Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_1012/2019 KI-generiert

Refusal to Issue Cross-Border Commuter Permit Upheld Due to Untimely Court Cost Advance Payment

Geschäftsnummer 2C_1012/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Administrative Court of the Canton of Ticino declared their appeal inadmissible due to a late payment of an advance for court costs. A.________ had been denied a cross-border worker permit (G permit) by the Population Office of the Ticino Institutions Department, and their appeal against this denial was rejected by the cantonal court because the required advance payment, intended to cover potential legal costs, was credited to the court account after the deadline. A.________ contended that the payment order was issued to the bank in a timely manner, but accounted for an error on the bank's part which caused the delay. The Federal Tribunal examined whether the appeal was admissible and whether there was any unconstitutional application of procedural law, but found the appeal manifestly inadmissible primarily because the responsibility for the bank's error lay with the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 47 cpv. 3 LPAmm, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 13 cpv. 5 LPAmm, Art. 101 CO, Art. 108 cpv. 1 LTF; Refusal to Issue Cross-Border Commuter Permit Upheld Due to Untimely Court Cost Advance Payment: A.________ had been denied a cross-border worker permit (G permit) by the Population Office of the Ticino Institutions Department, and their appeal against this denial was rejected by the cantonal court because the required advance payment, intended to cover potential legal costs, was credited to the court account after the deadline. A.________ contended that the payment order was issued to the bank in a timely manner, but accounted for an error on the bank's part which caused the delay. The Federal Tribunal examined whether the appeal was admissible and whether there was any unconstitutional application of procedural law, but found the appeal manifestly inadmissible primarily because the responsibility for the bank's error lay with the appellant.

Schlagwörter

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Grenzgängerbewilligung Kostenvorschussleistung Forderungsklage Bankenrecht gesetzliche Verfahrensfrist Einreiseverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the judicial costs due to the outcome of the case.

Art. 68 cpv. 3 LTF

The court ruled that no indemnities for costs would be awarded to the winning authority.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1012/2019

Sentenza del 6 dicembre 2019

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Seiler, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Rifiuto del rilascio di un permesso per frontalieri G UE/AELS (pagamento tardivo dell'anticipo delle spese),

ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2019 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.480).

Fatti:

A. Il 2 ottobre 2019 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la risoluzione governativa del 4 settembre 2019 che confermava la decisione 23 agosto 2018 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le aveva negato il rilascio di un permesso per frontalieri G UE/AELS.

Il 3 ottobre successivo A.________ è stata invitata a versare, entro il 21 ottobre 2019, un anticipo a garanzia delle spese processuali presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 47 cpv. 3 LPAmm; RL/TI 165.100). Constatato che la somma chiesta era stata ricevuta con valuta 24 ottobre 2019, il Giudice delegato della Corte cantonale l'ha quindi invitata a provare che il versamento era comunque stato effettuato tempestivamente. Il 28 ottobre 2019 l'interessata ha dichiarato che il versamento era stato eseguito suo malgrado il 24 ottobre 2019.

Con sentenza del 4 novembre 2019 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, in applicazione dei combinati artt. 13 cpv. 5 e 47 LPAmm, dichiarato il gravame irricevibile, vista la tardività del pagamento.

B. Con ricorso spedito il 3 dicembre 2019 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale. Sebbene ammette che l'anticipo in questione sia stato accreditato sul conto della Corte cantonale solo il 24 ottobre 2019, ella rileva tuttavia che l'ordine di pagamento alla banca è stato dato il 18 ottobre 2019, quindi nel pieno rispetto del termine perentorio fissato per il 21 ottobre 2019, come già segnalato alla Corte cantonale.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

2.

2.1. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per versamento tardivo dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

2.2. Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) della conseguenza che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle presunte spese processuali, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (art. 47 cpv. 3 in relazione con l'art. 13 cpv. 5 LPAmm). L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

2.3. A titolo abbondanziale va osservato che il fatto che, come addotto dalla ricorrente, l'ordine di pagamento sia stato impartito in tempo utile non è in ogni caso rilevante dato che, per quanto concerne il pagamento dell'anticipo delle spese, la banca è considerata, per prassi costante, come l'ausiliario della parte ricorrente ( art. 101 CO ), la quale risponde degli atti della banca come se fossero i propri (sentenza 2C_1134/2014 del 14 agosto 2015 consid. 5.2 e riferimenti). Ora, come emerge dalla sentenza impugnata (cfr. giudizio cantonale pag. 2) e non contestato dalla ricorrente, la tardività del pagamento è dovuto ad un errore della banca.

2.4. Infine la ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.

2.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

3. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 6 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud