Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1025/2018 KI-generiert

Seizure of Livestock Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_1025/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting the seizure of two bovines and a swine by the Cantonal Veterinary Office under the Department of Health and Social Affairs in Ticino, Switzerland. The seizure was based on animal protection and epizootic disease legislation. The individual appealed the decision, arguing for the suspension of the administrative measures and seeking the return of the animals. The Cantonal Administrative Court upheld the initial decision, emphasizing the priority of public interest in preventing infectious disease spread over the individual's economic interests. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the Cantonal Administrative Court's ruling, but failed to adequately demonstrate how the decision violated any constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 37 cpv. 4 LPAmm, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Seizure of Livestock Appeal Inadmissibility: The seizure was based on animal protection and epizootic disease legislation. The individual appealed the decision, arguing for the suspension of the administrative measures and seeking the return of the animals. The Cantonal Administrative Court upheld the initial decision, emphasizing the priority of public interest in preventing infectious disease spread over the individual's economic interests. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the Cantonal Administrative Court's ruling, but failed to adequately demonstrate how the decision violated any constitutional rights.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Veterinärrecht Reihenfolge der Pfändung wirtschaftliche Rechte Gesetzlicher Schutz verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the inadmissibility of the appeal based on simplified procedure because the appeal did not meet the requirements for substantiation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs due to the outcome of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1025/2018

Sentenza del 3 dicembre 2018

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità,

Ufficio del veterinario cantonale,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Oggetto

Sequestro di animali (effetto sospensivo),

ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2018

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.97).

Fatti:

A. In seguito ad un iter che non occorre qui rievocare, il 4 dicembre 2017 l'Ufficio del veterinario cantonale del Dipartimento ticinese della sanità e della socialità ha ordinato in applicazione della legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali ( art. 15 cpv. 1 e 69 OFE ; RS 916.401), il sequestro semplice di 1° grado di due bovini e un suino di proprietà di A.________. Ha inoltre precisato che un eventuale ricorso contro il suddetto sequestro non avrebbe avuto effetto sospensivo.

B. Il 1° febbraio 2018 il Presidente del Consiglio di Stato ha rifiutato di accordare l'effetto sospensivo al ricorso presentato da A.________ contro il sequestro. Ha infatti ritenuto prevalente l'interesse pubblico ad effettuare i necessari controlli sugli animali sequestrati al fine di evitare la propagazione di malattie infettive rispetto all'interesse privato dell'insorgente, di natura prevalentemente economico.

C. Questa decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 5 ottobre 2018. Dopo avere esposti i principi giurisprudenziali applicabili al caso concreto (vedasi sentenza impugnata consid. 2 pag. 3 seg.), esso ha osservato che il sequestro all'origine della causa era una misura cautelare la quale, per legge, era immediatamente esecutiva (art. 37 cpv. 4 LPAmm; RL/TI 165.100), essendo in simili casi giudicato prevalente l'interesse pubblico all'immediata esecutività della misura. Valutando poi la ponderazione degli interessi effettuata dal Presidente del Governo ticinese, la Corte cantonale ha confermato che l'interesse pubblico all'attuazione della legislazione contro la propagazione delle epizoozie prevaleva sull'interesse privato dell'insorgente a potere disporre dei suoi animali, aggiungendo che l'interessata, la quale contestava in realtà la legittimità del provvedimento in sé con argomenti di merito che esulavano dall'oggetto del litigio, non spiegava per quale ragione il suo interesse privato sarebbe superiore rispetto a quello pubblico.

D. Il 14 novembre 2018 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo e del Consiglio di Stato siano annullate, che l'effetto sospensivo venga ripristinato e la sanzione amministrativa annullata.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

2.

2.1. In ragione dell'effetto devolutivo dei gravami sin qui interposti la ricorrente è legittimata a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Le conclusioni con le quali chiede l'annullamento delle decisioni del 4 dicembre 2017 rispettivamente del 1° febbraio 2018 sono pertanto inammissibili ( DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

2.2. Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). Va inoltre precisato che quando, come in concreto, oggetto di disamina è il rifiuto di restituire l'effetto sospensivo a un ricorso, cioè una decisione in materia di provvedimenti cautelari ( art. 98 LTF ), contro la stessa può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali ( DTF 137 III 475 consid. 2 pag. 477), che va motivata in ossequio ai principi più severi dell' art. 106 cpv. 2 LTF ( DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 134 II 192 consid. 1.5 pag. 196 seg.).

2.3. Il ricorso in esame non adempie all'evidenza dette esigenze. Se l'allegato ricorsuale espone il punto di vista della ricorrente, la quale ridiscute (come già dinanzi all'autorità precedente) in gran parte il merito della causa, aspetto che esula dall'attuale giudizio, ella tuttavia non spiega in che cosa e perché la motivazione della sentenza cantonale sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. In particolare si cerca invano nell'impugnativa un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Da quanto precede discende che l'argomentazione della ricorrente non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF (vedasi per analogia DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti) : l'impugnativa sfugge di conseguenza ad un esame di merito. Il presente ricorso va quindi dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio del veterinario cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 3 dicembre 2018

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud