro del gravame esperito da A.________, a nome e per conto della B.________, contro la decisione emessa dal Consiglio di Stato l'11 settembre 2013 e ha posto a carico dell'insorgente la tassa di giustizia di fr. 150.--.

B. In seguito agli scritti datati 3 ottobre e 24 ottobre 2013 con cui A.________ contestava la citata tassa di giustizia nonché l'obbligo imposto dalla legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1996 (art. 8 cpv. 1 LPamm; RL/TI 3.3.1) di rivolgersi alle autorità ticinesi in italiano, la Corte cantonale lo ha informato, il 19 novembre 2013, che senza riscontro da parte sua entro un termine di dieci giorni, detti atti sarebbero stati trasmessi al Tribunale federale quale ricorso contro la sentenza del 27 settembre 2013.

Il 22 novembre 2013 A.________ ha fatto pervenire alla Corte cantonale, quale "replica" alla menzionata lettera del 19 novembre precedente, un ricorso contro un avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio esecuzione di Locarno.

C. Come annunciato in precedenza all'interessato, il 26 novembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha inviato alla II Corte di diritto pubblico i diversi ricorsi sottopostogli da A.________.

D. Con scritto del 27 novembre 2013 la II Corte di diritto civile, esprimendosi sull'allegato ricorsuale del 22 novembre 2013 di sua competenza, ha reso attento A.________ al fatto che prima di adire il Tribunale federale egli doveva esaurire il corso delle istanze cantonali, ciò che nel caso di specie non aveva fatto. Di conseguenza non veniva aperto alcun incarto e ulteriori scritti di medesimo tenore sarebbero stati archiviati senza seguito.

Per quanto di sua competenza la II Corte di diritto pubblico non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

1.2. Il ricorso è stato redatto, come era diritto del ricorrente, in tedesco. Tuttavia si giustifica di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF , secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.

2.

2.1. Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).

2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti, in qualche riga il ricorrente si limita a contestare il fatto che debba rivolgersi alle autorità ticinesi in italiano, rispettivamente che venga prelevata una tassa di giustizia. Egli non si confronta però con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF), in particolare una disattenzione arbitraria (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) del diritto cantonale di procedura. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

3. Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 2 dicembre 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud