Federal Court Dismisses Appeal for Lack of Address and Unpaid Costs in Residence Permit Revocation Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an Italian citizen whose EU/EFTA residence permit in the Canton of Ticino was revoked by the Sezione della popolazione of the Ticino Department of Institutions on December 29, 2015. The revocation was confirmed by the State Council of Ticino on June 8, 2016. The individual appealed the decision on July 13, 2016, but the Administrative Court of the Canton of Ticino dismissed the appeal on October 17, 2018. Subsequently, the appellant filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal on November 21, 2018, seeking to overturn the cantonal decision and reinstate his residence permit. However, the appellant failed to provide a Swiss address for notification and did not advance the required deposit for court costs, leading to communication attempts by the Tribunal being returned with notes stating the recipient was unreachable. As a result, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF; Federal Court Dismisses Appeal for Lack of Address and Unpaid Costs in Residence Permit Revocation Case: The revocation was confirmed by the State Council of Ticino on June 8, 2016. The individual appealed the decision on July 13, 2016, but the Administrative Court of the Canton of Ticino dismissed the appeal on October 17, 2018. Subsequently, the appellant filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal on November 21, 2018, seeking to overturn the cantonal decision and reinstate his residence permit. However, the appellant failed to provide a Swiss address for notification and did not advance the required deposit for court costs, leading to communication attempts by the Tribunal being returned with notes stating the recipient was unreachable. As a result, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was decided according to the simplified procedure.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment for costs was not paid.
The court costs were imposed on the appellant as they caused the unnecessary costs.
The ruling specifies that no indemnities are awarded to the winning authority.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1036/2018
Sentenza dell'11 febbraio 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Seiler, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
Revoca del permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2018
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2016.364).
Considerando:
che il 17 ottobre 2018 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato il 13 luglio 2016 da A.________, cittadino italiano, contro la decisione dell'8 giugno 2016 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di revoca del suo permesso di dimora UE/AELS pronunciata il 29 dicembre 2015 dalla Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni;
che il 21 novembre 2018 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiedeva l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma del proprio permesso di dimora UE/AELS;
che l'avviso di ricevimento inviatogli il 22 novembre 2018 all'indirizzo figurante nel ricorso è stato rispedito al Tribunale federale con la menzione
"la casella delle lettere/la casella postale non viene più vuotata" ;
che il successivo decreto del 26 novembre 2018, mandato al medesimo indirizzo e con il quale il ricorrente veniva invitato a versare entro il 3 gennaio 2019 un anticipo delle spese di fr. 2'000.--, è stato a sua volta rimandato al Tribunale federale con la menzione
"il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato" ;
che in seguito al tentativo infruttuoso di contattarlo, con scritto dell'11 dicembre 2018 presso l'indirizzo figurante nella sentenza impugnata (anche questa lettera venendo rispedita con la menzione
"il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato" ), il Tribunale federale ha invitato il ricorrente tramite pubblicazione mediante inserzione nel Foglio federale del 15 gennaio 2019 (cfr. 2019 834) a indicargli per iscritto, entro 21 giorni dalla pubblicazione, le generalità e l'indirizzo di una persona in Svizzera a cui notificare con effetto vincolante gli atti giudiziari a lui destinati, con la menzione che se non avesse ottemperato le notificazioni potrebbero allora essere omesse o avvenire mediante pubblicazione nel Foglio federale;
che inoltre è stato accordato al ricorrente un secondo termine non prorogabile di 21 giorni dalla pubblicazione per fornire l'anticipo delle spese di fr. 2'000.-- richiesto il 26 novembre 2018;
che veniva inoltre richiamata la sua attenzione sul fatto che se l'anticipo delle spese non fosse versato entro il termine accordato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che nel termine suppletorio e non prorogabile scadente in concreto il 5 febbraio 2019, il ricorrente non ha provveduto ad indicare a questa Corte un recapito in Svizzera né a pagare o a fare accreditare l'anticipo domandato sul conto postale del Tribunale federale, al quale non è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ;
che le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate ( art. 66 cpv. 3 LTF ), mentre non non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF );
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Un esemplare di questa sentenza, il cui dispositivo viene pubblicato mediante inserzione nel Foglio federale, si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.
Losanna, 11 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud