Withdrawal of Appeal Regarding Settlement Permit Refusal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a public law appeal challenging a decision by the Administrative Court of the Canton of Ticino, which upheld the local authorities' refusal to grant her a residence permit or renew her existing residence permit. The individual, having recently married, changed her surname and subsequently withdrew her appeal before the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal, therefore, struck the case from the records, and assigned the legal costs to the appellant. Communication about this decision was made to all relevant parties, including the State Secretariat for Migration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 71 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Settlement Permit Refusal: The individual, having recently married, changed her surname and subsequently withdrew her appeal before the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal, therefore, struck the case from the records, and assigned the legal costs to the appellant. Communication about this decision was made to all relevant parties, including the State Secretariat for Migration.
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KI-generiertUsed to impose reduced judicial costs on the appellant following the withdrawal of the appeal.
Used to deny the allocation of cost reimbursements to the winning authority.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_106/2020
Sentenza del 31 marzo 2020
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
Rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente del rinnovo del permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.267).
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.B.________, diventata A.________ in seguito al suo matrimonio celebrato il 17 gennaio 2020, contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente del rinnovo del permesso di dimora;
la lettera del 27 marzo 2020 con cui il patrocinatore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al mantenimento del ricorso;
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l' art. 71 LTF );
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta ( art. 66 cpv. 2 LTF ) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che un'attribuzione di ripetibili alla ricorrente non entra in linea di conto dato che in seguito alla desistenza ella viene considerata soccombente;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF );
decreta:
1. La causa 2C_106/2020 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Non si assegnano ripetibili per la sede federale.
4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 31 marzo 2020
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud